Sentenza n. 172/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note comunali che avevano differito o parzialmente negato l'accesso alla documentazione relativa ai titoli edilizi e ai volumi dell'ex Hotel Pineta e dell'ex Hotel Panorama, compreso il permesso di costruire n. 8/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (co-lottizzante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di aree comprese nel contesto del Piano di lottizzazione 18 e formalmente co-lottizzante, aveva chiesto l'8 maggio 2026 l'accesso ai titoli edilizi e agli altri atti idonei a legittimare i volumi dell'ex Hotel Pineta e dell'ex Hotel Panorama, inclusi il permesso di costruire n. 8/2019 e i documenti presupposti e conseguenti. La documentazione era necessaria, secondo la ricorrente, per verificare la volumetria legittima delle aree, il rispetto degli impegni della convenzione urbanistica e l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del TRGA di Trento n. 125/2018, che aveva annullato precedenti permessi edilizi. Il Comune aveva inizialmente differito l'accesso in ragione del sequestro dei documenti e aveva poi richiesto ulteriori adempimenti; pur avendo trasmesso numerosi file, non aveva consegnato tutta la documentazione. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 32 e seguenti della l.p. 23/1992, degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 97 e 117 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta, chiedendo l'accertamento del diritto e l'ordine di esibizione. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere soddisfatto la richiesta con la trasmissione degli atti del 7 luglio 2026.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti della documentazione ancora non consegnata. Il giudice ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, in ragione della comproprietà e della qualità di co-lottizzante e parte della convenzione urbanistica, nonché un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Ha precisato che il giudice dell'accesso deve verificare seriamente tale nesso, ma non valutare l'efficienza processuale dei documenti rispetto alla controversia principale. Poiché l'invio di numerosi atti non aveva esaurito la richiesta, è residuato l'interesse all'ostensione della documentazione necessaria a verificare l'ottemperanza alla sentenza n. 125/2018 e dei titoli in essa indicati, degli atti richiamati nel permesso n. 8/2019, dei documenti successivi relativi all'ex Hotel Panorama e di quelli relativi all'ex Hotel Pineta. Il Comune è stato tenuto a consegnare i documenti, ove esistenti e non ancora ostesi, consentendone visione ed estrazione di copia, possibilmente in modalità telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Respinta in sostanza la tesi comunale di integrale soddisfazione dell'istanza. Spese a carico del Comune, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, l. 241/1990
per contro, il giudice non deve operare una valutazione in ordine alla “efficienza processuale” dei documenti richiesti, ma attraverso la motivazione esternata nell’istanza di accesso (come prescritto dall’art. 25, co. 2, della l. n. 241/1990), deve comprendere le finalità della richiesta di ostensione, di solito corredata da documentazione, e il nesso di strumentalità tra tale documentazione e la situazione controversa.
Nell'accesso difensivo, la motivazione dell'istanza serve a individuare le finalità perseguite e a consentire la verifica del nesso di strumentalità tra i documenti e la situazione giuridica controversa; non compete al giudice valutare l'efficienza processuale dei documenti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Con tali precisazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, della documentazione richiesta che non risulta ancora consegnata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita.
Nel giudizio in materia di accesso il giudice può dichiarare il diritto all'ostensione e ordinare all'amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia dei documenti ancora non consegnati, fissando un termine per l'adempimento.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Rispetto alla posizione della ricorrente, la predetta è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti di cui ha chiesto l’accesso, in quanto – come già evidenziato nella stessa istanza di accesso ai documenti – è comproprietaria della p.f. 1065/83 e della p.f. 1065/86, affianco alla quale si trovano le aree su cui insiste l’Hotel Pineta rientranti nel Piano Guida e nel P.L. 18 e regolate dalla Convenzione Urbanistica del 22 dicembre 2015; e l’odierna istante è formalmente co-lottizzante nel P.L. 18 e parte della Convenzione Urbanistica.
La titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso può derivare dalla comproprietà di aree coinvolte e dalla qualità di co-lottizzante e parte della convenzione urbanistica, quando i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della relativa posizione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso difensivo il giudice deve svolgere un serio vaglio del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare, senza pronunciarsi sulla fondatezza nel merito della pretesa principale.
- La valutazione dell'accesso difensivo non richiede al giudice di stabilire se i documenti siano processualmente efficienti o decisivi: occorre invece che, sulla base della motivazione dell'istanza e degli elementi forniti, siano comprensibili le finalità dell'ostensione e il collegamento strumentale con la situazione controversa.
- La trasmissione di una parte dei documenti richiesti non elimina l'interesse all'azione di accesso se residua documentazione non consegnata; in tal caso l'ordine di ostensione può essere limitato agli atti ancora mancanti e subordinato alla loro esistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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