Circolare n. 22 del 18/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando le prestazioni educative, didattiche e formative possono beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 20, DPR 633/1972, soffermandosi sul requisito del riconoscimento. Vengono distinti i casi delle scuole paritarie e non paritarie, degli organismi privati che svolgono corsi nelle materie scolastiche, degli organismi operanti in settori di competenza di altri enti pubblici, dei progetti approvati e finanziati da soggetti pubblici, dei corsi per il personale dipendente degli enti pubblici e delle scuole/istituzioni culturali straniere in Italia. La circolare chiarisce inoltre che, dopo l’abolizione della "presa d’atto", per alcune attività il riconoscimento fiscale può derivare da provvedimenti di altri soggetti pubblici o anche da atto concludente, mentre per le scuole straniere viene riconosciuta rilevanza al procedimento previsto dal DPR 389/1994 come interpretato dal Ministero competente.
Esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche e requisiti di riconoscimento
Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche e requisito del riconoscimento
La circolare fornisce chiarimenti sul perimetro dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972 per le prestazioni educative e didattiche, con particolare attenzione al requisito del "riconoscimento" da parte di pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è distinguere i casi in cui il riconoscimento è già previsto da norme di settore da quelli in cui, dopo la soppressione della "presa d’atto", occorre individuare modalità alternative idonee a far operare il regime di favore.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’IVA l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario e la formazione o riqualificazione professionale, purché effettuati da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi finalità simili.
Sul piano interno, l’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere, comprese formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. La disposizione, secondo la circolare, richiede congiuntamente:
- un requisito oggettivo, cioè la natura educativa o didattica dell’attività;
- un requisito soggettivo, cioè il riconoscimento dell’istituto o della scuola da parte di una pubblica amministrazione.
Scuole paritarie e scuole non paritarie
La disciplina delle scuole non statali è oggi ricondotta alla legge 62/2000 e al D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27/2006, che hanno distinto tra scuole paritarie e scuole non paritarie.
La parità scolastica è riconosciuta con provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale competente, previo accertamento dei requisiti di legge. La frequenza delle scuole paritarie assolve il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Le scuole non paritarie sono invece quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e presentano le condizioni di funzionamento previste dalla norma, tra cui:
- progetto educativo e offerta formativa conformi alla Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano;
- locali, arredi e attrezzature conformi alle norme di igiene e sicurezza e adeguati al numero degli studenti;
- personale docente e coordinatore con titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti;
- alunni in età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
Le scuole non paritarie sono inserite in un elenco regionale, vigilato dall’ufficio scolastico regionale, che può disporne la cancellazione se vengano meno le condizioni richieste. Esse non possono rilasciare titoli di studio con valore legale, non possono usare denominazioni identiche o corrispondenti a quelle delle scuole statali o paritarie e devono indicare nella denominazione la propria natura di scuola non paritaria.
La circolare conclude che:
- il riconoscimento delle scuole non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale avviene tramite il decreto di parità;
- il riconoscimento delle scuole non paritarie avviene mediante iscrizione negli elenchi regionali secondo il regolamento attuativo del D.M. 29 novembre 2007, n. 263.
Organismi privati che svolgono corsi nelle materie scolastiche
Con l’abrogazione dell’art. 352 del D.Lgs. 297/1994, è stato soppresso l’istituto della "presa d’atto". Ne deriva che gli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, pur operando in aree comprese negli ordinamenti scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, non sono più soggetti a un formale riconoscimento o a vigilanza da parte di tale Ministero.
La circolare precisa che il legislatore ha volutamente escluso tali organismi dal controllo dell’amministrazione scolastica, in ossequio al principio di libertà di insegnamento. Tuttavia, ai fini fiscali, il venir meno della "presa d’atto" non elimina la necessità del riconoscimento richiesto dall’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972: gli istituti che svolgono prestazioni didattiche e formative, pur non essendo scuole paritarie o non paritarie, devono ottenere un diverso riconoscimento utile ai fini IVA.
Tale riconoscimento può essere rilasciato anche da altri soggetti pubblici oppure, come chiarito più avanti, può derivare da atto concludente. In questo ambito, le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate possono effettuare una preventiva valutazione, ma le loro determinazioni devono essere ancorate al parere tecnico degli Uffici scolastici regionali e restano efficaci solo finché permangono le condizioni di fatto e di diritto che le hanno giustificate.
Organismi privati in materie di competenza di altri soggetti pubblici
La riforma non incide sugli organismi privati operanti in settori di competenza di amministrazioni o enti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione, come ad esempio la formazione professionale.
Per tali soggetti il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dall’ente pubblico competente, secondo le regole previste per la specifica attività, anche tramite:
- iscrizione in albi;
- accreditamento;
- altre procedure previste dalla disciplina di settore.
La circolare richiama in particolare i precedenti relativi alle fattorie didattiche e ai corsi per autotrasportatori, nei quali il riconoscimento si è ritenuto integrato rispettivamente dall’iscrizione in un albo regionale e dall’autorizzazione ministeriale competente.
Progetti educativi, didattici e formativi approvati e finanziati da enti pubblici
Le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici rientrano nell’esenzione IVA. La circolare sottolinea che il finanziamento pubblico comporta di per sé una forma di controllo e vigilanza sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e sulla rispondenza dell’attività agli obiettivi di interesse pubblico.
