Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4351/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202607322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, motivato esclusivamente dalla mancanza del NACID

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del provvedimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. Dal testo emerge che il provvedimento era motivato esclusivamente con riferimento alla mancanza del NACID. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l’omessa valutazione del percorso formativo svolto, sostenendo che la sola mancanza del NACID non fosse sufficiente a fondare il provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione fondata esclusivamente sulla mancanza del NACID non escluda l’obbligo dell’amministrazione di valutare il percorso formativo svolto dal ricorrente, conformemente all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, richiamato anche con riferimento a Cons. Stato, 21 maggio 2026, n. 4109. La sospensione è stata accompagnata dall’obbligo per l’amministrazione di rivalutare il percorso del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della complessità e serialità del contenzioso. È stata fissata l’udienza pubblica del 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto e una misura conformativa consistente nella rivalutazione del percorso formativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che esclude o nega una posizione giuridica sulla sola base della mancanza di una specifica certificazione o attestazione non è sufficientemente motivato quando l’amministrazione deve comunque valutare il percorso formativo complessivamente svolto dall’interessato.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento può essere accompagnata dall’obbligo dell’amministrazione di rinnovare la valutazione, prendendo in esame l’elemento istruttorio o valutativo omesso.
  • Quando la motivazione dell’atto impugnato risulta incentrata esclusivamente su un presupposto ritenuto non decisivo, sussiste un profilo cautelare favorevole alla rivalutazione amministrativa della posizione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.