Cassazione Civile, Ordinanza n. 21770/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il consorzio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute dal comune a vario titolo: una quota per conferimenti annuali connessi alla partecipazione al consorzio e, soprattutto, quote annuali per la realizzazione di un raccordo ferroviario. Il comune aveva opposto il decreto solo per la parte relativa al raccordo ferroviario, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., inoltre la prescrizione di alcune annualità e, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo di pagamento per intervenuta esclusione dal consorzio. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e revocato il decreto; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 15 l. 241/1990 agli accordi tra pubbliche amministrazioni e quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In cassazione il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l. 241/1990 e 133 c.p.a., sostenendo che non vi era alcuna convenzione formale tra pubbliche amministrazioni, ma solo delibere consortili da cui derivava una pretesa patrimoniale di natura privatistica, devoluta al giudice ordinario; ha inoltre censurato la motivazione della sentenza per asserita genericità e non corrispondenza al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del vizio di violazione/falsa applicazione di legge, ritenendo errata la sussunzione operata dalla corte d'appello. Ha affermato che la controversia riguardava solo l'esistenza dell'obbligo del comune consorziato di contribuire alle spese del consorzio e non un accordo formale tra pubbliche amministrazioni stipulato ai sensi degli artt. 11 e 15 l. 241/1990. In mancanza di una convenzione scritta e formalmente stipulata, la lite resta nell'ambito della gestione patrimoniale del consorzio ed è devoluta al giudice ordinario. La cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Le questioni di merito rimaste assorbite sono state dichiarate inammissibili in questa fase.
Norme richiamate
art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241
si applica agli accordi formali tra pubbliche amministrazioni, stipulati per coordinare l'esercizio di potestà amministrative; non è estensibile a mere pretese patrimoniali fondate su delibere interne prive di convenzione scritta
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo per le controversie relative a formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra pubbliche amministrazioni riconducibili all'art. 15 l. 241/1990
art. 11, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
gli accordi tra amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta e con contenuto determinato, a pena di nullità
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
gli enti pubblici economici non rientrano, in linea generale, nella categoria delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'attività autoritativa richiamata dalla disciplina degli accordi amministrativi
art. 1321 c.c.
il contratto privatistico si distingue dagli accordi ex art. 15 l. 241/1990 perché questi ultimi non regolano un conflitto patrimoniale ma coordinano interessi pubblici
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale'; la censura sulla motivazione generica, se priva di una vera anomalia motivazionale, non è idonea
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente o mancante rileva solo quando la motivazione sia inesistente o radicalmente incomprensibile
art. 111 Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti
artt. 353 e 383 c.p.c.
in caso di cassazione con rinvio il giudice di rinvio deve riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese
Massime di principio
- Le controversie relative alla pretesa di contributi dovuti da un ente consorziato a un consorzio industriale appartengono al giudice ordinario quando oggetto del giudizio sia soltanto l'esistenza o l'entità dell'obbligazione patrimoniale, senza impugnazione di atti autoritativi o di una convenzione amministrativa formalmente stipulata.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni richiede la presenza di una convenzione scritta, formalmente perfezionata ai sensi degli artt. 11 e 15 l. 241/1990; non basta il mero richiamo a delibere o ad adesioni consortili prive di quell'assetto formale.
- Gli accordi ex art. 15 l. 241/1990 si distinguono dal contratto di diritto comune perché mirano a coordinare l'esercizio di funzioni pubbliche e non a regolare un rapporto patrimoniale sinallagmatico; ove prevalga la gestione patrimoniale del rapporto, la controversia resta di competenza del giudice ordinario.
- Nei giudizi di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo se si denuncia un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare genericità o insufficienza della motivazione.
- Quando il giudice di merito abbia declinato la giurisdizione, le questioni di merito rimaste assorbite non possono essere esaminate in cassazione e vanno rimesse al giudice di rinvio.
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