Regolamento (UE) 2023/2606
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2606 della Commissione, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro attuativo del Fondo per la modernizzazione, allineandolo alla riforma dell’EU ETS operata dalla direttiva (UE) 2023/959. Introduce nuove definizioni, distingue diverse categorie di fondi, rafforza i requisiti di valutazione e monitoraggio degli investimenti e disciplina in modo più rigoroso i progetti e i regimi su larga scala. Sono inoltre rafforzate trasparenza, consultazione dei portatori di interessi, controlli sugli investimenti interrotti e obblighi di reporting annuale e di audit.
Modifica le regole di esecuzione sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione dell’EU ETS, adeguandole alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri beneficiari del Fondo per la modernizzazione, alla Commissione europea, alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al comitato per gli investimenti e, indirettamente, ai promotori dei progetti, alle autorità di gestione dei regimi e ai destinatari finali del sostegno. Riguarda la presentazione, valutazione, finanziamento, esborso, monitoraggio, audit e pubblicità degli investimenti finanziati dal Fondo, inclusi i progetti e i regimi su larga scala, nonché gli investimenti che interessano regioni frontaliere di Stati membri non beneficiari. Si applica dal 1° gennaio 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono previste regole transitorie per regimi/progetti già confermati o raccomandati prima del 5 giugno 2023, in particolare per gli obblighi connessi all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE.
Fondo per la modernizzazione: aggiornamento delle regole di esecuzione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 per adeguarlo alle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva (UE) 2023/959. La finalità è rafforzare il funzionamento del Fondo per la modernizzazione, estenderne e precisarne l’ambito operativo e assicurare maggiore coerenza con gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione, nonché con i requisiti di sana gestione finanziaria, trasparenza e monitoraggio.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano gli Stati membri beneficiari del Fondo per la modernizzazione, la Commissione, la BEI e il comitato per gli investimenti, oltre a promotori dei progetti, autorità di gestione dei regimi e destinatari finali del sostegno. Il regolamento disciplina la presentazione e valutazione delle proposte di investimento, gli esborsi, il monitoraggio annuale, gli investimenti interrotti, gli audit e la pubblicità dei finanziamenti. Si applica dal 1° gennaio 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Nuove definizioni e classificazione delle risorse
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione viene integrato con definizioni rilevanti per la gestione operativa del Fondo. In particolare, si distinguono i "regimi su larga scala" e i "progetti su larga scala" sulla base di soglie di sostegno richiesto rispettivamente superiori a 100.000.000 EUR e 70.000.000 EUR. Vengono inoltre introdotte una distinzione tra "categorie di fondi" e "sottocategorie di fondi", che riflette le diverse fonti di finanziamento derivanti dalle aste di quote e la loro collocazione temporale.
Proposte di investimento, esborsi e consultazione dei portatori di interessi
Per i progetti su larga scala, lo Stato membro beneficiario deve presentare una proposta specifica con l’importo richiesto come primo esborso, un calendario di attuazione e un calendario di esborso corrispondente. Ogni esborso successivo richiede una proposta distinta, aggiornata sullo stato del progetto. Per i progetti e regimi su larga scala, gli Stati membri devono consultare i portatori di interessi prima della presentazione alla BEI, fissando termini ragionevoli per l’espressione del parere e nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
Condizioni di ammissibilità e priorità
La BEI e il comitato per gli investimenti devono verificare che la proposta soddisfi le condizioni di disponibilità finanziaria nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi, che sia compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e, se necessario, con l’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE. Per i regimi viene introdotto un limite massimo di durata pari a cinque anni, con possibilità di presentare una nuova proposta per la prosecuzione del regime. Per specifiche fonti di entrata, il regolamento fissa quote minime di allocazione agli investimenti prioritari: almeno l’80% per una prima serie di entrate/trasferimenti e almeno il 90% per altre entrate da asta richiamate dall’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma.
Esborsi successivi e continuità degli investimenti
Le regole sugli esborsi successivi vengono rese più stringenti ma anche più flessibili per i grandi progetti e i regimi già avviati. Se il regime o il progetto non è stato modificato, la BEI o il comitato possono confermare/raccomandare il finanziamento sulla base delle informazioni aggiornate sull’attuazione. Per i regimi o progetti confermati/raccomandati prima del 5 giugno 2023 viene escluso, in via transitoria, il nuovo requisito di conformità all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE.
Investimenti interrotti e rientro delle risorse
Viene riscritta la disciplina degli investimenti interrotti. Un investimento è considerato interrotto se, entro due anni dall’ultima trasmissione dei fondi da parte della BEI, non è stato firmato un impegno giuridico di finanziamento, oppure se, entro due anni dall’impegno, non è stato concesso alcun sostegno, salvo prova contraria dell’avanzamento dell’investimento. In tali casi, la Commissione riduce l’importo già esborsato detraendo le somme non impegnate o non erogate; tali importi tornano nella disponibilità dello Stato membro e sono compensati con futuri pagamenti della BEI.
