Regolamento (UE) 2023/2667
Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento realizza la digitalizzazione della procedura di visto Schengen tramite la nuova piattaforma EU VAP, che consente presentazione online della domanda, scambio sicuro di documenti e notifiche elettroniche, gestione degli appuntamenti e verifica dei visti digitali. Introduce inoltre il visto digitale in sostituzione del visto adesivo e coordina VIS, EES e componenti del quadro di interoperabilità. Sono previste deroghe e procedure speciali per categorie protette o situazioni eccezionali, nonché regole dettagliate su ruoli di Stati membri ed eu-LISA, protezione dei dati, controlli di frontiera e finanziamento.
Digitalizzazione della procedura di visto Schengen, con introduzione della piattaforma UE per la domanda di visto (EU VAP) e del visto digitale, oltre alla digitalizzazione di FTD/FRTD e dei visti per soggiorni di lunga durata.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri Schengen e, per le parti pertinenti dell’acquis di Schengen, anche a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein; prevede regole specifiche per Danimarca, Irlanda, Cipro, Bulgaria e Romania. Incide sulle domande di visto per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata, sui visti alla frontiera, sulla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio, sulla proroga, sull’annullamento/revoca, sui documenti di transito agevolato FTD/FRTD e sui processi di trattamento dati nel VIS/EES. Restano salve le disposizioni della direttiva 2004/38/CE e dell’accordo di recesso UE-Regno Unito; i familiari dei cittadini UE/SEE/CH e i familiari beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito beneficiano di procedure agevolate e, in parte, facoltativamente alternative alla piattaforma.
Digitalizzazione della procedura di visto
Il regolamento costituisce il passaggio normativo centrale verso una procedura di visto Schengen digitalizzata, con abbandono progressivo del supporto cartaceo e del visto adesivo. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri per richiedenti e amministrazioni, migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità, e allineare la politica dei visti alla trasformazione digitale dell’Unione.
Finalità e contesto
Il testo si inserisce nella continuità della riforma del codice visti e del rafforzamento del sistema VIS, già avviato con la digitalizzazione delle registrazioni interne ma ancora caratterizzato da fasi cartacee nella presentazione della domanda e nel rilascio del visto adesivo. I considerando richiamano inoltre la pandemia da COVID-19, che ha accelerato l’esigenza di procedure a distanza, e il nuovo patto migrazione e asilo, che indicava l’obiettivo della completa digitalizzazione entro il 2025.
Piattaforma EU Visa Application Platform (EU VAP)
Il regolamento istituisce la piattaforma EU VAP come soluzione tecnica unica per la presentazione online delle domande di visto. La piattaforma deve fornire informazioni aggiornate sulle condizioni di ingresso, guidare il richiedente nella procedura, consentire la comunicazione elettronica sicura con consolare o autorità centrali, ospitare un chatbot e offrire strumenti per la stampa dei documenti, la prenotazione degli appuntamenti, il pagamento dei diritti e la verifica dei visti digitali.
La piattaforma riutilizza, nella massima misura possibile, componenti già esistenti del quadro di interoperabilità, in particolare EES ed ETIAS, e deve essere progettata per collegarsi senza soluzione di continuità anche agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.
Presentazione della domanda e flusso procedurale
In linea generale, la domanda deve essere presentata tramite EU VAP. Il richiedente inserisce i dati del modulo armonizzato, carica la copia elettronica del documento di viaggio, i documenti giustificativi e l’eventuale assicurazione sanitaria di viaggio, e presta le dichiarazioni di autenticità, completezza ed esattezza dei dati. La piattaforma memorizza temporaneamente i dati solo per il tempo necessario al completamento della procedura; in caso di accettazione della competenza, i dati vengono trasferiti nel sistema nazionale dello Stato membro competente e cancellati dallo spazio temporaneo, salvo i dati di contatto collegati all’account sicuro.
