Cassazione Penale, Sentenza n. 44859/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (sezione riesame) che aveva respinto la richiesta ex art. 309 c.p.p. di revoca/attenuazione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria sostenendo che i passaggi effettuati per Piraino erano occasionali e legittimi (consegne di pane), che non vi era consapevolezza di incontri tra Piraino e terzi né prova di trasmissione di messaggi, e che il Tribunale aveva travisato le prove ignorando spiegazioni alternative fornite in interrogatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in sostanza una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario e non deducessero vizi di legge o una carenza di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il provvedimento impugnato è stato giudicato corredato da motivazione coerente e non irragionevole: il Tribunale aveva evidenziato elementi (comportamenti ripetuti, atteggiamenti di attesa, servizio di osservazione, intercettazione) utili a fondare la gravità indiziaria circa un apporto stabile e qualificato del ricorrente al sodalizio, fungendo da autista e facilitando la trasmissione di messaggi. Per l'inammissibilità la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per la richiesta di riesame della misura cautelare (procedura di impugnazione/istanza relativa alla misura). Nel caso, l'istanza ex art. 309 è stata valutata dal Tribunale e poi oggetto di impugnazione.
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Criterio di ammissibilità dei motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorso deve dedurre motivi di illegittimità o vizi specifici. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia prospettato un vizio di motivazione o di diritto rilevante ma solo una diversa valutazione del merito, che non è consentita in questa sede.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso quando sussistono profili di colpa nella sua determinazione. La Corte ha influito la sanzione di euro 3.000 per colpa del ricorrente.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata in relazione ai profili di colpa nella presentazione di ricorsi e alla legittimità dell'applicazione di ammende per ricorsi inammissibili; utilizzata per giustificare la sanzione pecuniaria inflitta.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione meramente alternativa del compendio indiziario: per essere ammesso un ricorso contro un ordinanza cautelare occorre dedurre vizi di diritto o di motivazione specifici e non solo chiedere una diversa valutazione dei fatti.
- La 'gravità indiziaria' può essere adeguatamente motivata sulla base di elementi come ripetizione di comportamenti, osservazioni investigative e intercettazioni; spiegazioni alternative offerte dalla difesa devono essere smontate in modo specifico per rendere plausibile la decisione del giudice.
- Quando il ricorrente propone censure che si risolvono in una diversa lettura delle prove, il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso: è necessario indicare punti di travisamento della prova o illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito.
- Esiste un concreto rischio di sanzioni (spese processuali e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile e si ritiene che la sua presentazione abbia profili di colpa; ciò consiglia alla difesa di valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
- In casi che riguardano presunte condotte di agevolazione di associazioni mafiose (es. funzioni di autista e trasmissione di messaggi), anche condotte apparentemente ordinarie possono assumere rilievo se inserite in un quadro di ripetizione, finalità e collegamento con esponenti dell'organizzazione: la contestazione richiede quindi una strategia difensiva volta a dimostrare assenza di consapevolezza o di utilità al sodalizio con elementi concreti e non solo affermazioni generiche.
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