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Sentenza

Sentenza n. 1624/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di revoca in autotutela emesso dal Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria dd. 3 agosto 2023 e notificato per raccomandata alla ricorrente in data 10 agosto 2023 con il quale è stato estinto il codice fiscale n. 94028480062 nei confronti del Trust denominato “Burinato Isabella Maria”; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente, nonché per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti perché venga ritenuta corretta l'attribuzione del codice fiscale n. 94028480062 nei confronti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato l’andamento della controversia e il fatto che l’Amministrazione si era limitata al deposito di una comparsa di mero stile.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca in autotutela del codice fiscale attribuito a un trust

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria con cui era stato estinto, in autotutela, il codice fiscale attribuito al trust, chiedendone l’annullamento e l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la corretta attribuzione del codice fiscale. Prima dell’udienza camerale ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    atto di rinuncia ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata, consente la definizione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    il presente ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84 c.p.a. comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate quando l’andamento della controversia e il comportamento processuale dell’amministrazione lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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