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Circolare

Circolare n. 4/E del 24/02/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime fiscale applicabile alle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia a seguito del decreto-legge n. 133 del 2013 e della legge n. 147 del 2013. Le quote devono essere ricondotte, ai fini fiscali, tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al valore nominale di 25.000 euro ciascuna, con conseguente disallineamento rispetto al valore fiscalmente riconosciuto precedente. Tale differenza deve essere riallineata mediante imposta sostitutiva, applicata con aliquota del 12% e versata in tre rate annuali senza interessi. La disciplina riguarda sia soggetti titolari di reddito d’impresa sia soggetti che non vi rientrano.

Rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e versamento dell’imposta sostitutiva

Rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia

La circolare illustra il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia disciplinato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, e dall’articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La finalità è chiarire come le quote debbano essere inquadrate fiscalmente, quale sia il valore rilevante ai fini del riallineamento e con quali modalità debba essere versata l’imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i soggetti che partecipano al capitale della Banca d’Italia, ossia i detentori delle quote di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2013. La circolare elenca, in particolare:

  • banche con sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  • imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  • fondazioni di cui all’articolo 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
  • enti e istituti di previdenza e assicurazione con sede legale in Italia;
  • fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La platea dei destinatari comprende sia soggetti che rientrano nel reddito d’impresa, sia soggetti che ne sono estranei, come ad esempio l’INPS.

Sul piano oggettivo, la disciplina concerne le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia emesse a seguito dell’aumento di capitale disposto con utilizzo delle riserve statutarie, fino all’importo di euro 7.500.000.000, con quote nominative di nuova emissione da euro 25.000 ciascuna.

Inquadramento fiscale delle quote

La circolare precisa che, ai fini fiscali, le quote devono essere iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, cioè nel portafoglio di trading. Tale inquadramento decorre dal periodo d’imposta in corso al 30 novembre 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2013.

Il legislatore, secondo l’interpretazione fornita, ha dunque introdotto una disciplina fiscale specifica per queste partecipazioni, indipendentemente dalle valutazioni di natura contabile.

Disallineamento tra valore nominale e valore fiscalmente riconosciuto

L’articolo 6, comma 6, impone l’iscrizione delle quote "ai medesimi valori"; la circolare interpreta tale espressione nel senso che il nuovo valore fiscale delle partecipazioni coincide con il valore nominale delle quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna.

Questo comporta un disallineamento rispetto al valore fiscalmente riconosciuto delle quote precedentemente iscritte in bilancio. Per tale ragione, l’articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 prevede il riallineamento del maggior valore mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle eventuali addizionali.

Effetti fiscali e rapporto con il TUIR

La circolare sottolinea la peculiarità del regime, che da un lato neutralizza di fatto l’esenzione delle plusvalenze prevista dall’articolo 87 del TUIR e dall’altro consente il riconoscimento di un maggior valore fiscale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, normalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria.

Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento dell’imposta sostitutiva sul differenziale tra valore nominale e valore fiscalmente riconosciuto permette comunque di ottenere il riconoscimento del maggior valore fiscale ai fini dell’articolo 67 del TUIR.

Imposta sostitutiva: aliquota e base di calcolo

Il riallineamento riguarda la differenza tra il valore nominale di 25.000 euro per quota e il valore fiscalmente riconosciuto delle quote precedentemente iscritte in bilancio. Su tale differenziale si applica un’imposta sostitutiva.

La circolare richiama il comma 143 della legge n. 147 del 2013 e chiarisce che, trattandosi di quote iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, si applica l’aliquota prevista per i beni non ammortizzabili, pari al 12 per cento.

Modalità e termini di versamento

L’imposta sostitutiva va versata secondo le regole richiamate dal comma 145 della legge n. 147 del 2013, ossia in tre rate annuali di pari importo, senza interessi.

In particolare:

  • la prima rata va versata entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è effettuata;
  • le rate successive scadono entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che individuano i maggiori valori nel periodo d’imposta 2013, il pagamento deve avvenire nel 2014, 2015 e 2016, in tre rate annuali di pari importo.

Limiti del rinvio alla disciplina generale

La circolare conclude precisando che non si applicano le altre previsioni specifiche della disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni, in quanto non richiamate dal comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

In sintesi, il documento definisce un regime speciale di valorizzazione fiscale delle quote della Banca d’Italia, fondato sul valore nominale di emissione e su un riallineamento del differenziale tramite imposta sostitutiva al 12 per cento, versabile in tre annualità.

Punti principali

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La disciplina si applica ai partecipanti al capitale della Banca d’Italia, cioè ai soggetti che detengono le quote di partecipazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2013. Rientrano tra i destinatari banche, imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in Italia, fondazioni ex articolo 27 del d.lgs. n. 153 del 1999, enti e istituti di previdenza e assicurazione con sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005. L’oggetto della disciplina è costituito dalle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia aumentato mediante utilizzo delle riserve statutarie, con capitale rappresentato da quote nominative di nuova emissione da 25.000 euro ciascuna.

Inquadramento fiscale delle quote

Le quote devono essere iscritte, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 novembre 2013, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. La circolare evidenzia che il legislatore ha introdotto una disciplina fiscale specifica, prescindendo da valutazioni contabili, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2013.

Disallineamento tra valore nominale e valore fiscale

L’iscrizione delle quote al valore nominale di 25.000 euro ciascuna determina un disallineamento rispetto al valore fiscalmente riconosciuto delle quote precedentemente iscritte in bilancio. La legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 148, dispone che ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione si applichi un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle eventuali addizionali, con funzione di riallineamento del differenziale.

Effetti fiscali e rapporto con l’articolo 87 del TUIR

Il meccanismo è qualificato come peculiare perché, da un lato, disattiva di fatto il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall’articolo 87 del TUIR e, dall’altro, consente il riconoscimento di un maggior valore fiscale tramite imposta sostitutiva, con un’aliquota inferiore rispetto alla tassazione ordinaria. La circolare precisa che il regime è incompatibile con l’esenzione delle plusvalenze. Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, il versamento dell’imposta sostitutiva consente comunque il riconoscimento del maggior valore fiscale ai fini dell’articolo 67 del TUIR.

Aliquota dell’imposta sostitutiva

Per effetto del rinvio alla disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni, l’aliquota applicabile è quella prevista per i beni non ammortizzabili, pari al 12 per cento. La circolare precisa che si tratta delle quote della Banca d’Italia iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Modalità e termini di versamento

L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima rata va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita; le rate successive scadono entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare che individuano i maggiori valori nel 2013, il pagamento avviene nel 2014, 2015 e 2016 in tre rate annuali di pari importo.

Limiti del rinvio normativo

La circolare chiarisce che non trovano applicazione le altre previsioni specifiche della disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni, poiché non richiamate espressamente dal comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

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