Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2599

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione

Normativa europea32023R2599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce norme di esecuzione della direttiva 2003/87/CE per l'applicazione dell'EU ETS al trasporto marittimo, con particolare riguardo all'individuazione della società di navigazione responsabile e della relativa autorità di riferimento. Definisce quale soggetto possa essere considerato responsabile degli obblighi ETS quando la gestione operativa della nave è assunta da un'organizzazione o persona diversa dall'armatore e disciplina la documentazione necessaria. Prevede inoltre criteri armonizzati per attribuire le società di navigazione agli Stati membri, basati su THETIS MRV e SafeSeaNet, nonché regole per il passaggio di informazioni tra autorità in caso di cambiamento di competenza. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modalità armonizzate per l'attribuzione delle società di navigazione alle autorità di riferimento e per la gestione delle informazioni e dei passaggi di responsabilità nell'ambito dell'EU ETS per il trasporto marittimo.

Ambito di applicazione

Si applica alle società di navigazione interessate dall'inclusione del trasporto marittimo nel sistema UE di scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, e alle autorità di riferimento degli Stati membri competenti per tali società. Disciplina sia le società di navigazione registrate in uno Stato membro sia quelle non registrate in uno Stato membro, con norme specifiche per l'attribuzione della responsabilità, per la documentazione da presentare e per il trasferimento delle informazioni in caso di cambio dell'autorità di riferimento. Si applica agli Stati membri e alle relative amministrazioni; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Rileva esclusivamente per gli obblighi ETS nel settore marittimo, senza incidere oltre tale ambito sulla nozione generale di società di navigazione nel diritto marittimo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione

Il regolamento detta modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, per la gestione delle società di navigazione nell'EU ETS. L'obiettivo è armonizzare l'individuazione del soggetto responsabile degli obblighi ETS e dell'autorità di riferimento competente, riducendo incertezze operative e garantendo un trattamento uniforme tra Stati membri.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che l'inclusione del trasporto marittimo nell'EU ETS richiede criteri comuni di attribuzione e gestione, poiché la nozione di "società di navigazione" nel diritto marittimo generale non coincide necessariamente con il soggetto più idoneo a sopportare gli obblighi climatici. Il regolamento, quindi, consente che, nell'ambito specifico dell'EU ETS, gli obblighi siano allocati al soggetto che abbia effettivamente assunto la responsabilità di adempiere le misure di recepimento e la restituzione delle quote, anche se diverso dall'armatore in senso tradizionale.

Responsabilità per gli obblighi ETS

L'articolo 1 disciplina il caso in cui l'organizzazione o persona che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore, ad esempio il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, dichiari di assumere anche gli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE. In tale ipotesi, gli Stati membri devono assicurare che tale soggetto sia stato debitamente incaricato dall'armatore di adempiere gli obblighi ETS, inclusa la restituzione delle quote prevista dagli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva.

Il regolamento precisa che tale scelta si discosta dalla nozione generale di società di navigazione del diritto marittimo solo entro il perimetro dell'EU ETS, senza incidere oltre su altri regimi giuridici marittimi.

Documentazione dell'incarico

Per comprovare l'incarico, l'organizzazione o persona interessata deve trasmettere all'autorità di riferimento un documento firmato sia dall'armatore sia dal soggetto incaricato. Se il documento è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro o dall'inglese, deve essere fornita una traduzione in inglese. Se si tratta di copia, deve essere autenticata come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'autorità di riferimento; se la copia certificata proviene da fuori dello Stato membro dell'autorità di riferimento, è richiesta l'autenticazione salvo diversa previsione del diritto nazionale.

Il contenuto minimo del documento comprende:

  • nome dell'organizzazione o della persona incaricata e relativi numeri IMO della società e del proprietario registrato;
  • paese di registrazione nel regime IMO;
  • nome dell'armatore e relativi numeri IMO;
  • dati del referente presso l'armatore, cioè nome, cognome, funzione, indirizzo professionale, telefono professionale ed e-mail professionale;
  • data di applicazione dell'incarico;
  • numero IMO di ciascuna nave rientrante nell'incarico.

Se il documento non può essere fornito, la responsabilità per gli obblighi ETS ricade sull'armatore.

Quando il responsabile è l'armatore

Se l'armatore resta il soggetto responsabile degli obblighi ETS, l'autorità di riferimento deve ottenere un documento contenente l'elenco delle navi per le quali l'armatore ha assunto tale responsabilità e il numero IMO di ciascuna nave. Ogni modifica dell'elenco deve essere comunicata senza indugio all'autorità di riferimento, con trasmissione di un documento aggiornato e indicazione della nuova società di navigazione per le navi non più sotto la responsabilità dell'armatore, insieme ai relativi dati IMO.

Attribuzione della società di navigazione all'autorità di riferimento

L'articolo 3 stabilisce i criteri di base per l'attribuzione delle società di navigazione all'autorità di riferimento. Per le società registrate in uno Stato membro, il paese di registrazione è quello risultante da THETIS MRV, il sistema di informazione dell'Unione che supporta l'attuazione del regolamento (UE) 2015/757.

Per le società non registrate in uno Stato membro, l'attribuzione si fonda sui dati di SafeSeaNet relativi agli scali in porto. Se tali dati non bastano, la Commissione può ricorrere a informazioni complementari contenute in altri sistemi, come il sistema di identificazione automatica.