La piattaforma effettua due controlli preliminari automatizzati: uno sulla competenza dello Stato membro e uno sulla ricevibilità della domanda. Se la domanda è incompleta o non ricevibile, il sistema informa il richiedente della parte mancante; se il richiedente non ripresenta la domanda allo Stato competente entro 15 giorni dalla notifica, i dati sono cancellati e i diritti rimborsati.
Deroghe, categorie protette e presentazione cartacea
L’obbligo di utilizzo della piattaforma non è assoluto. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione senza EU VAP per motivi umanitari, in casi individuali giustificati o di forza maggiore, nonché per talune categorie istituzionali e diplomatiche (capi di Stato o di governo, membri di governi nazionali, delegazioni ufficiali, sovrani e membri di famiglie reali invitati in missione ufficiale).
Una disciplina speciale è riservata ai familiari di cittadini dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e ai familiari beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. Per tali soggetti la piattaforma deve rispettare integralmente il regime agevolato: nessun diritto per il visto, procedure accelerate, esenzione da taluni dati e documenti, facoltà di presentazione anche di persona e applicazione mutatis mutandis delle medesime garanzie anche nelle richieste di proroga o conferma del visto.
Documenti di viaggio, biometria e documenti giustificativi
Il regolamento conferma che il richiedente deve fornire prova di un documento di viaggio valido, rilasciato nei 10 anni precedenti e valido per almeno tre mesi dopo la data prevista di partenza, salvo casi di emergenza giustificati. La presentazione fisica del documento è richiesta di regola solo alla prima domanda con quel documento, oppure quando occorra procedere al rilevamento biometrico; resta sempre possibile richiederla in caso di dubbi sul documento o sui giustificativi, o in contesti con elevata incidenza di frodi documentali.
Sono precisate le prove richieste per il visto uniforme e per il visto di transito aeroportuale, includendo finalità del viaggio, alloggio o risorse sufficienti, mezzi di sussistenza e intenzione di lasciare il territorio prima della scadenza del visto. La Commissione deve adottare norme minime tecniche per il controllo dei documenti e per il trattamento dei dati del chip del documento di viaggio.
Visto digitale e notifica elettronica
La principale innovazione sostanziale è l’introduzione del visto digitale, rilasciato nel formato previsto dal regolamento (CE) n. 1683/95 e registrato nel VIS con un numero unico. Il regolamento è costruito per superare il modello del visto adesivo, che viene relegato a ipotesi residue; se un visto adesivo presenta errori, esso viene annullato e sostituito da un visto digitale corretto.
La notifica del rilascio, del rifiuto, della conferma, della proroga, dell’annullamento o della revoca avviene tramite account sicuro e messaggio elettronico. Il richiedente o titolare del visto può consultare la decisione nell’account sicuro; il termine per ricorrere decorre dall’accesso alla decisione, o si presume maturato l’ottavo giorno successivo all’invio del messaggio che informa della disponibilità dell’atto. Il sistema deve comunque prevedere rimedi in caso di impossibilità tecnica di accesso all’account.
Conferma del visto in nuovo documento di viaggio e proroga
Il regolamento introduce una procedura digitale semplificata per la conferma di un visto ancora valido in un nuovo documento di viaggio, ad esempio se il precedente è smarrito, rubato, scaduto o annullato. La richiesta avviene tramite EU VAP con un modulo semplificato, il pagamento di 20 EUR e la presentazione di dati anagrafici, numero del visto, dati del vecchio e del nuovo documento, prova della perdita o del furto e, se necessario, dei cambi di identità. La decisione è notificata in via digitale e viene attestata da un numero di conferma.
È prevista anche una procedura digitale per la proroga del visto, quando lo Stato membro la consenta. Il modulo semplificato richiede i dati personali, il numero del visto e del documento di viaggio, nonché i documenti che provano forza maggiore, motivi umanitari o ragioni personali serie. Il diritto è fissato a 30 EUR solo per le ragioni personali serie.
Diritti per i visti e revisione degli importi
Il regolamento disciplina in modo dettagliato la riscossione dei diritti per i visti, che avviene in euro o nella valuta locale/abituale del Paese terzo. È previsto l’uso dello strumento di pagamento della piattaforma; se il pagamento elettronico non è possibile, i diritti possono essere riscossi dal consolato o dal fornitore esterno di servizi.
