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Circolare

Circolare n. 1/E del 12/02/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013 alla mediazione tributaria ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso, si applica la sospensione ex lege della riscossione per 90 giorni, il termine di mediazione segue le regole dei termini processuali e l’istituto produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali senza sanzioni e interessi. Sono inoltre precisati decorrenza, costituzione in giudizio e rapporti con atti emessi dall’agente della riscossione.

Mediazione tributaria: modifiche alla disciplina e istruzioni operative

Mediazione tributaria: modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013 e istruzioni operative

La circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche apportate alla mediazione tributaria dall’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con riferimento all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Le novità incidono sulla fase di reclamo/mediazione, sulla sospensione della riscossione e sulla successiva instaurazione del giudizio, con effetti anche in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Ambito di applicazione e decorrenza

La nuova disciplina si applica agli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, cioè dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Ai fini applicativi, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario; pertanto, anche un atto spedito prima del 2 marzo 2014 ma ricevuto dal contribuente da tale data rientra nel nuovo regime. Per gli atti notificati prima di tale data continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti e i chiarimenti della circolare n. 9/E del 2012.

La circolare precisa anche la disciplina delle controversie sul rifiuto tacito di rimborso: la nuova normativa si applica solo se, al 2 marzo 2014, non era ancora decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Restano escluse dall’istituto della mediazione le controversie sui rifiuti taciti per le quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla relativa istanza.

Procedibilità del ricorso e funzione del reclamo

La modifica più rilevante è il passaggio dalla condizione di ammissibilità alla condizione di procedibilità del ricorso. La presentazione del reclamo/istanza di mediazione non è più un requisito che incide sull’ammissibilità del ricorso, ma una fase necessaria che deve precedere la possibilità di coltivare validamente il contenzioso.

Il procedimento di mediazione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. Solo allo scadere di tale termine, in assenza di accoglimento totale o di accordo formalizzato, il reclamo produce gli effetti del ricorso e da quel momento decorrono i termini per il deposito degli atti processuali e per la costituzione in giudizio delle parti. La circolare sottolinea che il ricorso depositato prima di tale scadenza è improcedibile.

L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio nella rituale costituzione in giudizio, mediante il deposito delle controdeduzioni. Se il giudice rileva l’improcedibilità, deve rinviare la trattazione per consentire il corretto svolgimento della mediazione. Se l’eccezione non viene accolta e ne deriva un pregiudizio al diritto di difesa dell’Ufficio, la sentenza potrà essere impugnata anche per violazione dell’art. 17-bis.

Sospensione dell’esecuzione e limiti all’attività processuale

La presentazione dell’istanza determina ex lege la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato per 90 giorni. La circolare evidenzia che, se il contribuente si costituisce prematuramente prima della scadenza del termine e chiede la sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, l’Ufficio deve eccepire che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e deve chiedere il rinvio della trattazione.

La sospensione della riscossione non opera nel caso di istanze improponibili, cioè al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis. Inoltre, se decorrono i 90 giorni senza che vi sia stato accoglimento o accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Se il ricorso viene depositato prima dello spirare del termine, la sospensione non opera, senza necessità di attendere una dichiarazione giudiziale di improcedibilità.

Rapporti con l’agente della riscossione

La circolare conferma che la mediazione si applica anche quando il contribuente impugna un atto emesso dall’agente della riscossione e contesta sia l’operato dell’Agenzia delle entrate sia quello dell’agente stesso. In tali ipotesi il contribuente deve comunque presentare l’istanza di mediazione e attendere i 90 giorni prima di costituirsi in giudizio.

Per le istanze presentate avverso atti notificati dal 2 marzo 2014, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, compreso l’agente della riscossione, decorre dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. Per gli atti notificati prima di tale data restano ferme le regole previgenti.

Contributi previdenziali e assistenziali

L’intervento normativo estende espressamente gli effetti del procedimento di mediazione ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La circolare conferma che, in questi casi, sulle somme dovute a titolo contributivo non si applicano sanzioni e interessi.

Sono richiamati i chiarimenti già forniti con la circolare n. 9/E del 2012: la mediazione può riguardare, in particolare, avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni; il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati; l’atto di mediazione deve indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile definito nell’atto stesso.

Il pagamento dei contributi rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e deve avvenire tramite modello F24, con specifiche causali INPS per le diverse gestioni: APMF per gli artigiani, CPMF per i commercianti e LPMF per la gestione separata dei liberi professionisti. In caso di pagamento rateale, anche i contributi vengono rateizzati e le singole rate sono versate con le medesime causali.

Sospensione della riscossione durante la mediazione

L’art. 17-bis, comma 9-bis, introdotto dalla legge n. 147/2013, stabilisce che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio, fermo restando che, in assenza di mediazione, restano dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.

La circolare specifica gli adempimenti dell’Ufficio durante la pendenza del procedimento:

  • per gli accertamenti esecutivi e le successive intimazioni di pagamento ex art. 29 del D.L. n. 78/2010 non si procede all’affidamento del carico;
  • se l’atto impugnato è un ruolo, l’Ufficio comunica all’agente della riscossione la sospensione;
  • negli altri casi non si procede all’iscrizione a ruolo.