Criteri specifici per le società non registrate in uno Stato membro

Il regolamento disciplina due ipotesi particolari.

Se la prima tratta di una nave, ricompresa nell'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, lettera c), inizia in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e termina in un porto sotto la giurisdizione di un altro Stato membro, l'autorità di riferimento è lo Stato membro di partenza della tratta.

Se invece una società non registrata in uno Stato membro ha effettuato il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri, l'autorità di riferimento è lo Stato membro in cui la società ha effettuato il primo scalo in porto nelle tratte iniziate o terminate in quegli Stati membri con pari numero di scali, nei periodi di riferimento pertinenti. La determinazione delle date e degli orari avviene secondo GMT/UTC.

Cambio dell'autorità di riferimento

In caso di cambio dell'autorità di riferimento, la nuova autorità deve poter accedere a tutte le informazioni rilevanti sulla società di navigazione. Tra queste rientrano il piano di monitoraggio di ciascuna nave, le precedenti relazioni sulle emissioni a livello di nave, le relazioni da presentare in caso di cambio della società di ciascuna nave e i dati aggregati sulle emissioni a livello di società dei periodi di monitoraggio precedenti.

La precedente autorità deve esercitare la dovuta diligenza per fornire, su richiesta della nuova autorità, ogni altro documento o informazione pertinente. Essa conserva inoltre, se necessario, l'accesso alle informazioni del periodo in cui la società era sotto la sua responsabilità, in particolare per le procedure sanzionatorie nazionali e per le sanzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Responsabilità per gli obblighi ETS nel settore marittimo

Quando l'organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, si è assunta anche gli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri devono assicurare che tale soggetto sia stato debitamente incaricato dall'armatore di adempiere gli obblighi ETS, inclusa la restituzione delle quote ai sensi degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva.

Documentazione dell'incarico e contenuti minimi

L'organizzazione o persona incaricata deve fornire all'autorità di riferimento un documento firmato da armatore e incaricato, con eventuale traduzione in inglese se redatto in altra lingua e, se in copia, autenticato come copia conforme. Il documento deve indicare, tra l'altro, nomi e numeri IMO dell'organizzazione/persona e dell'armatore, dati del referente dell'armatore, data di efficacia dell'incarico e numero IMO di ciascuna nave inclusa nell'incarico.

Mancata produzione del documento

Se l'organizzazione o la persona non è in grado di fornire il documento richiesto, l'armatore è considerato il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi della direttiva ETS.

Elenco delle navi quando responsabile è l'armatore

Se il soggetto responsabile degli obblighi ETS è l'armatore, l'autorità di riferimento deve ottenere un documento con l'elenco delle navi per le quali l'armatore ha assunto la responsabilità ETS e il numero di identificazione IMO di ciascuna nave. In caso di modifica dell'elenco, l'armatore deve informare senza indugio l'autorità e trasmettere un documento aggiornato, con indicazione della nuova società di navigazione per ciascuna nave non più sotto la sua responsabilità e dei relativi dati IMO.

Criteri di attribuzione per le società registrate in uno Stato membro

Ai fini dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, il paese di registrazione della società di navigazione è quello registrato in THETIS MRV, il sistema di informazione dell'Unione che sostiene il regolamento (UE) 2015/757.

Attribuzione delle società non registrate in uno Stato membro

Per le società non registrate in uno Stato membro, l'attribuzione all'autorità di riferimento si basa sui dati relativi agli scali in porto conservati in SafeSeaNet. Se tali dati sono insufficienti, la Commissione può usare dati complementari presenti in altri sistemi di informazione, come il sistema di identificazione automatica.

Criterio della prima tratta tra due Stati membri

Se la prima tratta di una nave di una società non registrata in uno Stato membro, rientrante nell'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, lettera c), inizia in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e termina in un porto sotto la giurisdizione di un altro Stato membro, l'autorità di riferimento è lo Stato membro di inizio della tratta.

Criterio del maggior numero di scali in porto

Quando una società di navigazione non registrata in uno Stato membro effettua il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri, l'autorità di riferimento è lo Stato membro in cui la società ha effettuato il primo scalo in porto nelle tratte iniziate o terminate in tali Stati membri con il medesimo numero di scali, nei periodi di riferimento pertinenti. Le date e le ore sono calcolate secondo GMT/UTC.

Cambio dell'autorità di riferimento e trasferimento informazioni

In caso di cambio dell'autorità di riferimento, la nuova autorità ha accesso a tutte le informazioni pertinenti sulla società di navigazione, inclusi i piani di monitoraggio delle navi, le precedenti relazioni sulle emissioni a livello di nave, le relazioni da presentare in caso di cambio di società e i dati aggregati sulle emissioni a livello di società. La precedente autorità deve cooperare e fornire, su richiesta, ogni altro documento o informazione utile.

Accesso della precedente autorità e gestione delle sanzioni

La precedente autorità di riferimento conserva, se del caso, l'accesso alle informazioni del periodo in cui la società era sotto la sua responsabilità, anche per il trattamento delle procedure sanzionatorie nazionali adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE e delle sanzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della medesima direttiva.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporticlimacommercio di emissionidiritto marittimo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.