Gli importi in valuta diversa dall’euro sono aggiornati periodicamente sulla base del tasso di cambio BCE. Ogni tre anni la Commissione valuta se rivedere gli importi dei diritti per i visti, tenendo conto di criteri oggettivi come inflazione UE e retribuzioni medie dei funzionari degli Stati membri; ove opportuno, può adottare atti delegati per modificarli.
Ruolo di Stati membri, eu-LISA e fornitori esterni di servizi
La distribuzione delle responsabilità è molto precisa. Gli Stati membri sono i decisori finali sulle domande e fungono da contitolari del trattamento per la memorizzazione temporanea dei dati; ciascuno designa un’autorità competente che svolge il ruolo di titolare del trattamento a livello nazionale. eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa della piattaforma, e opera come responsabile del trattamento per i dati trattati in EU VAP.
I fornitori esterni di servizi hanno un ruolo meramente esecutivo e limitato: possono verificare i dati caricati, raccogliere biometrie, caricare documenti, gestire appuntamenti e inoltrare la pratica, ma non accedono al VIS e non decidono sulle domande. Devono operare con sistemi di autenticazione sicuri, cifratura e controlli di qualità, sotto supervisione dei consolati o delle autorità centrali.
Integrazione con VIS, EES e procedure di frontiera
Il regolamento modifica anche il regolamento VIS e il regolamento EES per adattare l’intero ecosistema alla digitalizzazione. La verifica dei visti digitali alle frontiere si fonda sui dati VIS e sul confronto biometrico; se il VIS o l’infrastruttura nazionale non sono accessibili, si applicano piani di emergenza nazionali basati su modelli tipo adottati dalla Commissione. In caso di conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio, i dati sono trasferiti anche nell’EES.
Sono inoltre adeguate le regole sulle interrogazioni all’interno del territorio, sulla strutturazione dei dati relativi al visto e sull’inserimento di dati aggiuntivi, compresi indirizzo IP ed e-mail del richiedente in alcune procedure VIS collegate alla nuova piattaforma.
Visti di lunga durata e documenti di transito agevolato
La digitalizzazione non riguarda solo i visti Schengen di breve durata. La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è modificata per rendere digitali anche i visti per soggiorni di lunga durata, che devono essere comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri. Parallelamente, i documenti di transito agevolato FTD e FRTD sono convertiti al formato digitale, con domanda online e nuovi allegati che elencano i campi dati obbligatori.
Entrata in funzione, transizione e applicazione nel tempo
L’entrata in funzione della piattaforma EU VAP è subordinata a una decisione della Commissione, adottabile solo dopo il completamento di specifiche condizioni tecniche e giuridiche, tra cui l’adozione degli atti attuativi necessari e il collaudo generale di eu-LISA. La Commissione deve inoltre presentare relazioni annuali sullo stato di attuazione fino alla decisione di entrata in funzione.
Dopo l’entrata in funzione, uno Stato membro può decidere per un massimo di 7 anni di non utilizzare EU VAP, pur dovendo comunque emettere visti in formato digitale. Durante tale periodo, i titolari possono verificare i visti tramite il servizio web della piattaforma. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data fissata dalla Commissione, con talune disposizioni anticipate al 27 dicembre 2023 e al 28 giugno 2024.
Disposizioni principali
Istituzione della piattaforma EU VAP
Il regolamento modifica il regolamento VIS per creare la piattaforma UE per la domanda di visto (EU VAP), composta da sito web pubblico, app mobile, spazio di memorizzazione temporanea, account sicuro, strumento di verifica, servizio web per titolari di visto, strumento di pagamento, strumento appuntamenti, portale per fornitori esterni di servizi, chatbot, helpdesk e infrastruttura sicura di comunicazione. eu-LISA sviluppa e gestisce la piattaforma; la Commissione adotta gli atti di esecuzione tecnici e gli atti delegati previsti, mentre gli Stati membri forniscono e aggiornano informazioni su visti, esenzioni, diritti, documenti giustificativi e competenza territoriale.
Presentazione online della domanda e accertamenti preliminari
In via generale le domande di visto devono essere presentate tramite EU VAP; la piattaforma effettua un accertamento preliminare automatizzato della competenza e della ricevibilità. Il richiedente può caricare in formato digitale modulo, copia del documento di viaggio, documenti giustificativi e assicurazione sanitaria di viaggio; la piattaforma può memorizzare temporaneamente i dati solo per il tempo necessario. Se la domanda è ricevibile, viene trasmessa allo Stato membro competente, che effettua la verifica manuale finale. In caso di domanda non ricevibile o di incompetenza, la piattaforma informa il richiedente e, se del caso, i dati sono cancellati e i diritti rimborsati secondo le condizioni previste.
Deroghe alla presentazione online e categorie agevolate
Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione senza piattaforma per motivi umanitari, casi individuali giustificati o forza maggiore, e per capi di Stato o di governo, membri dei governi nazionali, delegazioni ufficiali e sovrani invitati in missione ufficiale. I familiari di cittadini UE/SEE/CH e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso possono presentare domanda anche di persona, senza usare EU VAP, e beneficiano di un regime semplificato, gratuito e accelerato, coerente con la direttiva 2004/38/CE e con l’accordo di recesso UE-Regno Unito.
Documento di viaggio, dati biometrici e documenti giustificativi
Il richiedente deve fornire prova di un documento di viaggio valido, rilasciato nei 10 anni precedenti e valido almeno 3 mesi dopo la partenza prevista, salvo emergenza giustificata. La presentazione di persona è in linea generale richiesta solo alla prima domanda con quel documento di viaggio, quando occorrono biometrie o in casi di dubbio/frode locale; il controllo può riguardare autenticità, integrità, chip e corrispondenza con la copia elettronica. Sono precisati i documenti giustificativi per visto uniforme e visto di transito aeroportuale, e la Commissione deve fissare norme minime tecniche per i controlli documentali e il trattamento dei dati del chip.
Notifiche elettroniche, account sicuro e notificazione delle decisioni
Le decisioni di rilascio, rifiuto, conferma, proroga, annullamento e revoca sono rese disponibili nell’account sicuro del richiedente o del titolare del visto e comunicate mediante messaggio elettronico; l’accesso deve essere protetto, ad esempio, da autenticazione a più fattori. Il termine per ricorso decorre dall’accesso alla decisione o, in mancanza, dall’ottavo giorno successivo all’invio del messaggio che segnala la disponibilità dell’atto nell’account sicuro; la notifica può avvenire con altri mezzi richiesti e autorizzati dallo Stato membro. In caso di problemi tecnici che impediscano l’uso dell’account, l’interessato può contattare consolato, autorità centrali o fornitore esterno.
Visto digitale e abolizione del visto adesivo
I visti sono rilasciati in formato digitale, conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95, e registrati nel VIS con un numero unico di visto. Il visto digitale è notificato mediante dati elettronici e un codice a barre bidimensionale con firma crittografica CSCA, pensato per ridurre falsificazioni e usi abusivi. Se vi è un errore su un visto adesivo ancora possibile in casi residuali, il visto adesivo è annullato e sostituito da un visto digitale corretto.
Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio
Se il documento di viaggio è smarrito, rubato, scaduto o annullato ma il visto è ancora valido, il titolare può chiedere tramite EU VAP la conferma del visto nel nuovo documento di viaggio, purché di stesso tipo e rilasciato dallo stesso Paese. È previsto un modulo semplificato, con dati identificativi, numero visto, dati del vecchio e del nuovo documento, copia della pagina dati, prova di perdita/furto ed eventuali cambi di identità; il diritto è pari a 20 EUR. La decisione è notificata nell’account sicuro e viene attestata da un numero di conferma; in caso di dubbi sull’identità la conferma è rifiutata e il visto può essere revocato.
Proroga del visto
Gli Stati membri possono consentire la richiesta di proroga tramite EU VAP con modulo semplificato e presentazione di dati personali, numero visto e documento di viaggio, più documenti giustificativi per forza maggiore, motivi umanitari o ragioni personali serie. Il diritto è di 30 EUR solo per ragioni personali serie. La decisione è resa disponibile nell’account sicuro e notificata elettronicamente.
Diritti per i visti e loro riscossione
I diritti sono riscossi in euro o in valuta locale/abituale del Paese terzo, con utilizzo dello strumento di pagamento della piattaforma; se il pagamento elettronico non è possibile, possono riscuoterli consolato o fornitore esterno. L’importo in valuta diversa dall’euro è calcolato periodicamente in base al tasso BCE; la Commissione deve valutare ogni tre anni l’adeguatezza degli importi e può modificarli con atti delegati. La piattaforma pubblica anche gli importi dei diritti e le eventuali riduzioni o aumenti applicabili in casi speciali.
Ruolo dei fornitori esterni di servizi
I fornitori esterni di servizi possono accedere alla piattaforma solo tramite portale dedicato e solo per funzioni tassative: verifica e controlli di qualità dei dati caricati, caricamento biometrie, documenti giustificativi, verifica del documento di viaggio, uso dello strumento appuntamenti e inoltro della domanda al consolato. Non hanno accesso al VIS. Devono operare con autenticazione riservata, sotto regole di cifratura sicure e con formazione specifica; la responsabilità decisionale resta ai consolati o alle autorità centrali.
Protezione dei dati e ruoli di titolarità
Il sistema è progettato secondo i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, con minimizzazione dei dati e controllo della qualità dei dati personali. Gli Stati membri sono contitolari del trattamento per la memorizzazione temporanea e designano un’autorità competente quale titolare del trattamento; eu-LISA è responsabile del trattamento per la piattaforma EU VAP. Sono previste comunicazioni alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri, nonché atti di esecuzione che definiscano le relazioni tra contitolari e responsabile del trattamento.
Integrazione con VIS, EES e interoperabilità
Il regolamento modifica il regolamento VIS e il regolamento EES per trasferimenti automatici di dati e per la consultazione dei visti digitali alle frontiere e all’interno del territorio. La verifica dei visti digitali alla frontiera si basa sulle informazioni conservate nel VIS e sul confronto biometrico; in caso di indisponibilità tecnica del VIS o dell’infrastruttura nazionale si applicano piani di emergenza nazionali fondati su piani tipo adottati dalla Commissione. eu-LISA e la Commissione devono sfruttare, per quanto possibile, i sistemi esistenti e futuri del quadro di interoperabilità, in particolare ETIAS ed EES.
Documenti di transito agevolato, visti di lunga durata e altri adattamenti
I regolamenti sui documenti di transito agevolato FTD/FRTD sono aggiornati per consentirne la domanda online e il rilascio in formato digitale. Anche i visti per soggiorni di lunga durata sono resi digitali e comunicati con mezzi elettronici sicuri; la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è modificata in tal senso. Sono inoltre aggiornate varie disposizioni del regolamento VIS e dell’EES per tenere conto dei nuovi numeri di visto, della conferma del visto, dei dati IP e degli indirizzi e-mail utilizzati nelle domande.
Entrata in funzione, transizione e applicazione
La data di entrata in funzione della piattaforma EU VAP è fissata da una decisione della Commissione, adottata dopo la verifica di specifiche condizioni tecniche e giuridiche, incluso il collaudo generale da parte di eu-LISA. È previsto un periodo transitorio massimo di 7 anni durante il quale uno Stato membro può decidere di non avvalersi della piattaforma, pur dovendo comunque rilasciare visti in formato digitale; in tale fase i titolari possono verificare i propri visti tramite il servizio web della piattaforma. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dalla data fissata dalla Commissione e alcune disposizioni si applicano anticipatamente dal 27 dicembre 2023 e dal 28 giugno 2024.
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