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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza e vizio della motivazione della sentenza d'appello in relazione alla responsabilità per rapina, ricettazione e furto del GPS, deducendo travisamento della prova, sovravalutazione di elementi indiziari (tracciamento GPS, impronta di pneumatico, noleggio vettura) e mancata disamina critica delle censure di appello; contestazione anche della rideterminazione della pena (applicazione in pejus della continuazione) e del diniego delle circostanze attenuanti (art.62-bis e minima partecipazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza di motivazione e al travisamento della prova (in particolare i motivi 2, 3 e 4), ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello perché motivi e prova siano rianalizzati in modo non congetturale e confrontandosi puntualmente con le censure dell'appello; l'accoglimento di tali motivi ha assorbito i restanti. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha disposto annullamento con rinvio sulla responsabilità per vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma indicata per la partecipazione in concorso ai reati contestati; citata come riferimento alla pluralità di autori.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: il vizio di motivazione riguardava l'accertamento della responsabilità dell'imputato per tale fattispecie.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha censurato la motivazione che riteneva l'auto rubata nella disponibilità del prevenuto senza adeguata prova.

  • art. 624 e 625 cod. pen.

    Norme sul furto; oggetto di censura rispetto alla qualificazione del fatto e alla data del furto rispetto alle risultanze della CNR.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai profili di motivazione richiesti nell'atto di impugnazione e al diritto di difesa nel processo d'appello.

  • art. 111 Cost., comma quarto e comma sesto

    Richiamo ai principi costituzionali sulla motivazione delle decisioni giudiziali e sul giusto processo; la sentenza d'appello è stata censurata per mancato rispetto di tali canoni.

  • artt. 192 e seg. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria fosse incompleta e illogica.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: impugnata l'applicazione in pejus da parte della corte territoriale nella rideterminazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: contestato il diniego da parte della corte di merito senza adeguata motivazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di motivazione del giudice di appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione non rispettasse il canone richiesto dall'art.533.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel suo profilo costituzionale con riferimento al principio dell'accertamento della responsabilità penale e alla necessità di prova adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (sintesi della doglianza nella motivazione).

  • art. 23 d.l. n.137 del 2020 (conclusioni PG)

    Riferimento procedurale alle conclusioni del Procuratore Generale trasmesse secondo la disciplina straordinaria; il PG aveva chiesto annullamento parziale.

Massime di principio

  • La corte d'appello deve motivare autonomamente e punto per punto rispetto alle censure di appello: la ripetizione apodittica delle ragioni del giudice di primo grado è causa di nullità.
  • La condanna richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio; valutazioni basate su mera verosimiglianza, "assonanza" o ipotesi prive di riscontri tecnici sono insufficienti.
  • Il travisamento della prova sussiste quando il giudice attribuisce alla dichiarazione di un teste un significato opposto e manifestamente incompatibile con il senso intrinseco della stessa; tale errore può disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • Indagini tecniche (tracciamento GPS, comparazione di impronte di pneumatico, accertamenti forensi) devono essere adeguatamente motivate e collegate all'imputato per valere come prova, altrimenti restano indizi fragili.
  • Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (furto vs. ricettazione, appropriazione indebita) devono essere specificamente affrontate e motivate dal giudice in relazione agli elementi probatori acquisiti.
  • Nel rideterminare la pena l'applicazione di istituti (es. continuazione) non può peggiorare la posizione dell'imputato senza adeguata giustificazione e rispetto dei limiti di legge.
  • Se il giudice di legittimità riscontra carenze gravi di motivazione o travisamento della prova, la risposta corretta è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito riediti la motivazione e rivaluti le prove alla luce dei principi costituzionali.
  • Difesa e parti devono proporre in appello censure puntuali: il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi con esse; la mancata confutazione documentata può portare all'annullamento.

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