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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2603

Regolamento (UE) 2023/2603 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Normativa europea32023R2603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (UE) 2023/2603 corregge diversi errori tecnici presenti nel regolamento (UE) 2022/2473, che disciplina l’esenzione di alcune categorie di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Le rettifiche riguardano in particolare il perimetro di applicazione del regolamento, le condizioni per la valutazione ex post di alcuni regimi, talune intensità massime di aiuto e gli obblighi informativi per la pubblicazione delle concessioni individuali. Si tratta di un atto correttivo, senza nuova disciplina sostanziale autonoma, ma con impatto pratico rilevante sulla corretta applicazione del regime di esenzione.

Rettifica di errori tecnici nel regolamento (UE) 2022/2473 sugli aiuti di Stato esentati per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2473 che vengono corrette. Incide sulle condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica per specifiche categorie di aiuti, sulle regole di valutazione ex post di taluni regimi, sulle condizioni di intensità massima di aiuto e sugli obblighi di trasparenza per le concessioni individuali. Si applica negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2473 sugli aiuti nel settore pesca e acquacoltura

Il regolamento (UE) 2023/2603 è un atto di mera rettifica tecnica del quadro UE sugli aiuti di Stato a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La Commissione interviene perché il regolamento (UE) 2022/2473 conteneva omissioni e rinvii errati o mancanti che incidevano su diverse condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica.

Ambito e finalità della rettifica

L’intervento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma corregge disposizioni già esistenti del regolamento di esenzione per categoria nel comparto pesca/acquacoltura. Le correzioni riguardano le regole applicabili a specifici regimi di aiuto, le condizioni di valutazione ex post, alcuni limiti di intensità di aiuto e gli obblighi di trasparenza relativi agli aiuti individuali.

Regimi esclusi dopo sei mesi e piani di valutazione

L’articolo 1, paragrafo 7, viene riscritto per chiarire che il regolamento non si applica, dopo sei mesi dall’entrata in vigore, ai regimi di aiuto di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se rispettano le condizioni dell’articolo 12. La Commissione può tuttavia mantenere l’applicazione del regolamento per un periodo superiore, previa esame del piano di valutazione notificato dallo Stato membro; insieme al piano devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie. Sono inoltre escluse le modifiche dei regimi elencati, salvo quelle che non incidono sulla compatibilità del regime o in modo sostanziale sul piano di valutazione approvato.

Correzioni sulle categorie di aiuti e sui rinvii agli articoli speciali

L’articolo 6, paragrafo 5, viene corretto per riallineare i rinvii alle categorie di aiuti legate a eventi eccezionali o fitosanitari/zootecnici nel settore: epizoozie, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e danni causati da animali protetti. In ciascun caso la deroga opera solo se sono soddisfatte le condizioni previste dagli articoli richiamati (42, 49, 51 e 53).

Progetti CLLD e valutazione ex post

L’articolo 11, paragrafo 3, viene modificato per escludere i progetti CLLD di cui all’articolo 55 dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo. Inoltre, l’articolo 12 viene rettificato in modo sostanziale: dal 1° gennaio 2023 i regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 7, sono soggetti a valutazione ex post se superano 150 milioni di EUR in un anno o 750 milioni di EUR nell’intera durata, considerando anche regimi precedenti con obiettivi e zone geografiche simili. La valutazione ex post è richiesta solo per regimi con durata complessiva superiore a tre anni.

Relazione finale di valutazione e notifiche successive

La relazione di valutazione finale deve essere inviata alla Commissione almeno nove mesi prima della scadenza del regime esentato; il termine può essere ridotto se l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La decisione di approvazione del piano di valutazione definisce portata e modalità della valutazione. Le eventuali misure di aiuto successive con obiettivi simili devono indicare come i risultati della valutazione siano stati presi in considerazione.

Intensità massima e aiuti ai comuni per progetti CLLD nel FEAMPA

L’articolo 52, paragrafo 4, viene corretto fissando per gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo un’intensità massima pari al 100% dei costi ammissibili, espressa in equivalente sovvenzione lordo. L’articolo 54, paragrafo 2, viene inoltre riformulato per precisare che gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, sono compatibili con il mercato interno e esentati dalla notifica se rispettano le condizioni dell’articolo 54 e del capo I del regolamento.

