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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07311/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per l'indebito percepimento di aiuti comunitari relativi alla campagna 1997/1998 nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati. L'addebito riguardava la presentazione, da parte dell'associazione di produttori, di una domanda di aiuto che riportava un quantitativo di arance conferite da una cooperativa associata superiore a quello effettivamente disponibile. Il ricorrente, sia in proprio sia quale legale rappresentante dell'associazione, aveva impugnato la sanzione sostenendo, in sintesi, che: 1) non esisteva una specifica norma che imponesse all'associazione di verificare l'effettiva provenienza del prodotto conferito dal singolo associato; 2) la Corte di appello non aveva accertato autonomamente se l'illecito fosse imputabile all'associazione o solo al socio conferente; 3) l'art. 20 del regolamento CE n. 1169/1997 sarebbe stato male interpretato, poiché l'associazione avrebbe dovuto solo evitare colpa grave nella compilazione della domanda, senza obbligo di controllo sostanziale sulla provenienza del prodotto; 4) mancava ogni condotta dolosa o colposa dell'associazione, che sarebbe stata vittima del mendacio del socio; 5) era stato illegittimamente rigettato il mezzo di prova testimoniale. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha affermato che l'associazione, redigendo e sottoscrivendo la domanda di aiuto, è tenuta a verificare la veridicità dei dati e risponde anche quando faccia proprie dichiarazioni false del socio conferitore; ha ritenuto che la notevole discrasia tra prodotto dichiarato e prodotto effettivamente disponibile integrasse colpa grave; ha escluso che vi fosse motivazione omessa o apparente; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla prova testimoniale perché miravano a una rivalutazione del merito; ha inoltre richiamato il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative, la buona fede è causa di esclusione della responsabilità solo se provata da elementi positivi e se l'autore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, evenienza non ravvisata nel caso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 20 del regolamento CE n. 1169/1997 e legittima l'imputazione all'associazione della falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di aiuto. Ha escluso sia il vizio di motivazione sia la violazione di legge denunciata, reputando la motivazione della sentenza di merito comprensibile, logicamente coerente e conforme ai precedenti di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese in controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 689/1981

    ricorso ex art. 2 l. n. 689/1981

    indicato come base dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione amministrativa

  • art. 20 Reg. CE n. 1169/1997

    quando "la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a colpa grave da parte dell’organizzazione di produttori"

    l'organizzazione di produttori risponde se l'indebita percezione dell'aiuto deriva da dichiarazioni o documenti falsi oppure da colpa grave; la redazione e sottoscrizione della domanda comportano dovere di verifica della veridicità dei dati

  • art. 2 L. 898/1986

    conseguimento indebito, per sè o per altri, di aiuti comunitari, ottenuti mediante l'esposizione di dati o notizie falsi

    la fattispecie sanzionatoria non richiede necessariamente che i dati falsi siano contenuti nella domanda presentata dal beneficiario, essendo sufficiente che l'indebita percezione consegua a dati falsi provenienti anche da un terzo concorrente nell'illecito

  • artt. 2, 3 e 4 L. 898/1986

    richiamati dal ricorrente come norme asseritamente male applicate nella qualificazione dell'illecito amministrativo

  • art. 18 L. 689/1981

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e contenuto dell'atto sanzionatorio

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 3 L. 689/1981

    richiamato dal ricorrente quanto all'elemento soggettivo della violazione amministrativa; la Corte ribadisce che la colpa grave era configurabile per la negligenza omissiva dell'associazione

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizi processuali

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore; nel caso concreto ciò non è avvenuto

  • art. 116 c.p.c.

    la censura per violazione è ammissibile solo in presenza di errori nell'utilizzo delle prove legali o nell'attribuzione di efficacia di piena prova; nella specie la doglianza mirava solo a una rivalutazione del merito

  • art. 184 c.p.c.

    memoria ex art. 184 cpc del 27/06/2006

    richiamato in relazione alla prova testimoniale articolata dalla parte nel giudizio di merito

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato in apertura per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in apertura per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in conseguenza del rigetto del ricorso, viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di aiuti pubblici o comunitari, l'organizzazione che redige e sottoscrive la domanda non può limitarsi a fungere da mero tramite formale, ma deve verificare la veridicità dei dati e delle notizie esposte; se fa proprie dichiarazioni false del socio o del terzo conferente, può rispondere dell'illecito amministrativo.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa per indebita percezione di aiuti, non è necessario che la falsità provenga direttamente dal soggetto che beneficia materialmente dell'aiuto: è sufficiente che il conseguimento indebito derivi da dati o documenti falsi provenienti anche da un terzo concorrente nell'illecito.
  • La colpa grave dell'organizzazione può essere desunta dalla macroscopica incongruenza tra i quantitativi dichiarati e quelli effettivamente disponibili, quando tale discrasia avrebbe dovuto emergere con l'ordinaria diligenza richiesta al soggetto obbligato.
  • La buona fede nel procedimento sanzionatorio amministrativo non si presume e deve essere provata dall'opponente; essa esclude la responsabilità solo se esistono elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento dell'illiceità e se l'autore ha fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
  • La denuncia di motivazione omessa o apparente è infondata quando la sentenza di merito consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne la coerenza.
  • Le censure sull'apprezzamento delle prove e sul rigetto di mezzi istruttori sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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