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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30889/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, emessi per operazioni dichiarate come intracomunitarie e quindi non imponibili. L’Ufficio sosteneva che la contribuente non avesse dimostrato in modo sufficiente che i beni fossero stati effettivamente trasportati al di fuori del territorio dello Stato e consegnati in altro Stato membro. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, dell’art. 41, comma 1, lett. a), d.l. 331/1993 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’onere della prova gravasse sul cedente e che gli elementi valorizzati dal giudice di merito (fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, elenchi Intrastat, dichiarazioni dei clienti) non fossero idonei; invocava anche il Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912, ritenendo necessari almeno due tra CMR, polizza di carico o fattura di trasporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, osservando che il ricorso non chiedeva una nuova valutazione delle prove, ma denunciava la disciplina dell’onere probatorio. Nel merito ha confermato la decisione regionale: per le cessioni intracomunitarie l’esenzione IVA richiede la prova che il bene sia stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione, ma il diritto unionale non impone una prova tipizzata o predefinita. Sono quindi ammissibili anche prove alternative o indirette, ricavate da fatti secondari. Il Regolamento UE 2018/1912 è stato ritenuto non applicabile al caso e, comunque, fonte di presunzioni. La documentazione valorizzata dalla CTR è stata giudicata sufficiente a dimostrare l’effettiva dislocazione della merce e il trasferimento del potere di disporne come proprietario all’acquirente. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 138 Direttiva 2006/112/CE

    l’esenzione IVA per cessioni intracomunitarie presuppone la prova dei requisiti sostanziali, ma non predetermina i mezzi di prova

  • art. 41, comma 1, lett. a), d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    norma interna sull’esenzione/non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, da interpretare in coerenza con il diritto UE

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della natura intracomunitaria e della fuoriuscita dei beni grava sul contribuente/costante cedente

  • art. 45-bis, par. 2, Reg. (UE) n. 282/2011

    le presunzioni documentali introdotte dal Regolamento UE 2018/1912 possono essere rifiutate dall’Ufficio

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1912

    nel caso concreto è ritenuto inapplicabile; in ogni caso introduce presunzioni e non un catalogo inderogabile di prove

  • art. 7, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per distinguere le operazioni intracomunitarie dalle ipotesi di abbandono del territorio doganale

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie occorre dimostrare che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito all’acquirente e che il bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro, uscendo fisicamente dallo Stato di cessione.
  • Il diritto unionale non impone un catalogo tipizzato di mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie: la prova può essere fornita anche mediante elementi documentali e indiziari diversi da quelli espressamente indicati dalle prassi o da regolamenti successivi, purché idonei a dimostrare i requisiti sostanziali.
  • Il Regolamento UE 2018/1912 non introduce, per il passato, un sistema esclusivo di prova né può essere invocato per rendere necessaria una specifica combinazione di documenti non prevista dalla disciplina applicabile.
  • In materia di operazioni intracomunitarie, documenti come fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, elenchi Intrastat e dichiarazioni dei clienti possono concorrere, in un apprezzamento unitario, a dimostrare la reale fuoriuscita della merce dal territorio nazionale e la natura intracomunitaria dell’operazione.
  • La censura che investe l’idoneità degli elementi probatori va distinta dalla richiesta di nuova valutazione del merito: è scrutinabile in cassazione la corretta ripartizione dell’onere della prova, non la rivalutazione del compendio istruttorio se il giudice di merito ha applicato correttamente i principi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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