Regolamento (UE) 2023/2607
Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via correttiva sul regolamento (UE) 2022/2472, al fine di eliminare errori tecnici, omissioni e rinvii inesatti che potevano incidere sulle condizioni di esenzione di varie categorie di aiuti di Stato. Le correzioni riguardano, tra l’altro, la definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, le regole sugli aiuti per capi morti, gli investimenti agricoli, i premi assicurativi, gli aiuti ai servizi di consulenza e il massimale per gli aiuti al settore forestale. Viene inoltre sostituito l’allegato II relativo alle notifiche elettroniche alla Commissione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica tecnica del regolamento (UE) 2022/2472 sugli aiuti di Stato esentati nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Ambito di applicazione
Si applica alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2472 oggetto di correzione: articoli 1, 2, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34, 48 e allegato II. Incide sul regime di esenzione dall’obbligo di notifica per alcune categorie di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. È un regolamento di rettifica, quindi non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo ma corregge errori tecnici e rimandi nel testo esistente.
Rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Il regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione interviene come atto di rettifica del regolamento (UE) 2022/2472, che disciplina l’esenzione per categoria di alcune misure di aiuto di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La finalità dichiarata è correggere errori tecnici, omissioni e rinvii errati o mancanti che incidono sulle condizioni di esenzione e, quindi, sulla possibilità di mantenere le misure interessate fuori dall’obbligo di notifica alla Commissione.
Ambito e finalità della rettifica
La Commissione rileva che gli errori presenti nel regolamento originario incidono su disposizioni centrali relative all’esenzione da notifica, in particolare sugli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48, nonché sulla definizione contenuta nell’articolo 2, punto 2). La rettifica è quindi funzionale a preservare la coerenza del regime ABER (regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo) con l’intento originario della Commissione.
Correzioni all’ambito di applicazione e alle definizioni
L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), viene corretto per riferirsi in modo corretto agli aiuti destinati alla copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti. La definizione di "eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali" è riscritta all’articolo 2, punto 2), precisando che si tratta di condizioni meteorologiche sfavorevoli – gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, grave siccità – che causino, in agricoltura, la distruzione di oltre il 30 % della produzione media e, nelle foreste, di oltre il 20 % del potenziale forestale.
Esenzioni e condizioni per specifiche categorie di aiuto
All’articolo 6, paragrafo 5, lettera f), viene corretto il richiamo agli aiuti per capi morti, con riferimento alle condizioni fissate dagli articoli 27 e 28. All’articolo 11, il nuovo paragrafo 4 esclude dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 gli aiuti relativi ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.
Per gli aiuti agli investimenti in agricoltura, l’articolo 14, paragrafo 10, chiarisce che gli aiuti non possono essere concessi in violazione dei divieti o delle restrizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti riguardano solo il sostegno UE. La disposizione conferma inoltre che gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici, ma possono riguardare l’intero settore della produzione agricola primaria, salvo la facoltà degli Stati membri di escludere alcuni prodotti per ragioni di sovraccapacità del mercato interno o assenza di sbocchi.
L’articolo 17, paragrafo 9, viene sostituito per precisare che non possono essere finanziati investimenti realizzati semplicemente per adeguarsi a norme dell’Unione o nazionali già vigenti.
Regole per i costi relativi ai capi morti e per assicurazioni/fondi mutualistici
L’articolo 27, paragrafo 5, viene rettificato nella parte relativa alle intensità di sostegno: la distruzione di cui al paragrafo 2, lettera d), è coperta al 75 % dei costi, mentre i costi amministrativi di cui al paragrafo 2, lettera a), e i costi di rimozione e distruzione di cui al paragrafo 2, lettere c), e) e f), sono coperti al 100 %.
L’articolo 28 è corretto nelle frasi introduttive dei paragrafi 3 e 4, per chiarire la portata della copertura assicurativa o del contributo al fondo di mutualizzazione rispetto alle perdite causate dagli eventi contemplati dalla norma.
Modifiche su aiuti forestali e servizi di consulenza
All’articolo 34 viene soppresso il paragrafo 8. Per i servizi di consulenza nel settore forestale, l’articolo 48, paragrafo 7, viene sostituito stabilendo un tetto pari al 100 % dei costi ammissibili e un massimale di 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre anni.
Aggiornamento dell’allegato II: notifica elettronica alla Commissione
L’allegato II è completamente sostituito. Il nuovo testo disciplina il contenuto della notifica elettronica da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 11 e richiede di indicare la base ABER utilizzata, gli obiettivi principali della misura, l’intensità massima dell’aiuto e l’importo massimo in valuta nazionale. Il modello copre un ampio elenco di categorie di aiuto in materia agricola, forestale e rurale, includendo anche i casi di danni da eventi climatici avversi e da calamità naturali, con specifiche opzioni di selezione del tipo di evento e delle date di accadimento.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’ambito di esclusione e dei riferimenti agli aiuti per capi morti
All’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 5, lettera f), vengono corretti i riferimenti agli aiuti destinati a coprire i costi di rimozione e distruzione dei capi morti, richiamando le condizioni previste dall’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), e dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera d).
Nuova formulazione della definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali
L’articolo 2, punto 2, è sostituito per precisare che tali eventi consistono in condizioni meteorologiche sfavorevoli, quali gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media agricola (su base triennale o quadriennale, oppure su base quinquennale o ottennale escludendo il valore più alto e quello più basso) oppure più del 20 % del potenziale forestale.
Esenzione dei progetti PEI e CLLD da taluni paragrafi dell’articolo 11
All’articolo 11, il nuovo paragrafo 4 stabilisce che i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.
Correzione delle condizioni per gli aiuti agli investimenti agricoli
All’articolo 14, paragrafo 10, si precisa che gli aiuti non possono essere concessi in violazione dei divieti o delle restrizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche quando tali divieti o restrizioni riguardano solo il sostegno dell’Unione. Si chiarisce inoltre che gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici, ma sono disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore vegetale o animale, ferma la facoltà degli Stati membri di escludere taluni prodotti per sovraccapacità del mercato interno o mancanza di sbocchi di mercato.
Esclusione degli investimenti di mera conformità normativa
All’articolo 17, paragrafo 9, viene chiarito che gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati al solo fine di conformarsi a norme dell’Unione o nazionali già in vigore.
Correzione delle percentuali di copertura per i costi relativi ai capi morti
All’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite: la distruzione di cui al paragrafo 2, lettera d), è coperta al 75 % dei costi, mentre i costi amministrativi di cui al paragrafo 2, lettera a), e i costi di rimozione e distruzione di cui al paragrafo 2, lettere c), e) e f), sono coperti al 100 %.
Riformulazione della disciplina su assicurazioni e fondi di mutualizzazione
All’articolo 28 vengono rettificate le frasi introduttive dei paragrafi 3 e 4, chiarendo che l’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione sono destinati a coprire le perdite causate dagli eventi contemplati e disciplinando in termini coerenti il contenuto delle relative condizioni.
Soppressione di un paragrafo nell’articolo 34
All’articolo 34 è soppresso il paragrafo 8.
Massimale per gli aiuti ai servizi di consulenza forestale
All’articolo 48, paragrafo 7, si stabilisce che gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.
Sostituzione dell’allegato II sulle notifiche elettroniche
L’allegato II è integralmente sostituito per aggiornare il modello di notifica elettronica alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, con elenco delle misure ABER e indicazione di obiettivi, intensità massima e importo massimo dell’aiuto. Il modello include le principali categorie di aiuto in ambito agricolo, forestale e rurale, con campi specifici per eventi climatici avversi e calamità naturali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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