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Circolare

Circolare n. 23 del 19/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per la definizione dei ritardati e omessi versamenti prevista dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002, il beneficio della sanatoria si consolida solo con l’integrale pagamento di quanto dovuto; se il contribuente ha scelto il pagamento rateale e omette una o più rate successive alla prima, la definizione non resta valida. L’Agenzia richiama la propria prassi e la giurisprudenza di legittimità, che distingue questa fattispecie dalle altre definizioni agevolate della legge n. 289/2002, nelle quali il mancato pagamento delle rate non determina necessariamente l’inefficacia della sanatoria. Gli Uffici sono quindi invitati a proseguire il contenzioso secondo tale impostazione.

Mancato pagamento delle rate nella definizione ex art. 9-bis della legge n. 289/2002

Articolo 9-bis della legge n. 289/2002 - Mancato pagamento delle somme dovute per la definizione

La circolare fornisce chiarimenti sulla sorte della definizione agevolata dei ritardati e omessi versamenti prevista dall’articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando il contribuente abbia optato per il pagamento rateale ma ometta il versamento di una o più rate successive alla prima. L’Agenzia conferma che, in tale ipotesi, la definizione non può considerarsi validamente perfezionata se non con l’integrale pagamento di quanto dovuto.

Ambito della definizione e disciplina normativa

L’articolo 9-bis ha disciplinato la regolarizzazione degli omessi e dei tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate. La definizione avveniva mediante il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi oppure, nei casi di tardivo versamento, dei soli interessi, con esclusione della sanzione amministrativa del 30 per cento prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

La norma distingue due ipotesi:

  • violazioni non ancora iscritte a ruolo, disciplinate dal comma 1;
  • somme già iscritte a ruolo, disciplinate dal comma 2.

Nel primo caso la definizione avveniva con pagamento in unica soluzione; per importi superiori a 3.000 euro per le persone fisiche o 6.000 euro per gli altri soggetti, era ammessa la rateazione dell’eccedenza, maggiorata degli interessi legali, in tre rate di pari importo. Nel secondo caso, invece, gli importi dovuti dovevano essere pagati alla scadenza della cartella di pagamento.

La circolare ricorda inoltre che, con l’articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata estesa la possibilità di definire anche le imposte e le ritenute dovute alla data del 1° gennaio 2004, mediante versamento entro il 16 aprile 2004, con la medesima facoltà di pagamento rateale.

Orientamento dell’Agenzia delle entrate

La prassi dell’Agenzia, già espressa con la circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, ha chiarito che il beneficio della disapplicazione delle sanzioni spetta solo a fronte dell’integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, solo dopo il versamento di tutte le rate. Per l’articolo 9-bis, dunque, il mancato pagamento di una o più rate successive alla prima non è previsto come causa che mantenga comunque efficace la sanatoria.

La circolare richiama anche la circolare n. 36/E del 9 agosto 2005, secondo cui la verifica della validità dell’istanza di definizione avviene controllando la congruità e la tempestività del versamento complessivamente dovuto, comprese le eventuali rate successive, e precisa che ai versamenti dovuti ai sensi dell’articolo 9-bis non si applica il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Differenza rispetto alle altre definizioni agevolate

Viene evidenziata la distinzione rispetto ad altri istituti di condono previsti dalla legge n. 289/2002, in particolare quelli di cui agli articoli 7, 8, 9, 15 e 16. In tali ipotesi la legge prevede espressamente che l’omesso versamento delle rate successive alla prima non determini l’inefficacia della definizione, consentendo il recupero delle somme residue e applicando, in alcuni casi, una sanzione del 30 per cento e gli interessi.

Per l’articolo 9-bis, invece, tale previsione non esiste. La circolare sottolinea che ciò è coerente con la natura della fattispecie, che riguarda versamenti già tardivi o omessi, cioè violazioni già punite con la sanzione del 30 per cento del tributo non versato o versato in ritardo.

Giurisprudenza richiamata

La circolare richiama due pronunce della Corte di cassazione.

Con l’ordinanza n. 6370 del 21 febbraio 2006, pur riferita ad altra definizione agevolata, la Corte ha osservato che, nelle ipotesi di condono espressamente previste dalla legge, il mancato pagamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione solo quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile. Tale ragionamento vale per alcune definizioni della legge n. 289/2002, ma non per l’articolo 9-bis.