Il finanziamento costituisce quindi un riconoscimento per atto concludente, idoneo a soddisfare il requisito del riconoscimento richiesto dall’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972. L’esenzione, però, è circoscritta alla sola attività educativa e didattica specificamente approvata e finanziata, senza estendersi automaticamente all’intera attività svolta dall’ente.
Versamenti degli enti pubblici per corsi destinati al personale dipendente
Un’ulteriore ipotesi riguarda i versamenti effettuati dagli enti pubblici a soggetti terzi per corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente.
In questi casi la circolare richiama l’art. 14, comma 10, della legge 537/1993, secondo cui tali versamenti costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. La norma è letta come strumento volto a evitare l’insorgenza di oneri fiscali per gli enti pubblici che investono nella formazione del proprio personale.
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia
La circolare esamina infine il regime delle scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, disciplinate dal D.Lgs. 297/1994 e dal DPR 389/1994.
Per cittadini ed enti extra-comunitari è necessaria una speciale autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione o del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a seconda del tipo di attività, previo parere del Ministero degli Affari Esteri, che si intende favorevole se non reso entro 45 giorni; la domanda si considera accolta se non interviene un diniego entro 120 giorni.
Per cittadini ed enti appartenenti alla Comunità europea, invece, è prevista la presentazione di una denuncia di inizio attività, che sostituisce l’atto di consenso dell’amministrazione competente; quest’ultima verifica i presupposti entro 60 giorni e può vietare la prosecuzione dell’attività.
La circolare prende atto del nuovo orientamento del Ministero della Pubblica Istruzione, espresso con nota del 23 novembre 2007, secondo cui il procedimento previsto dall’Ordinanza ministeriale 13 gennaio 1999, n. 5, si conclude con un provvedimento, anche tacito, idoneo a conferire il requisito del riconoscimento ai fini dell’esenzione IVA. Di conseguenza, viene superata la precedente risoluzione n. 65/E del 2003, che escludeva la rilevanza di tali procedure come forme di riconoscimento fiscale.
Vigilanza applicativa
La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
Punti principali
Quadro normativo e requisito del riconoscimento
L’esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche deriva dall’art. 10, n. 20, DPR 633/1972, in coerenza con l’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE. Il beneficio richiede due condizioni: una oggettiva, cioè che l’attività sia educativa, didattica o di formazione/aggiornamento/riqualificazione/riconversione professionale; e una soggettiva, cioè che sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La normativa fiscale non disciplina in sé il riconoscimento, rinviando alle norme di settore.
Scuole paritarie e scuole non paritarie
La legge 62/2000 e il D.L. 250/2005 convertito dalla legge 27/2006 hanno ricondotto le scuole non statali alle categorie di scuole paritarie e scuole non paritarie. La parità è riconosciuta con provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale competente, previo accertamento dei requisiti di legge. Le scuole non paritarie devono svolgere un’attività organizzata di insegnamento e rispettare specifiche condizioni su progetto educativo, locali e sicurezza, personale docente e coordinatore, nonché età degli alunni. Esse sono inserite in un elenco regionale, non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale e devono indicare nella denominazione la propria condizione di scuola non paritaria.
Organismi privati che svolgono corsi nelle materie scolastiche
Con l’abrogazione dell’art. 352 del D.Lgs. 297/1994 è stato soppresso l’istituto della "presa d’atto". Di conseguenza, gli organismi privati diversi da scuole paritarie e non paritarie che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione non sono più soggetti a riconoscimento o vigilanza da parte di tale Ministero. Tuttavia, per ottenere l’esenzione IVA, essi devono comunque conseguire un diverso riconoscimento utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici o mediante atto concludente. Le eventuali valutazioni delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate devono fondarsi sul parere tecnico degli Uffici scolastici regionali.
Organismi privati in materie di competenza di altri soggetti pubblici
Per gli organismi privati operanti in aree di competenza di amministrazioni o enti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione, il riconoscimento fiscale continua a essere effettuato dai soggetti pubblici competenti secondo le regole proprie del settore. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, l’iscrizione in albi o l’accreditamento, citando i precedenti relativi alle fattorie didattiche e ai corsi per autotrasportatori.
Progetti educativi e formativi approvati e finanziati da enti pubblici
Le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici sono ricondotte all’esenzione IVA. Il finanziamento pubblico implica un’attività di controllo e vigilanza sui requisiti soggettivi e sulla coerenza del progetto con obiettivi di interesse pubblico; per questo il finanziamento costituisce riconoscimento per atto concludente. L’esenzione vale però solo per l’attività specificamente approvata e finanziata, non per l’intera attività dell’ente.
Corsi per il personale dipendente degli enti pubblici
Quando un ente pubblico affida a un soggetto terzo l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale, i versamenti all’organizzatore sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 537/1993. La norma qualifica tali versamenti come corrispettivi di prestazioni di servizi esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia
Le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia restano disciplinate dal D.Lgs. 297/1994 e dal DPR 389/1994. Per i cittadini ed enti extra-UE è richiesta l’autorizzazione dei ministeri competenti, previo parere del Ministero degli Affari Esteri; per i cittadini ed enti UE è prevista una denuncia di inizio attività, con verifica d’ufficio entro 60 giorni. La circolare recepisce il nuovo orientamento del Ministero della Pubblica Istruzione: il procedimento di autorizzazione o denuncia, concluso anche tacitamente, è idoneo a integrare il requisito del riconoscimento ai fini dell’esenzione IVA, superando il precedente orientamento espresso nella risoluzione 65/E del 2003.
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