Cassazione Penale, Sentenza n. 31738/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva revocato, ai sensi degli artt. 674 c.p.p. e 168, comma 1, n. 1, c.p., la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna per i reati di simulazione di reato e appropriazione indebita, divenuta irrevocabile il 1 dicembre 2018. La revoca era stata disposta perché il condannato aveva riportato una successiva condanna, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2023, per il reato previsto dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, relativo all'omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento dei figli, commesso a partire dal maggio 2017 con condotta ritenuta perdurante fino alla sentenza di primo grado del 25 ottobre 2021. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca richiedesse la consumazione di un nuovo reato in epoca successiva a quella del precedente reato e che, nel caso concreto, i versamenti effettuati in periodi intermedi avessero interrotto la permanenza del reato. Ha inoltre osservato che l'obbligo di mantenimento verso una figlia era cessato perché divenuta autosufficiente e che aveva effettuato versamenti nei confronti della moglie e dell'altra figlia. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che il nuovo reato permanente era stato commesso, almeno in parte, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e che i versamenti sporadici erano stati ritenuti dal giudice della cognizione non idonei a interrompere la condotta criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale, ritenendo sufficiente che il reato permanente fosse stato commesso anche solo in parte durante il periodo quinquennale di osservazione decorrente dall'irrevocabilità della precedente sentenza. Nel caso concreto, la contestazione della durata della condotta era aperta e l'accertamento compiuto nel giudizio di cognizione aveva individuato la prosecuzione dell'inadempimento fino al 25 ottobre 2021. I versamenti parziali e sporadici non erano stati considerati idonei a far cessare il reato, poiché non consentivano ai beneficiari di far fronte alle esigenze fondamentali di vita.
Norme richiamate
art. 674 c.p.p.
Richiamato quale base processuale per la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena.
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
La sospensione condizionale deve essere revocata quando il condannato commette, durante il periodo previsto dalla legge, un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei casi stabiliti dalla norma; per il reato permanente è sufficiente che la condotta sia stata commessa anche solo in parte nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
art. 3 legge n. 54 del 2006
Norma applicata al fatto di omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento dei figli; la Corte precisa che la disposizione è stata successivamente abrogata e trasfusa nell'art. 570-bis c.p.
art. 570-bis c.p.
Indicato quale disposizione nella quale è stata trasfusa la fattispecie originariamente prevista dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un nuovo reato nel periodo di osservazione, quando il nuovo reato ha natura permanente è sufficiente che la condotta sia stata commessa anche solo in parte nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, anche se l'inizio della permanenza è anteriore a tale momento.
- Il giudice dell'esecuzione deve attenersi ai dati cronologici contenuti nel capo d'imputazione quando la contestazione è chiusa e tali dati non sono stati modificati dal giudice della cognizione, poiché risultano coperti dal giudicato; se invece la contestazione è aperta o carente, può esaminare la sentenza e, quando necessario, gli atti del procedimento per individuare l'effettiva data di consumazione.
- Nel reato permanente di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, versamenti parziali o sporadici non interrompono necessariamente la permanenza della condotta quando, secondo l'accertamento del giudice della cognizione, le somme corrisposte non consentono ai beneficiari di soddisfare le esigenze fondamentali di vita.
- Una diversa interpretazione della revoca della sospensione condizionale per i reati permanenti, che escludesse la revoca quando la condotta è iniziata prima del periodo di osservazione ma si è protratta al suo interno, consentirebbe di mantenere indefinitamente una condotta criminosa senza il rischio della revoca del beneficio.
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