Regolamento (UE) 2023/2605
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2605 della Commissione, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su un precedente regime antidumping relativo ai tubi di ghisa duttile importati dall’India, rivedendo la posizione di Electrosteel Castings Ltd. a seguito di un riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Dopo aver accertato un mutamento duraturo delle circostanze dovuto alla fusione con SPL e, soprattutto, aver ritenuto inattendibili i dati forniti dalla società sul peso del metallo, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili. Ne è derivato un nuovo margine di dumping del 13,1 % e, per ECL, un dazio antidumping definitivo del 7 % (con dazio compensativo del 9 % e dazi totali del 16 %).
Modifica dell’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, con particolare riferimento a Electrosteel Castings Ltd., a seguito di un riesame intermedio parziale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile (anche detta ghisa a grafite sferoidale), esclusi i tubi non rivestiti, originari dell’India, classificati a titolo informativo nei codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 e nei codici TARIC 7303001010 e 7303009010. La modifica riguarda in particolare il produttore esportatore Electrosteel Castings Ltd. (ECL), per il quale viene ricalcolato il dazio antidumping definitivo; restano immutate le misure per gli altri operatori, salvo la nuova aliquota per "tutte le altre società". Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica del dazio antidumping sui tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2605 modifica il regime antidumping già vigente sui tubi di ghisa duttile originari dell’India, aggiornando in particolare l’aliquota applicabile a Electrosteel Castings Ltd. (ECL) dopo un riesame intermedio parziale. La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e su un mutamento duraturo delle circostanze dovuto alla fusione di ECL con la collegata SPL.
Contesto procedurale e misure pregresse
Le misure originarie erano state istituite nel 2016 sia sul piano antidumping sia su quello compensativo. Successivamente, con i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/926 e 2022/927, tali misure erano state mantenute per altri cinque anni a seguito del riesame in previsione della scadenza. Nel regolamento iniziale il margine di dumping di ECL era stato fissato al 4,1 %, ma la Commissione aveva già tenuto conto di sovvenzioni all’esportazione in sede antisovvenzioni, riducendo il dazio antidumping per la società fino allo 0 %.
Ambito del riesame e oggetto della verifica
Il riesame intermedio parziale, avviato il 22 settembre 2022, riguardava esclusivamente il dumping del produttore esportatore ECL. Il periodo d’inchiesta di riesame (PIR) copriva il periodo dal 1º aprile 2021 al 31 marzo 2022. La Commissione ha informato le parti interessate, ha svolto verifiche in loco e a distanza, ha acquisito osservazioni del governo indiano, di SG PAM, di ECL e di diversi distributori europei, e ha aperto più cicli di divulgazione delle risultanze.
Valutazione della richiesta di ritiro e interesse dell’Unione
ECL aveva chiesto il ritiro della domanda di riesame, sostenendo che l’inchiesta dovesse essere chiusa, anche alla luce delle conseguenze economiche per la società e per i distributori europei. La Commissione ha respinto la richiesta, osservando che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base usa il verbo "può" e non impone la chiusura del procedimento; soprattutto, ha ritenuto che chiudere il riesame avrebbe significato ignorare risultanze rilevanti relative a informazioni fuorvianti e al mutamento delle circostanze derivante dalla fusione.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito dai tubi di ghisa duttile, esclusi i tubi non rivestiti. Il prodotto in esame è quello originario dell’India, classificato a titolo indicativo nei codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. La Commissione ha confermato, come già nell’inchiesta iniziale, che il prodotto esportato nell’Unione, quello venduto sul mercato interno indiano e quello prodotto dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
Mutamento strutturale dovuto alla fusione ECL-SPL
La Commissione ha accertato che la fusione tra ECL e SPL, approvata dalle autorità indiane il 31 dicembre 2021 ed efficace dal 1º gennaio 2022, ha assorbito SPL in ECL; la fusione ha avuto effetto retroattivo anche sul piano operativo, amministrativo e contabile dal 1º ottobre 2020. Tale elemento ha costituito, secondo la Commissione, un cambiamento duraturo delle circostanze che giustificava il riesame del margine di dumping.
Contestazione dei dati forniti da ECL e applicazione dell’articolo 18
Il nucleo della decisione è rappresentato dal giudizio di inattendibilità dei dati dichiarati da ECL, in particolare del peso netto del metallo. La Commissione ha ritenuto che la società avesse sottostimato il peso dei tubi esportati rispetto a quelli venduti sul mercato interno, con effetti diretti sulla determinazione del valore normale, del prezzo all’esportazione e quindi del margine di dumping. Poiché non è stato possibile individuare con certezza quali dati fossero corretti, la Commissione ha escluso l’uso delle informazioni della società e ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18.
Metodo di calcolo del margine di dumping con dati disponibili
In assenza di dati registrati affidabili, la Commissione ha cercato le informazioni più adeguate disponibili. In un primo momento aveva considerato il margine di dumping più elevato accertato nell’inchiesta iniziale (19 %), ma poi ha ritenuto più appropriato utilizzare dati più recenti: il prezzo all’esportazione tratto dalla banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, riferito al PIR, e il valore normale ricavato dai dati dell’industria dell’Unione nella domanda di riesame in previsione della scadenza, opportunamente aggiornati per l’inflazione. Il margine di dumping così determinato è stato fissato al 13,1 %.
Effetto sulle aliquote finali
La Commissione ha applicato il medesimo approccio usato nell’inchiesta iniziale, detraendo dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni all’esportazione già accertati nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni distinta. Di conseguenza, per ECL il dazio antidumping definitivo è stato fissato al 7 %, a fronte di un dazio compensativo del 9 % e di dazi complessivi pari al 16 %. Per Jindal Saw Limited il dazio antidumping rimane al 3,0 % e per tutte le altre società al 14,1 %.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica opera sostituendo il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/926 con le nuove aliquote riportate nel testo normativo.
Disposizioni principali
Riesame intermedio parziale e mutamento delle circostanze
La Commissione ha riesaminato le misure antidumping vigenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, limitando il riesame al dumping di Electrosteel Castings Ltd. Il mutamento rilevante è stato individuato nella fusione tra ECL e la collegata SPL, considerata una circostanza duratura idonea a incidere su vendite e costi e quindi sul margine di dumping.
Uso dei dati disponibili per informazioni false o fuorvianti
La Commissione ha concluso che i dati forniti da ECL sul peso netto del metallo erano falsi o fuorvianti e che ciò ostacolava gravemente l’inchiesta; per questo ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e ha escluso l’utilizzabilità delle informazioni presentate dalla società, anche nella parte relativa alle alternative proposte.
Determinazione del nuovo margine di dumping
In assenza di dati affidabili, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili più adeguati: il prezzo all’esportazione tratto dalla banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, riferito al periodo di riesame, e il valore normale desunto dai dati dell’industria dell’Unione nella domanda di riesame in previsione della scadenza, adeguati per l’inflazione. Il nuovo margine di dumping per ECL è stato fissato al 13,1 % (nel testo analitico viene anche indicato 13,14 % come risultato del ricalcolo con IPC).
Rapporto con il dazio compensativo e aliquota finale
Coerentemente con l’approccio già seguito nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha detratto dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni all’esportazione accertati nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni distinta. Per ECL sono stati quindi applicati un dazio antidumping del 7 %, un dazio compensativo del 9 % e un carico complessivo del 16 %; per Jindal Saw Limited resta il 3,0 %, mentre per tutte le altre società il dazio antidumping definitivo è del 14,1 %.
Modifica dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/926
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/926, aggiornando le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto in esame e per le società elencate.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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