Circolare n. 6/E del 11/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ex art. 38, commi 4-7, del D.P.R. n. 600/1973, alla luce del parere del Garante privacy del 21 novembre 2013. Vengono chiariti gli accorgimenti necessari per il trattamento dei dati personali, la corretta individuazione del lifestage e della situazione familiare del contribuente, l’utilizzabilità delle spese medie ISTAT, il ruolo del "fitto figurativo" e i controlli preliminari sulla correttezza dei dati. L’obiettivo è assicurare che la ricostruzione sintetica del reddito si basi su dati verificabili e su un contraddittorio effettivo con il contribuente.
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche: ulteriori indicazioni operative e profili privacy
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche: ulteriori indicazioni operative e profili privacy
La circolare interviene sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche disciplinato dall’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600/1973, fornendo indicazioni operative aggiornate alla luce del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013. Il documento chiarisce come debbano essere gestiti i dati personali, quali elementi possano essere utilizzati nella ricostruzione sintetica del reddito e quali verifiche preliminari debbano essere svolte dagli uffici prima dell’avvio del contraddittorio.
Profili di protezione dei dati personali
L’Agenzia delle entrate ha richiesto una verifica preliminare al Garante prima di avviare le attività di controllo finalizzate alla ricostruzione sintetica del reddito. Il Garante ha ritenuto che il procedimento non sia fondato esclusivamente su decisioni automatizzate, poiché è sempre previsto l’intervento del funzionario dell’Agenzia e sono stabiliti due momenti obbligatori di confronto con il contribuente prima dell’adozione dell’atto.
Pur confermando la compatibilità generale dell’iter procedurale con il divieto di decisioni automatizzate, il Garante ha imposto all’Agenzia alcuni interventi preventivi, riguardanti in particolare:
- la qualità e la conservazione dei dati;
- l’informativa al contribuente;
- l’individuazione della reale situazione familiare;
- la determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Individuazione del lifestage e della situazione familiare
La circolare sottolinea che la corretta attribuzione della tipologia di famiglia del contribuente è decisiva, perché incide sulla ricostruzione del reddito familiare e sulle spese imputabili, compreso il fitto figurativo. In sede di selezione viene assegnato a ogni contribuente il lifestage desunto dalla cosiddetta "famiglia fiscale" presente in anagrafe tributaria, costruita sulla base delle dichiarazioni presentate e composta dal contribuente, dal coniuge anche se non fiscalmente a carico, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico.
La famiglia anagrafica, invece, può comprendere anche:
- figli maggiorenni;
- altri familiari conviventi;
- conviventi di fatto non fiscalmente a carico.
Di conseguenza, può verificarsi un disallineamento tra famiglia fiscale e famiglia anagrafica. Per questo, dopo la selezione del soggetto e prima dell’invio del formale invito ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l’ufficio deve effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare e aggiornare la composizione del nucleo familiare. Il controllo va svolto, ove possibile, tramite collegamento telematico con l’anagrafe comunale; in alternativa, tramite richiesta PEC al Comune competente.
Il contribuente, nel primo contraddittorio, può comunque rappresentare una situazione familiare diversa, con conseguente attribuzione di una nuova tipologia familiare. La circolare segnala inoltre che il disallineamento tra famiglia fiscale e anagrafica verrà superato in prospettiva con il completamento dell’ANPR e la sua integrazione con l’anagrafe tributaria.
Spese medie ISTAT e ricostruzione sintetica del reddito
Secondo il Garante, la ricostruzione sintetica del reddito è conforme alla disciplina privacy se basata su:
- spese certe;
- spese per elementi certi;
- fitto figurativo.
La circolare precisa invece che sussistono criticità per l’utilizzo delle spese medie ISTAT quando queste non siano collegate a beni o servizi oggettivamente riscontrabili. Le medie ISTAT restano utilizzabili solo se riferite a elementi certi, come il possesso e le caratteristiche di immobili e mobili registrati.
In particolare, possono essere considerate le spese per:
- manutenzione ordinaria degli immobili;
- acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni;
- utilizzo di autoveicoli, compresi moto, caravan e altri veicoli, parametrato ai kW effettivi.
Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente basate esclusivamente sulla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare e dell’area geografica non concorrono né alla selezione dei contribuenti né al contraddittorio. Tali spese sono quelle riportate nella tabella A del D.M. 24 dicembre 2012 e richiamate dalla circolare n. 24/E come "spese ISTAT".
La circolare precisa però che, se l’ufficio riesce a individuare puntualmente gli importi effettivamente corrisposti, tali spese possono essere oggetto di contraddittorio e concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito.
Anche le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, pur essendo connesse al possesso di uno o più immobili, non sono determinabili in base alle sole caratteristiche dell’immobile; pertanto, possono concorrere alla ricostruzione solo se emergono importi effettivi risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.
Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su:
- spese certe;
- spese per elementi certi;
- investimenti;
- quota di risparmio dell’anno,
l’attività di controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.
Fitto figurativo
Il fitto figurativo è disciplinato dal D.M. 24 dicembre 2012 e si applica quando, nel comune di residenza, non risulta alcuna delle tre tipologie di possesso dell’abitazione indicate dalla circolare n. 24/E per il contribuente e il nucleo familiare:
- proprietà o altro diritto reale;
- locazione o leasing immobiliare;
- uso gratuito.
Il Garante ha stabilito che il fitto figurativo deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione e quindi non può incidere sulla selezione stessa. La circolare evidenzia inoltre che il suo importo è onnicomprensivo delle altre spese legate al mantenimento dell’abitazione contenute nella tabella A del decreto.