Monitoraggio annuale, pianificazione e consultazione
L’articolo 13 viene ridenominato e ampliato. La relazione annuale deve essere accompagnata da una panoramica degli investimenti che lo Stato membro intende proporre nei due anni civili successivi, con previsione fino al 2030, e con l’aggiornamento delle informazioni già fornite nelle panoramiche precedenti. Le informazioni della panoramica non vincolano lo Stato membro al momento della futura presentazione delle proposte. È obbligatoria la consultazione dei portatori di interessi sulla prima stesura della panoramica.
Investimenti che interessano regioni frontaliere di Stati membri non beneficiari
Se un investimento finanziato con risorse del Fondo interessa una regione frontaliera situata in uno Stato membro non beneficiario, tale Stato membro deve fornire al beneficiario tutte le informazioni e le prove necessarie per permettergli di rispettare gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Inoltre, nel comitato per gli investimenti sono precisate le regole di voto per i casi che coinvolgono queste regioni.
Relazione della Commissione, audit e trasparenza
La relazione annuale della Commissione deve contenere dati più dettagliati su proposte ricevute, confermate e raccomandate, nonché sugli importi assegnati e sui risultati delle relazioni annuali nazionali. Il termine per la relazione è spostato al 15 novembre. Sul piano contabile, la BEI prepara i conti annuali del Fondo per ciascun esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli Stati membri beneficiari devono inoltre garantire un audit biennale sull’uso dei fondi erogati ai promotori o ai destinatari finali e trasmettere tempestivamente la relazione di audit alla Commissione e alla BEI.
Pubblicità dei finanziamenti e visibilità
Il regolamento rafforza gli obblighi di comunicazione al pubblico: gli Stati membri devono pubblicare sui siti web delle amministrazioni competenti le informazioni sugli investimenti sostenuti, anche mediante un’etichetta specifica conforme alla direttiva 2003/87/CE. I destinatari finali devono rispettare i requisiti di visibilità dei finanziamenti derivanti dall’EU ETS; gli Stati membri o le autorità di gestione devono inserire tali obblighi nei contratti e monitorarne il rispetto, anche attraverso la verifica dei materiali promozionali.
Allegati: contenuto delle proposte, della relazione annuale e della panoramica
L’allegato I dettaglia le informazioni da fornire nelle proposte di investimento: descrizione dell’investimento, costi, strumenti di sostegno, fonti di finanziamento, aiuti di Stato, riduzione stimata delle emissioni di gas serra, costi di abbattimento, eventuale marchio di qualità UE e, dal 1° gennaio 2025, conformità all’articolo 10 septies se richiesta. L’allegato II elenca il contenuto della relazione annuale, includendo dati su numero di investimenti, importi impegnati e pagati, recuperi, valore aggiunto in termini energetici e climatici, audit e consultazione dei portatori di interessi. L’allegato III disciplina la panoramica degli investimenti previsti nei due anni successivi e, ove possibile, fino al 2030, con informazioni su localizzazione, costi, stato degli aiuti di Stato, relazione con i piani nazionali energia e clima e consultazione dei portatori di interessi.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e categorizzazione dei fondi
Vengono introdotte le definizioni di "regime su larga scala" (sostegno richiesto superiore a 100.000.000 EUR), "progetto su larga scala" (investimento diverso da un regime con sostegno richiesto superiore a 70.000.000 EUR), "categoria di fondi" e "sottocategoria di fondi". Le categorie distinguono i fondi derivanti da diverse fonti di aste delle quote, mentre le sottocategorie si applicano ai fondi trasferiti al Fondo per la modernizzazione e sono differenziate temporalmente (prima del 31 dicembre 2027, tra il 31 dicembre 2027 e il 30 dicembre 2028, dopo il 30 dicembre 2028).
Proposte di investimento, esborsi scaglionati e consultazione
Per i progetti su larga scala lo Stato membro beneficiario deve presentare una proposta con richiesta del primo esborso, calendario di attuazione e calendario di esborso; per ogni esborso successivo occorre una proposta distinta con informazioni aggiornate e sullo stato di avanzamento. Per i progetti e i regimi su larga scala gli Stati membri devono consultare i portatori di interessi prima della presentazione alla BEI, fissando termini ragionevoli e nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
Rendiconto dei fondi disponibili e condizioni finanziarie
Il rendiconto dei fondi disponibili deve specificare le categorie e sottocategorie di fondi disponibili per lo Stato membro beneficiario. La valutazione della disponibilità finanziaria deve tener conto delle somme da esborsare per investimenti già confermati o raccomandati e, per le nuove proposte, deve verificare la capienza nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi.
