Ordinanza n. 1158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ordinanza cautelare del TAR Lombardia-Brescia che ne aveva negato la sospensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia-Brescia che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che l’appello cautelare è stato esaminato sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’appello non presentasse profili di fondatezza, valorizzando l’articolata motivazione del provvedimento impugnato in primo grado e l’ampio esame svolto dal TAR. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto recessive le esigenze cautelari dell’appellante rispetto a quelle dell’Amministrazione procedente di garantire la sicurezza pubblica. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile all’appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’appello può essere respinto quando, alla luce della cognizione sommaria, non emergano profili di fondatezza e la motivazione del provvedimento impugnato risulti articolata e adeguatamente esaminata dal giudice di primo grado.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze individuali dell’interessato possono risultare recessive rispetto all’interesse pubblico dell’amministrazione alla tutela della sicurezza pubblica.
- La valutazione cautelare richiede un esame distinto del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di profili di fondatezza dell’appello e la prevalenza dell’interesse pubblico possono condurre al rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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