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Circolare

Circolare n. 7/E del 20/03/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma la disciplina del cinque per mille per il 2014, senza modifiche rispetto all’anno precedente, e riepiloga termini, adempimenti e modalità di regolarizzazione per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Sono indicati i termini per l’invio delle domande di iscrizione, delle dichiarazioni sostitutive e delle eventuali correzioni, nonché le regole per la pubblicazione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle entrate. Vengono inoltre richiamate le norme di riferimento e la possibilità di sanare omissioni o ritardi entro il 30 settembre 2014 con il versamento di una sanzione di 258 euro.

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014

La circolare riepiloga la disciplina del cinque per mille confermata per il 2014 dall’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, senza modifiche sostanziali rispetto alle annualità precedenti. Richiama inoltre la normativa e la prassi già esistenti e si concentra sui termini degli adempimenti, sulle modalità di regolarizzazione e sulle novità relative alla pubblicazione degli elenchi.

Quadro normativo e ambito applicativo

La conferma del beneficio avviene nel rispetto delle modalità previste dal DPCM 23 aprile 2010. Restano immutate le categorie di soggetti destinatari e le regole di accesso al riparto del cinque per mille. La circolare rinvia, per i chiarimenti generali su beneficiari e modalità di attribuzione, alla circolare n. 6/E del 21 marzo 2013.

Adempimenti richiesti per l’ammissione al beneficio

Per essere ammessi al contributo, gli enti interessati devono compiere due passaggi: presentazione della domanda di iscrizione e successiva trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La circolare conferma che per le modalità operative di presentazione valgono i chiarimenti già forniti con la circolare n. 6/E del 2013.

Enti del volontariato

Per gli enti del volontariato la domanda di iscrizione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, dal 21 marzo 2014 al 7 maggio 2014, direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici e in possesso di PIN oppure tramite intermediari abilitati. La dichiarazione sostitutiva va presentata dal rappresentante legale entro il 30 giugno 2014 all’Agenzia delle entrate, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Associazioni sportive dilettantistiche

Anche per le associazioni sportive dilettantistiche la domanda di iscrizione va inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 21 marzo 2014 al 7 maggio 2014, con le medesime modalità previste per gli enti del volontariato. La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, deve essere presentata dal legale rappresentante all’Ufficio CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2014, sempre con allegata copia del documento di identità.

Correzione degli errori di iscrizione

Se, dopo l’invio della domanda, emergono errori nella denominazione o nella sede dell’ente, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione entro il 20 maggio 2014. La richiesta va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, utilizzando il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

Regolarizzazione di omissioni e ritardi

Resta ferma anche per il 2014 la possibilità di regolarizzare entro il 30 settembre 2014 la domanda di iscrizione e/o la dichiarazione sostitutiva. La facoltà riguarda tutti gli enti destinatari del beneficio, a condizione che siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti. Possono sanare la posizione:

  • i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini;
  • i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini;
  • i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini ma hanno omesso l’allegato del documento di identità.

La regolarizzazione è subordinata al versamento di una sanzione pari a 258 euro, da effettuare con modello F24 indicando il codice tributo 8115. La circolare precisa che non è ammessa la compensazione dell’importo della sanzione.

Scadenze principali

La circolare riassume i termini principali dell’esercizio finanziario 2014:

  • 21 marzo 2014: apertura della procedura di iscrizione;
  • 7 maggio 2014: termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate;
  • 20 maggio 2014: termine per chiedere la correzione degli errori di iscrizione;
  • 30 giugno 2014: termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive;
  • 30 settembre 2014: termine per la regolarizzazione delle domande e/o delle integrazioni documentali.

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle entrate pubblica entro il 14 maggio 2014 sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda, distinti per:

  • enti del volontariato;
  • enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • enti della ricerca sanitaria;
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, entro il 26 maggio 2014 viene pubblicato anche l’elenco corretto a seguito delle segnalazioni di errori di iscrizione presentate entro il 20 maggio 2014 dal rappresentante legale o da un delegato.

Esiti finali e trasparenza degli elenchi

Conclusi i controlli amministrativi, l’Agenzia pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e degli importi. Pubblica inoltre, periodicamente, gli elenchi degli enti che hanno beneficiato della regolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012.

A partire dalla pubblicazione riferita all’esercizio finanziario 2012, gli elenchi degli ammessi ed esclusi contengono anche denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune, per consentire una più agevole identificazione degli enti. La circolare segnala inoltre la pubblicazione di elenchi aggregati, pensati per aumentare la trasparenza sui contributi attribuiti, compresi quelli relativi a enti presenti in più categorie di beneficiari.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama espressamente, tra gli altri:

  • l’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  • l’articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • il DPCM 23 aprile 2010;
  • il DPCM 30 maggio 2012;
  • il DPCM 20 aprile 2012;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto 16 aprile 2009.

Sono inoltre richiamate, quale prassi di riferimento, le circolari n. 6/E del 2013, n. 10/E del 2012, n. 9/E del 2011, n. 56/E del 2010, n. 57/E del 2007, n. 30/E del 2007 e la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, relativa all’istituzione del codice tributo per la sanzione da regolarizzazione.

Punti principali

Conferma del cinque per mille per il 2014

La legge di stabilità 2014 conferma l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014, richiamando le modalità previste dal DPCM 23 aprile 2010. Restano invariati i soggetti destinatari del beneficio e le modalità di accesso già applicate nelle annualità precedenti.

Adempimenti per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Per accedere al beneficio occorre presentare la domanda di iscrizione e, successivamente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per entrambe le categorie la domanda va trasmessa in via telematica dal 21 marzo 2014 al 7 maggio 2014. La dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 30 giugno 2014: all’Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato e all’Ufficio CONI territorialmente competente per le associazioni sportive dilettantistiche. In entrambi i casi va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante.

Correzione degli errori di iscrizione

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che riscontrino errori nella denominazione o nella sede indicata in iscrizione possono chiedere la correzione entro il 20 maggio 2014 presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio. La richiesta deve essere effettuata con i modelli AA7/10 per i titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

Regolarizzazione di domande e dichiarazioni

Tutti gli enti destinatari del beneficio possono regolarizzare entro il 30 settembre 2014 eventuali omissioni o irregolarità nella domanda di iscrizione e/o nella dichiarazione sostitutiva, purché siano in possesso dei requisiti sostanziali. La regolarizzazione è ammessa per mancata presentazione della domanda, mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure mancato allegato del documento di identità. In tali casi è dovuta una sanzione di 258 euro, da versare con modello F24, codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione.

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle entrate pubblica entro il 14 maggio 2014 gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda, distinti per tipologia di beneficiari. Entro il 26 maggio 2014 pubblica anche l’elenco corretto degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche a seguito delle segnalazioni di errori di iscrizione. Al termine dei controlli, l’Agenzia pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, e rende disponibili anche elenchi degli enti che hanno fruito della regolarizzazione.

Novità sulla trasparenza degli elenchi

A partire dalla pubblicazione relativa all’esercizio finanziario 2012, gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi contengono ulteriori dati identificativi, tra cui denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune. Vengono inoltre pubblicati elenchi con dati aggregati per rendere più trasparenti le scelte e gli importi attribuiti, anche per gli enti presenti in differenti categorie di beneficiari.

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