Resta ferma la possibilità di avvalersi delle disposizioni speciali in materia di riscossione straordinaria, richiamate dalla circolare.

Costituzione in giudizio e termini processuali

Per le istanze relative ad atti notificati dal 2 marzo 2014, in caso di esito negativo della mediazione o di mancata definizione dell’accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono in ogni caso dal compimento dei 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio. La notifica di un provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale non incide più sulla decorrenza di tali termini.

La circolare precisa che il termine di 90 giorni va computato applicando le disposizioni sui termini processuali: ne consegue l’applicazione della sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, nonché delle ulteriori regole di sospensione o interruzione dei termini. Per le istanze presentate prima del 2 marzo 2014 restano operative le regole previgenti, che facevano decorrere i termini dalla scadenza dei 90 giorni oppure, se intervenuto prima, dalla notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale.

Attività di vigilanza

Le Direzioni regionali e le Direzioni regionali-Territorio sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati dalla circolare siano puntualmente osservati dalle strutture dipendenti, in particolare dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici provinciali-Territorio.

Punti principali

Modifiche introdotte dalla legge n. 147/2013

La circolare illustra le novità dell’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che intervengono sulla disciplina della mediazione tributaria. Le principali innovazioni riguardano la natura del reclamo, ora condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso, la sospensione automatica della riscossione e del pagamento, l’applicazione delle regole sui termini processuali al termine di 90 giorni e l’estensione degli effetti della mediazione ai contributi previdenziali e assistenziali.

Decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, cioè dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Per gli atti ricevuti dal contribuente da tale data si applica la nuova disciplina; per gli atti notificati prima continuano a valere le regole previgenti. La circolare precisa inoltre l’applicabilità alle istanze relative al rifiuto tacito di rimborso solo se, al 2 marzo 2014, non era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.

Procedibilità del ricorso e improcedibilità

Il reclamo/istanza di mediazione è ora una condizione di procedibilità del ricorso. Il procedimento di mediazione deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio; solo dopo tale termine il reclamo produce gli effetti del ricorso e decorrono i termini per la costituzione in giudizio. Se il ricorso è depositato prima dello spirare dei 90 giorni, esso è improcedibile. L’Ufficio può eccepire l’improcedibilità in sede di costituzione, e il giudice, se la rileva, deve rinviare la trattazione per consentire la mediazione.

Rapporto con sospensione cautelare e giudizio

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione ex lege della riscossione per 90 giorni. Se il contribuente si costituisce prematuramente e chiede la sospensione giudiziale dell’esecuzione, l’Ufficio deve eccepire preliminarmente che, essendo il ricorso improcedibile, non può svolgersi alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiedere il rinvio della trattazione. La circolare precisa inoltre che, in caso di mancato accoglimento dell’eccezione con pregiudizio al diritto di difesa, la sentenza potrà essere impugnata anche per violazione dell’art. 17-bis.

Estensione anche agli atti dell’agente della riscossione

Quando il contribuente impugna un atto emesso dall’agente della riscossione e contesta sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’agente, deve comunque presentare l’istanza di mediazione e attendere 90 giorni prima di costituirsi in giudizio. In tali casi l’Ufficio può eccepire l’improcedibilità del ricorso secondo le regole generali indicate dalla circolare.

Effetti sui contributi previdenziali e assistenziali

La mediazione rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte sui redditi. In tali casi non sono dovuti sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo contributivo. La circolare conferma che il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati e che l’atto di mediazione deve riportare anche i contributi ricalcolati. Il pagamento dei contributi avviene tramite modello F24, con causali specifiche per artigiani, commercianti e gestione separata liberi professionisti; in caso di pagamento rateale anche i contributi seguono la rateizzazione.

Sospensione della riscossione

Durante il procedimento di mediazione la riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi fino alla data da cui decorre il termine per la costituzione in giudizio. L’Ufficio, a seconda del tipo di atto impugnato, non procede all’affidamento del carico per gli accertamenti esecutivi o le intimazioni di pagamento, comunica la sospensione all’agente della riscossione se è impugnato un ruolo, oppure non procede all’iscrizione a ruolo negli altri casi. La sospensione non opera per le istanze improponibili fuori dall’ambito dell’art. 17-bis e viene meno allo scadere dei 90 giorni se non vi è accoglimento o accordo; da quel momento sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.

Decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio

Per le istanze relative ad atti notificati dal 2 marzo 2014, i termini per la costituzione in giudizio decorrono sempre dallo spirare dei 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio, indipendentemente dalla notifica di eventuali provvedimenti di rigetto o accoglimento parziale. Il termine di 90 giorni si computa secondo le regole dei termini processuali, con applicazione anche della sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre e delle altre sospensioni o interruzioni previste. Per le istanze relative ad atti notificati prima del 2 marzo 2014 restano valide le regole previgenti, secondo cui può rilevare anche la notifica del diniego o dell’accoglimento parziale prima del decorso dei 90 giorni.

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