Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza e vizio della motivazione della sentenza d'appello in relazione alla responsabilità per rapina, ricettazione e furto del GPS, deducendo travisamento della prova, sovravalutazione di elementi indiziari (tracciamento GPS, impronta di pneumatico, noleggio vettura) e mancata disamina critica delle censure di appello; contestazione anche della rideterminazione della pena (applicazione in pejus della continuazione) e del diniego delle circostanze attenuanti (art.62-bis e minima partecipazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza di motivazione e al travisamento della prova (in particolare i motivi 2, 3 e 4), ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello perché motivi e prova siano rianalizzati in modo non congetturale e confrontandosi puntualmente con le censure dell'appello; l'accoglimento di tali motivi ha assorbito i restanti. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha disposto annullamento con rinvio sulla responsabilità per vizi di motivazione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma indicata per la partecipazione in concorso ai reati contestati; citata come riferimento alla pluralità di autori.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: il vizio di motivazione riguardava l'accertamento della responsabilità dell'imputato per tale fattispecie.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha censurato la motivazione che riteneva l'auto rubata nella disponibilità del prevenuto senza adeguata prova.
art. 624 e 625 cod. pen.
Norme sul furto; oggetto di censura rispetto alla qualificazione del fatto e alla data del furto rispetto alle risultanze della CNR.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai profili di motivazione richiesti nell'atto di impugnazione e al diritto di difesa nel processo d'appello.
art. 111 Cost., comma quarto e comma sesto
Richiamo ai principi costituzionali sulla motivazione delle decisioni giudiziali e sul giusto processo; la sentenza d'appello è stata censurata per mancato rispetto di tali canoni.
artt. 192 e seg. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria fosse incompleta e illogica.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: impugnata l'applicazione in pejus da parte della corte territoriale nella rideterminazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: contestato il diniego da parte della corte di merito senza adeguata motivazione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di motivazione del giudice di appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione non rispettasse il canone richiesto dall'art.533.
art. 27 Cost.
Richiamato nel suo profilo costituzionale con riferimento al principio dell'accertamento della responsabilità penale e alla necessità di prova adeguata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (sintesi della doglianza nella motivazione).
art. 23 d.l. n.137 del 2020 (conclusioni PG)
Riferimento procedurale alle conclusioni del Procuratore Generale trasmesse secondo la disciplina straordinaria; il PG aveva chiesto annullamento parziale.
Massime di principio
- La corte d'appello deve motivare autonomamente e punto per punto rispetto alle censure di appello: la ripetizione apodittica delle ragioni del giudice di primo grado è causa di nullità.
- La condanna richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio; valutazioni basate su mera verosimiglianza, "assonanza" o ipotesi prive di riscontri tecnici sono insufficienti.
- Il travisamento della prova sussiste quando il giudice attribuisce alla dichiarazione di un teste un significato opposto e manifestamente incompatibile con il senso intrinseco della stessa; tale errore può disarticolare l'intero impianto probatorio.
- Indagini tecniche (tracciamento GPS, comparazione di impronte di pneumatico, accertamenti forensi) devono essere adeguatamente motivate e collegate all'imputato per valere come prova, altrimenti restano indizi fragili.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (furto vs. ricettazione, appropriazione indebita) devono essere specificamente affrontate e motivate dal giudice in relazione agli elementi probatori acquisiti.
- Nel rideterminare la pena l'applicazione di istituti (es. continuazione) non può peggiorare la posizione dell'imputato senza adeguata giustificazione e rispetto dei limiti di legge.
- Se il giudice di legittimità riscontra carenze gravi di motivazione o travisamento della prova, la risposta corretta è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito riediti la motivazione e rivaluti le prove alla luce dei principi costituzionali.
- Difesa e parti devono proporre in appello censure puntuali: il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi con esse; la mancata confutazione documentata può portare all'annullamento.
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