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Circolare

Circolare n. 21 del 17/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti in materia di società non operative, con riferimento agli effetti delle modifiche alla disciplina IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008, all’obbligo di determinare il valore della produzione minima IRAP anche in presenza di un reddito IRES superiore al minimo presunto, e al regime di imposta sostitutiva per le società che hanno deliberato lo scioglimento agevolato. I chiarimenti confermano l’autonomia del calcolo IRAP rispetto al reddito IRES e precisano che le nuove aliquote agevolate si applicano solo alle delibere adottate dal 1° gennaio 2008, escludendo chi aveva già avviato la liquidazione nel 2007.

Società non operative: ulteriori chiarimenti sull’art. 30 della legge n. 724/1994

Disciplina delle società non operative – ulteriori chiarimenti sull’art. 30 della legge n. 724/1994

La circolare chiarisce alcuni profili applicativi della disciplina delle società non operative, integrando le indicazioni già fornite con la circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008. I chiarimenti riguardano, in particolare, l’impatto delle modifiche alla determinazione ordinaria della base imponibile IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008, il comportamento da tenere quando la società non operativa dichiara un reddito IRES superiore al minimo presunto e il regime delle imposte sostitutive per lo scioglimento agevolato.

Effetti delle modifiche alla disciplina IRAP

La circolare precisa che le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 nel D.Lgs. n. 446/1997 hanno reso autonoma la determinazione della base imponibile IRAP rispetto alle regole delle imposte sui redditi, fondandola sui dati del bilancio civilistico. Tuttavia, tale revisione non ha modificato la regola speciale prevista per le società non operative dall’articolo 30, comma 3-bis, della legge n. 724/1994.

Per tali soggetti, infatti, il valore minimo della produzione netta ai fini IRAP continua a essere determinato assumendo il reddito minimo presunto IRES e aggiungendo le componenti normalmente indeducibili ai fini IRAP, ossia:

  • retribuzioni del personale dipendente;
  • compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • interessi passivi.

Dal valore così ottenuto vanno comunque sottratte le agevolazioni IRAP e le deduzioni ordinarie spettanti, con richiamo esemplificativo alla riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997.

Società non operative con reddito IRES superiore al minimo presunto

La circolare affronta poi il caso della società che non supera il test di operatività ma dichiara, ai fini IRES, un reddito superiore a quello minimo determinato presuntivamente. In tale ipotesi, la regola del comma 3-bis continua comunque ad applicarsi, perché la presunzione IRAP è collegata allo status di società non operativa e non al reddito IRES effettivamente dichiarato.

Ne deriva che la società deve dichiarare, ai fini IRAP, un valore della produzione netta non inferiore a quello minimo presunto. In pratica, deve assumere il maggiore tra:

  • il valore della produzione effettivo;
  • il valore minimo determinato in via presuntiva.

La circolare richiama inoltre i chiarimenti già forniti nella circolare n. 5/E del 2007 sul fatto che la società non operativa resta tale anche se consegue un reddito IRES superiore al minimo presunto, con conseguente permanenza delle altre limitazioni previste dalla disciplina, tra cui quelle sull’utilizzo delle perdite fiscali, delle eccedenze di credito IVA e sulla determinazione del reddito minimo ai fini IRAP.

Istanza di disapplicazione e compilazione del Modello IRAP

La circolare ribadisce che l’interesse a presentare istanza di disapplicazione può sussistere anche quando la società, pur non superando il test di operatività, evidenzi elementi che hanno impedito il conseguimento del reddito minimo presunto. Viene richiamata, a titolo esemplificativo, l’ipotesi di costi straordinari che abbiano inciso sul risultato fiscale.

In tali casi, può essere emesso un provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza, con disapplicazione limitata alle imposte sui redditi e non anche a IRAP e IVA. La circolare precisa quindi che la Sezione VII del Modello IRAP deve essere compilata per verificare la congruità del valore della produzione dichiarato rispetto al minimo presunto, salvo che l’istanza sia accolta, in tutto o in parte, con efficacia anche ai fini IRAP.

Scioglimento agevolato e aliquote di imposta sostitutiva

L’ultima parte della circolare riguarda le società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007 sulla base della legge finanziaria 2007 e che chiudono la liquidazione nel 2008. La questione affrontata è se possano beneficiare delle più favorevoli aliquote di imposta sostitutiva introdotte dalla legge finanziaria 2008.

La risposta è negativa. La norma del 2008, infatti, si applica solo alle società non operative che abbiano deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società semplice a partire dal 1° gennaio 2008 e entro il 31 maggio 2008. La finalità della disposizione è incentivare chi non aveva ancora adottato una delibera in tal senso, riducendo le aliquote originariamente previste dalla legge finanziaria 2007.

Restano quindi escluse le società che avevano già deliberato la messa in liquidazione entro il 31 maggio 2007. Per tali soggetti continuano ad applicarsi le misure previste dalla legge finanziaria 2007, vale a dire:

  • imposta sostitutiva del 25% sul reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, nonché sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta;
  • imposta sostitutiva del 10% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione.

Indicazione finale

La circolare conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme.

Punti principali

Modifiche IRAP e disciplina delle società non operative

La legge finanziaria 2008 ha modificato il criterio ordinario di determinazione della base imponibile IRAP, ma ciò non incide sulla disciplina speciale delle società non operative. Per queste ultime continua ad applicarsi il comma 3-bis dell’art. 30 della legge n. 724/1994, che stabilisce un valore minimo della produzione netta autonomo rispetto alla determinazione analitica IRAP, calcolato partendo dal reddito minimo IRES e aggiungendo le componenti normalmente non deducibili.

Società non operative con reddito IRES superiore al minimo presunto

Una società che non supera il test di operatività resta soggetta al comma 3-bis anche se dichiara ai fini IRES un reddito superiore al minimo presunto. Ai fini IRAP deve comunque assumere il maggiore tra il valore effettivo della produzione e quello minimo determinato presuntivamente. La verifica della congruità va effettuata compilando la Sezione VII del Modello IRAP, salvo accoglimento totale o parziale dell’istanza di disapplicazione con efficacia anche ai fini IRAP.

Disapplicazione parziale e rapporti con le altre conseguenze fiscali

La circolare richiama il principio per cui la società non operativa può avere interesse a chiedere la disapplicazione anche quando abbia conseguito un reddito IRES superiore al minimo presunto, oppure quando fattori straordinari abbiano impedito il conseguimento del reddito minimo. In tali casi può essere riconosciuta una disapplicazione parziale limitata alle imposte sui redditi, senza effetti su IRAP e IVA, con permanenza delle altre conseguenze della disciplina di società di comodo.

Scioglimento agevolato e aliquote di imposta sostitutiva

Le nuove aliquote più favorevoli introdotte dalla legge finanziaria 2008 si applicano solo alle società non operative che abbiano deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società semplice tra il 1° gennaio 2008 e il 31 maggio 2008. Restano escluse le società che avevano già deliberato la liquidazione entro il 31 maggio 2007 ai sensi della legge finanziaria 2007 e che chiudono la procedura nel 2008: per queste continuano ad applicarsi le aliquote previste dalla disciplina del 2007, ossia 25% sul reddito del periodo di liquidazione e sulle riserve/fondi in sospensione, e 10% sui saldi attivi di rivalutazione.

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