Cassazione Civile, Ordinanza n. 36475/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione con pagamento delle differenze maturate dal 7 ottobre 2008, sostenendo che nella base di calcolo dovessero essere inclusi, anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro, compresa la tredicesima mensilità. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'Inps, ritenendo che, pur in presenza di accredito figurativo, l'istituto avesse omesso di considerare nel parametro pensionistico il periodo di contribuzione figurativa e che la tredicesima spettasse per legge ai lavoratori dipendenti, essendo inoltre l'Inps a conoscenza della retribuzione effettiva comunicata dal datore di lavoro. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 297 del 1982, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto il diritto al ricalcolo includendo nella contribuzione figurativa somme riferite a periodi lavorativi anteriori agli ultimi cinque anni e quindi irrilevanti ai fini del calcolo della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Inps. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, richiedeva in realtà un previo accertamento in fatto, riservato ai giudici di merito, mediante valutazione dell'estratto contributivo. La censura, in presenza di doppia decisione conforme, non poteva essere veicolata come vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e comunque non era stata articolata come nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato, ed è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 8, L. n. 297 del 1982
La Corte richiama la norma invocata dal ricorrente per contestare il ricalcolo della pensione, ma non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sovvertire un accertamento di fatto necessario e riservato al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura non è stata articolata come vizio di nullità processuale, nonostante il suo contenuto richiedesse tale qualificazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia decisione conforme, il ricorso non può proporre censure sul vizio di motivazione nei limiti indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la doglianza, pur formalmente incardinata come violazione di legge, presuppone la rivalutazione di fatti e documenti riservati al giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione se mira sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito.
- In presenza di doppia decisione conforme, la parte non può aggirare il limite al sindacato di legittimità trasformando in violazione di legge una censura che, in realtà, investe l'accertamento fattuale.
- Il ricorso per cassazione deve essere correttamente qualificato nel vizio dedotto: se il contenuto della censura attiene a una nullità processuale, essa deve essere denunciata come tale e non come violazione di legge.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione dell'estratto contributivo a quella compiuta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →