Sentenza n. 5429/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 21.11.2022, notificato al Sig. -OMISSIS-, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, il 22.11.2022, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 11.06.2020 dal Sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata dal datore di lavoro per l’instaurazione di un rapporto di lavoro domestico o di assistenza alla persona ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e del decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il datore di lavoro possedesse, al momento della domanda, i requisiti reddituali richiesti e ha richiamato anche il requisito abitativo e la propria stabile sistemazione abitativa. Il rigetto era fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il datore di lavoro, quale unico percettore di reddito del nucleo familiare, non aveva un reddito imponibile annuo di almeno 20.000 euro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Per le domande di emersione relative a lavoro domestico o assistenza alla persona, quando il nucleo familiare comprende un solo percettore di reddito, l’art. 9, comma 2, del decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020 richiede un reddito imponibile annuo del datore di lavoro non inferiore a 20.000 euro. Nel caso concreto l’amministrazione doveva considerare esclusivamente il reddito della persona fisica datrice di lavoro, senza attribuire rilievo al reddito della società a responsabilità limitata semplificata di cui la stessa persona era rappresentante legale. La certificazione unica 2020 depositata in giudizio attestava un reddito imponibile personale pari a 843,17 euro, dunque largamente inferiore alla soglia richiesta. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il possesso del requisito reddituale, avendo prodotto soltanto la dichiarazione dei redditi della società. Il rigetto amministrativo è stato quindi ritenuto corretto. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Costituisce la base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari, inclusi i rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona nei settori previsti dalla disposizione.
art. 9, comma 2, decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.
La soglia reddituale deve essere verificata con riferimento al reddito imponibile personale del datore di lavoro persona fisica; non rileva il reddito della società di cui il datore sia rappresentante legale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata nel procedimento, consentendo al datore di lavoro di presentare osservazioni prima dell’adozione del rigetto.
Massime di principio
- Nelle domande di emersione relative a lavoro domestico o assistenza alla persona, il requisito del reddito imponibile minimo previsto per il datore di lavoro persona fisica deve essere verificato sul reddito personale del datore, senza computare il reddito prodotto da una società di cui egli sia rappresentante legale.
- Quando il nucleo familiare del datore di lavoro è composto da un solo soggetto percettore di reddito, la dichiarazione di emersione per lavoro domestico o assistenza alla persona è subordinata alla dimostrazione di un reddito imponibile annuo personale non inferiore a 20.000 euro.
- La produzione della dichiarazione dei redditi della società rappresentata dal datore di lavoro non dimostra il possesso, da parte della persona fisica, del requisito reddituale richiesto per la domanda di emersione.
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