Regolamento (UE) 2023/2602
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2602 della Commissione, del 22 novembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la richiesta di Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. di beneficiare del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sui fissaggi in ferro o acciaio originari della Cina. La Commissione ha verificato che la società non esportava nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, non era collegata ad altri esportatori o produttori soggetti alle misure e ha effettivamente esportato nell’Unione solo a partire dall’aprile 2021. Di conseguenza, la società è aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e le viene applicata l’aliquota del dazio del 39,6 %.
Accoglimento della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. e modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 con attribuzione del codice TARIC 899U e del dazio antidumping del 39,6 %.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Riguarda in modo specifico il produttore esportatore Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd., che viene incluso tra i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione. Non disciplina il prodotto in generale né tutti gli operatori cinesi, ma incide sulla posizione tariffaria di un singolo operatore che dimostri di soddisfare le condizioni per il trattamento NEPT; si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Accettazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per i fissaggi in ferro o acciaio originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2602 modifica il precedente regime antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione accoglie la domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata da Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd., ritenendo soddisfatte tutte le condizioni previste per l’accesso all’aliquota applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi. Il considerando iniziale richiama il fatto che, con il regolamento (UE) 2022/191, la Commissione aveva già istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, prevedendo per i produttori esportatori inclusi nel campione aliquote individuali tra il 22,1 % e il 48,8 %, per i produttori collaboranti non campionati l’aliquota del 39,6 % e per gli operatori non collaboranti un dazio del 86,5 % su scala nazionale.
Ambito della verifica NEPT
L’articolo 2 del regolamento iniziale consente la modifica dell’aliquota applicabile a un nuovo produttore esportatore qualora questo dimostri tre condizioni cumulative:
- assenza di esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure;
- effettiva esportazione nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare un quantitativo significativo.
Istruttoria svolta dalla Commissione
La Commissione ha aperto l’istruttoria sulla base della domanda presentata il 10 ottobre 2022 da Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. Ha inviato un questionario, ha raccolto osservazioni dell’industria dell’Unione rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute (EIFI), ha richiesto informazioni supplementari il 14 marzo 2023 e ha effettuato un controllo incrociato a distanza. Nel corso dell’analisi ha consultato anche banche dati e fonti pubbliche, incluse Orbis, Qichacha, Aliyun e il National Enterprise Credit Information Publicity System cinese.
Valutazione delle obiezioni dell’industria dell’Unione
L’EIFI aveva contestato sia la qualifica della richiedente come produttore esportatore sia la validità della sottoscrizione della domanda. La Commissione respinge tali rilievi: chiarisce che il sito web richiamato dall’EIFI non era il sito ufficiale della società, che la presenza della società sul sito della CCCME non dimostrava l’appartenenza all’associazione e che i controlli sui conti non evidenziavano acquisti del prodotto in esame da terzi. Quanto alla firma, la Commissione rileva che il direttore esecutivo, quale rappresentante legale, aveva autorizzato il responsabile delle vendite a presentare la domanda, rendendo corretta la presentazione dell’istanza.
Verifica delle tre condizioni sostanziali
Sul primo requisito, la Commissione conclude che non risultano esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale; i registri delle vendite e i rendiconti finanziari sono coerenti e indicano come prima vendita all’esportazione nell’Unione l’aprile 2021. Sul secondo requisito, non emergono collegamenti con produttori esportatori soggetti alle misure: i dati societari e le banche dati consultate non mostrano partecipazioni, società affiliate o altri legami rilevanti. Sul terzo requisito, la Commissione considera sufficienti i documenti prodotti dalla società per dimostrare esportazioni effettive nell’Unione dall’aprile 2021, tra cui contratti di vendita, fatture commerciali, packing list, polizze di carico, fatture IVA e dichiarazioni di importazione degli acquirenti nell’Unione.
Esito e conseguenze tariffarie
Poiché tutte e tre le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione accoglie la domanda e dispone l’inclusione di Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/191. Alla società si applica il codice aggiuntivo TARIC 899U e il dazio antidumping del 39,6 %.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposti per il trattamento NEPT
Richiamo all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191: un nuovo produttore esportatore può ottenere l’aliquota media ponderata del 39,6 % se dimostra cumulativamente di non aver esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020), di non essere collegato ad esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure e di aver esportato nell’Unione dopo la fine di tale periodo o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Valutazione della richiesta di Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd.
La Commissione esamina la domanda presentata il 10 ottobre 2022, svolge un questionario, invita l’industria dell’Unione a formulare osservazioni, richiede informazioni supplementari il 14 marzo 2023 e effettua un controllo incrociato a distanza. Conclude che la richiedente è un produttore esportatore e non un operatore commerciale, che non è collegata ad altri esportatori o produttori soggetti alle misure e che ha iniziato a esportare nell’Unione solo dall’aprile 2021.
Esito dell’istruttoria sulle tre condizioni NEPT
La Commissione ritiene provato che la società non ha esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, che non è collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure e che dispone di elementi probatori sufficienti delle esportazioni effettive nell’Unione a partire dall’aprile 2021, inclusi contratti, fatture, documenti di trasporto, fatture IVA e dichiarazioni di importazione degli acquirenti nell’Unione.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/191
Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. è aggiunta all’elenco dei «produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione» riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, con assegnazione del codice aggiuntivo TARIC 899U e applicazione del dazio antidumping del 39,6 %.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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