Se in sede di contraddittorio il contribuente dimostra una diversa condizione abitativa, ad esempio la disponibilità di un immobile, il fitto figurativo non deve essere considerato. In tale ipotesi occorre invece determinare correttamente le spese per elementi certi connesse all’abitazione, come manutenzione ordinaria, acqua e condominio, sulla base delle caratteristiche dell’immobile effettivamente disponibile.
Se il contribuente non chiarisce la propria posizione o non si presenta al contraddittorio, il fitto figurativo, determinato anche in relazione al lifestage riscontrato, concorre alla formazione del maggior reddito accertabile.
Verifica della correttezza dei dati
La circolare richiama infine la necessità di controllare la correttezza dei dati utilizzati nella procedura. In sede di verifica preliminare il Garante ha individuato accorgimenti idonei a correggere eventuali imprecisioni e a ridurre il rischio di errori.
L’Agenzia delle entrate, già a livello centrale, effettua un’analisi preventiva delle basi informative per escludere dalla selezione le posizioni che richiedono riscontri presso gli enti fornitori. Inoltre, gli uffici devono svolgere ulteriori controlli preventivi quando emergano valori palesemente incoerenti con il quadro informativo complessivo del contribuente, apportando le necessarie modifiche prima di procedere all’invito.
Conclusione operativa
Il documento, nel recepire le prescrizioni del Garante, ribadisce che l’accertamento sintetico deve fondarsi su dati verificabili, su una corretta rappresentazione del nucleo familiare e su un contraddittorio effettivo con il contribuente. Ne deriva un rafforzamento delle verifiche preliminari e una limitazione dell’uso di elementi meramente medi o presuntivi non ancorati a riscontri oggettivi.
Punti principali
Inquadramento e garanzie privacy
L’Agenzia delle entrate ha sottoposto alla verifica preliminare del Garante il procedimento di accertamento sintetico, per assicurare la conformità del trattamento dei dati personali al Codice della privacy. Il Garante ha escluso che il procedimento si fondi unicamente su un trattamento automatizzato, poiché è sempre previsto l’intervento del funzionario e due momenti obbligatori di confronto con il contribuente. Tuttavia, ha richiesto specifici interventi preventivi su qualità e conservazione dei dati, informativa al contribuente, individuazione della reale situazione familiare e determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Individuazione del lifestage e della famiglia fiscale
La corretta attribuzione della tipologia di famiglia del contribuente è essenziale perché incide sulla ricostruzione del reddito familiare e sulle spese imputabili, incluso il fitto figurativo. In selezione viene attribuito il lifestage sulla base della "famiglia fiscale" presente in anagrafe tributaria, costruita sui dati delle dichiarazioni e composta da contribuente, coniuge, figli e altri familiari fiscalmente a carico. La famiglia anagrafica può invece comprendere anche conviventi di fatto, figli maggiorenni e altri familiari conviventi non a carico, con possibile disallineamento rispetto alla famiglia fiscale. Prima dell’invio dell’invito ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l’ufficio deve quindi verificare e aggiornare la composizione del nucleo familiare, preferibilmente tramite collegamento telematico con l’anagrafe comunale o, in subordine, via PEC. Il contribuente può comunque fornire una diversa rappresentazione della situazione familiare nel primo contraddittorio.
Spese medie ISTAT: limiti di utilizzo
Il Garante ritiene compatibile la ricostruzione sintetica del reddito se basata su spese certe, spese per elementi certi e fitto figurativo, mentre segnala criticità per l’uso delle spese medie ISTAT non ancorate a beni o servizi. Le medie ISTAT sono utilizzabili solo quando collegate a elementi certi, come il possesso e le caratteristiche di immobili e mobili registrati. Rientrano in questa logica, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e quelle per acqua e condominio parametrate ai metri quadrati effettivi, nonché le spese relative agli autoveicoli e agli altri veicoli registrati parametrate ai kW effettivi. Le spese per beni e servizi di uso corrente basate esclusivamente sulla media ISTAT della tipologia familiare e dell’area geografica non concorrono alla selezione né al contraddittorio, salvo che l’ufficio individui puntualmente gli importi corrisposti e li sottoponga a confronto con il contribuente. Le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa concorrono solo se emergono importi effettivi risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria. Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su spese certe, spese per elementi certi, investimenti e quota di risparmio dell’anno, il controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.
Fitto figurativo
Il D.M. 24 dicembre 2012 prevede l’attribuzione del fitto figurativo quando nel comune di residenza non risulta alcuna delle tipologie di possesso dell’abitazione indicate dalla circolare n. 24/E per il contribuente e il nucleo familiare: proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito. Il Garante precisa che il fitto figurativo non deve incidere sulla fase di selezione e deve essere attribuito solo successivamente. Se in contraddittorio il contribuente rappresenta una diversa condizione abitativa, ad esempio la disponibilità di un immobile, non deve essere considerato il fitto figurativo; occorre invece determinare correttamente le spese per elementi certi legate all’abitazione, come manutenzione ordinaria, acqua e condominio. Se il contribuente non chiarisce la propria posizione o non si presenta al contraddittorio, il fitto figurativo, calcolato anche in funzione del lifestage, concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile.
Controllo preventivo della correttezza dei dati
Nell’ambito della verifica preliminare sono stati individuati accorgimenti per correggere possibili imprecisioni dei dati utilizzati. L’Agenzia, a livello centrale, effettua già un’analisi preventiva delle basi informative per escludere dalla selezione le posizioni che richiedono riscontri presso gli enti fornitori. Gli uffici, quando rilevano valori palesemente incoerenti con il quadro complessivo del contribuente, devono svolgere ulteriori controlli preliminari sulla correttezza dei dati, apportando le opportune modifiche prima di inviare l’invito al contribuente.
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