Trasparenza delle concessioni individuali e dati pubblicati

L’allegato III viene corretto per specificare in modo puntuale quali dati devono essere pubblicati sulle concessioni individuali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c): numero di identificazione dell’aiuto, identificativo del beneficiario, tipologia di impresa, localizzazione NUTS II, settore NACE, importo e strumento di aiuto, data, obiettivo e autorità concedente. Le note chiariscono anche che la pubblicazione del nome del beneficiario può essere giustificata anche quando si tratti di persona fisica, alla luce del bilanciamento con le norme sulla protezione dei dati e del richiamo al regolamento (UE) 2016/679.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 1, paragrafo 7: esclusioni e regime dei piani di valutazione

Viene sostituito il paragrafo 7 per precisare che il regolamento non si applica ai regimi di aiuto di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52 dopo sei mesi dalla loro entrata in vigore, se soddisfano le condizioni dell’articolo 12. La Commissione può prorogare l’applicazione oltre i sei mesi dopo aver esaminato il piano di valutazione notificato dallo Stato membro; al momento della presentazione del piano devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie. Il regolamento non si applica inoltre alle modifiche dei regimi elencati, salvo quelle che non incidono sulla compatibilità del regime o sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

Rettifica dell’articolo 6, paragrafo 5: aiuti esclusi e rinvii corretti

Le lettere da a) a d) sono sostituite per chiarire che rientrano nelle eccezioni gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie (articolo 42), i danni da calamità naturali (articolo 49), i danni da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (articolo 51) e i danni causati da animali protetti (articolo 53), purché siano rispettate le condizioni dei rispettivi articoli.

Rettifica dell’articolo 11, paragrafo 3: progetti CLLD

Si precisa che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 11 non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui all’articolo 55.

Rettifica dell’articolo 12: soglie e termini per la valutazione ex post

Dal 1° gennaio 2023 i regimi di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 7, sono soggetti a valutazione ex post se la dotazione di aiuti di Stato o le spese ammissibili contabilizzate superano 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR nell’intera durata del regime, inclusi eventuali regimi precedenti con obiettivi e aree geografiche simili. Sempre dal 1° gennaio 2023, la valutazione ex post è richiesta solo per regimi la cui durata complessiva superi tre anni. La relazione finale di valutazione deve essere trasmessa alla Commissione almeno nove mesi prima della scadenza del regime esentato, con possibile riduzione del termine per i regimi in cui l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La decisione della Commissione che approva il piano di valutazione determina portata e modalità della valutazione; le successive notifiche di misure simili devono indicare come siano stati considerati i risultati della valutazione.

Rettifica dell’articolo 52, paragrafo 4: intensità massima dell’aiuto

Si stabilisce che l’importo degli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 52 non può superare, in equivalente sovvenzione lordo, un’intensità massima del 100 % dei costi ammissibili.

Rettifica dell’articolo 54, paragrafo 2: aiuti per progetti CLLD nel FEAMPA

Si chiarisce che gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060, attuati nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e riferiti ai progetti del paragrafo 3 dell’articolo 54, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ed esentati dall’obbligo di notifica se rispettano le condizioni dell’articolo 54 e del capo I del regolamento.

Rettifica dell’allegato III: contenuto delle informazioni sulle concessioni individuali

Viene sostituito il terzo comma dell’allegato III per specificare le informazioni da pubblicare sulle concessioni di aiuti individuali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c): numero di identificazione dell’aiuto, identificativo del beneficiario, tipo di impresa, regione NUTS II, settore NACE, importo e strumento di aiuto, data di concessione, obiettivo dell’aiuto e autorità concedente. Le note esplicative precisano, tra l’altro, il ruolo del sistema di notifica, la giustificazione della pubblicazione del nome del beneficiario anche in rapporto al regolamento (UE) 2016/679, la classificazione NUTS e NACE e le modalità di indicazione degli importi quando sono usati più strumenti o più obiettivi.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statopesca e acquacolturatrasparenzaprotezione dei datimercato interno

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