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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 649/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 927/2024, pubblicata in data 24/09/2024 e notificata il 10/11/2024.

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Potenza che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112, comma 2, lettera c), e 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza della sentenza irrevocabile del Tribunale ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di somme dovute a titolo di beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente previsto dall'art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero ed era divenuta irrevocabile, ma l'amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'inerzia del Ministero costituisse violazione dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione irrevocabile del giudice ordinario. Ha rilevato che non era stata fornita prova dell'avvenuto adempimento, precisando che l'onere della prova gravava sul debitore. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, pagando alla ricorrente le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale, liquidato in euro 300,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alle spese accessorie funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza anche per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni è stato verificato quale presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002

    È stato utilizzato per la liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario che abbia imposto all'amministrazione una prestazione pecuniaria.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale, detraendo soltanto gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'onere di provare l'avvenuto adempimento del titolo grava sull'amministrazione debitrice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, con efficacia sostitutiva condizionata all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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