Con la sentenza n. 18353 del 31 agosto 2007, la Suprema Corte si è pronunciata specificamente sull’articolo 9-bis, accogliendo la tesi dell’Agenzia. La Corte ha precisato che la fattispecie va ricondotta all’articolo 9-bis e non all’articolo 8 della stessa legge, poiché il primo disciplina un condono di tipo "clemenziale", fondato sull’eliminazione o riduzione delle sanzioni per un illecito tributario, mentre il secondo riguarda un condono "premiale" con accertamento straordinario.

Secondo la Cassazione, proprio questa diversità impedisce di applicare all’articolo 9-bis la disciplina prevista per l’articolo 8, comma 3, che esclude l’inefficacia della definizione in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.

Indicazioni operative agli Uffici

In chiusura, la circolare invita gli Uffici e le Direzioni regionali a proseguire la coltivazione del contenzioso pendente sulla base dell’orientamento già espresso dalla circolare n. 22/E del 2003 e ora confermato dalla Corte di cassazione. Le Direzioni regionali sono altresì incaricate di vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare interviene sulla validità della definizione prevista dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 nei casi in cui, dopo aver scelto il pagamento rateale, il contribuente ometta il versamento di una o più rate successive alla prima. Il chiarimento nasce dalla frequenza dei contenziosi in materia e dall’esigenza di uniformare l’attività degli Uffici.

Regime della definizione ex art. 9-bis

L’art. 9-bis ha disciplinato la definizione degli omessi e dei tardivi versamenti di imposte e ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi, oppure, in caso di tardività, dei soli interessi. In entrambi i casi è esclusa la sanzione amministrativa del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La norma distingue i casi non ancora iscritti a ruolo da quelli già iscritti a ruolo.

Modalità di pagamento e rateazione

Per le somme già iscritte a ruolo, il pagamento avveniva alla scadenza della cartella. Per gli importi non ancora iscritti a ruolo, la definizione avveniva in unica soluzione; se l’importo superava 3.000 euro per le persone fisiche o 6.000 euro per gli altri soggetti, era ammessa la rateazione dell’eccedenza, maggiorata degli interessi legali, in tre rate di pari importo. La legge finanziaria 2004 ha poi esteso la possibilità di definire anche le imposte e ritenute dovute al 1° gennaio 2004, con versamento entro il 16 aprile 2004, consentendo anche in tale caso il pagamento rateale.

Tesi dell’Agenzia e prassi precedente

La circolare richiama la circolare n. 22/E del 2003, secondo cui il beneficio della disapplicazione delle sanzioni spetta solo con l’integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, solo dopo il pagamento di tutte le rate. L’art. 9-bis, a differenza di altri istituti della legge n. 289/2002, non prevede infatti che l’omesso o tardivo pagamento di rate successive alla prima lasci comunque valida la sanatoria.

Differenza rispetto ad altre definizioni agevolate

Viene evidenziata la differenza rispetto ad altre sanatorie della legge n. 289/2002, come gli artt. 8 e 9, per le quali la norma espressamente dispone che l’omesso versamento delle rate successive non determina l’inefficacia della definizione. Per l’art. 9-bis, invece, questa previsione manca, e ciò conferma che la sanatoria non si consolida senza il pagamento integrale.

Giurisprudenza di merito e di legittimità

Parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto comunque valida la sanatoria anche in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, talvolta ammettendo il recupero delle somme con iscrizione a ruolo e talvolta applicando anche la sanzione del 30% o i soli interessi. La Corte di cassazione, prima con l’ordinanza n. 6370/2006 e poi con la sentenza n. 18353/2007, ha invece confermato la tesi dell’Agenzia: l’art. 9-bis integra un condono "clemenziale" distinto dai condoni "premiali" degli artt. 8 e 9, e non può essere applicata alla fattispecie la disciplina che consente di mantenere efficace la definizione nonostante l’omissione delle rate successive.

Conseguenze operative

Gli Uffici e le Direzioni regionali sono invitati a proseguire il contenzioso pendente sulla base dell’orientamento espresso nella circolare n. 22/E del 2003 e confermato dalla Cassazione. Le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi indicati siano applicati in modo uniforme.

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