Criteri di conferma/raccomandazione dei progetti prioritari
Sia la BEI sia il comitato per gli investimenti devono verificare, tra l’altro, la disponibilità di fondi, il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, la conformità all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, ove necessario, e, per i regimi, il limite massimo di durata di cinque anni. Per gli investimenti finanziati con determinate entrate da asta sono previsti requisiti percentuali minimi di allocazione a investimenti prioritari: almeno l’80% per talune entrate di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, e per i fondi trasferiti al Fondo; almeno il 90% per le entrate di cui al quarto comma dell’articolo 10, paragrafo 1.
Esborsi successivi per regimi e progetti su larga scala
Per esborsi successivi su regimi o progetti su larga scala già confermati/raccomandati prima del primo esborso, la BEI o il comitato possono confermare/raccomandare il finanziamento se restano soddisfatte le condizioni principali e se lo Stato membro fornisce aggiornamenti sull’attuazione. È prevista una deroga per i regimi confermati/raccomandati prima del 5 giugno 2023 rispetto al requisito di conformità all’articolo 10 septies.
Inammissibilità di proposte sostanzialmente identiche
È prevista l’inammissibilità di una proposta sostanzialmente identica a una proposta precedente che non sia stata confermata dalla BEI o finanziata/raccomandata dal comitato per gli investimenti.
Investimenti interrotti e recupero delle risorse
Un investimento è considerato interrotto se entro due anni dall’ultima trasmissione dei fondi non è stato assunto un impegno giuridico, oppure se entro due anni dall’impegno giuridico non è stato concesso alcun sostegno, salvo prova dell’attuazione in corso. La Commissione riduce l’importo già esborsato detraendo le somme non impegnate o non concesse; tali importi rientrano nelle risorse disponibili dello Stato membro e sono compensati con pagamenti futuri della BEI. È possibile, prima della chiusura del rendiconto dei fondi disponibili, chiedere la modifica della decisione di esborso anche per importi già recuperati.
Comitato per gli investimenti: composizione e voto
Le regole di voto sono adattate ai nuovi beneficiari. Per investimenti finanziati esclusivamente con talune entrate da asta, il diritto di decisione e voto spetta solo ai rappresentanti indicati nell’allegato II ter, parte A, della direttiva 2003/87/CE. Se un investimento riguarda una regione frontaliera di uno Stato membro non beneficiario e il rappresentante BEI non ne approva il finanziamento, tale rappresentante non vota.
Gestione delle entrate da parte della BEI
La BEI deve elaborare orientamenti di gestione delle attività per amministrare le entrate del Fondo per la modernizzazione in coerenza con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e con il proprio regolamento interno.
Monitoraggio, relazione annuale e panoramica degli investimenti previsti
La relazione annuale degli Stati membri beneficiari è rafforzata e deve includere una panoramica degli investimenti che si intende proporre nei due anni civili successivi, con previsione fino al 2030, e aggiornamenti sugli investimenti già descritti in precedenza. La panoramica deve contenere le informazioni elencate nell’allegato III e non è vincolante al momento della presentazione delle future proposte. È obbligatoria la consultazione dei portatori di interessi sulla prima stesura.
Cooperazione degli Stati membri non beneficiari
Se risorse assegnate a uno Stato membro beneficiario finanziano investimenti in una regione frontaliera situata in uno Stato membro non beneficiario, quest’ultimo deve fornire tutte le informazioni e le prove documentali necessarie per consentire al beneficiario di adempiere agli obblighi di monitoraggio e relazione.
Relazione della Commissione e trasparenza
La relazione della Commissione deve includere il numero di proposte ricevute e confermate, il numero di raccomandazioni, gli importi assegnati, le conclusioni sintetiche delle raccomandazioni e i principali dati delle relazioni annuali nazionali. Il termine per la relazione è spostato al 15 novembre.
Contabilità, audit e pubblicità
La BEI prepara i conti annuali del Fondo per l’esercizio 1 gennaio-31 dicembre. Gli Stati membri beneficiari devono assicurare un audit almeno ogni due anni sugli importi versati ai promotori o ai destinatari finali e trasmettere senza ritardo la relativa relazione alla Commissione e alla BEI. È inoltre rafforzata la pubblicità sul sito delle amministrazioni competenti e la visibilità dei finanziamenti, con obbligo di etichetta conforme all’articolo 30 quaterdecies della direttiva 2003/87/CE e di inserimento nei contratti con i beneficiari finali.
Allegati sostituiti e nuovi contenuti informativi
L’allegato I è sostituito con un elenco dettagliato delle informazioni da inserire nelle proposte di investimento, incluse stime di riduzione delle emissioni e dei costi di abbattimento, elementi su aiuti di Stato, marchi di qualità UE e, dal 1° gennaio 2025, prova di conformità all’articolo 10 septies quando necessario. L’allegato II definisce il contenuto della relazione annuale, includendo dati finanziari, stato di attuazione, audit e coinvolgimento dei portatori di interessi. L’allegato III disciplina il contenuto della panoramica degli investimenti previsti e della consultazione preliminare.
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