Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo estinto il reato per prescrizione il 30/05/2023 (data di spirare del termine comprensivo delle sospensioni), annullando senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la questione di prescrizione può essere proposta in Cassazione anche se non sollevata davanti al giudice d'appello
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Costa impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato condannato per tentata concussione (artt. 56, 317 c.p.), deducendo la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.: la condotta si era protratta fino al 25/02/2013 e il termine massimo di prescrizione, dieci anni, era quindi decorso già al momento della pronuncia d'appello, tenuto conto delle sospensioni del decorso intervenute durante il processo
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Disciplina la punibilità del tentativo; utilizzato per l'imputazione di tentata concussione in combinato con l'art. 317 c.p. per la determinazione della fattispecie
art. 317 c.p.
Norma sulla concussione; integrata con l'art. 56 c.p. per qualificare il reato come tentato
art. 157 c.p.
Stabilisce il termine della prescrizione: applicando la formulazione vigente all'epoca dei fatti il termine massimo è risultato di dieci anni a partire dall'ultima condotta (25/02/2013)
art. 161 c.p.
Rilevante per il calcolo del termine di prescrizione e delle modalità di suo decorso, in combinazione con l'art. 157
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Consente il motivo di ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione relativi all'estinzione del reato; la Corte ricorda che la prescrizione può essere dedotta in cassazione anche se non richiesta in sede di merito
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266819
Precedente delle Sezioni Unite citato per confermare l'ammissibilità della deduzione in Cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se non rilevata dal giudice di merito
Massime di principio
- La prescrizione si calcola a partire dall'ultima condotta accertata: nella contestazione per reati continuati o protrattisi, va presa la data dell'ultima azione
- I periodi di sospensione del decorso della prescrizione (per esempio per rinvii del processo richiesti dalla difesa) si aggiungono al termine e possono far slittare la data di estinzione del reato
- La prescrizione può essere rilevata e costituire motivo di cassazione anche se non è stata espressamente richiesta davanti al giudice d'appello (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
- Se la Cassazione accerta che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata, deve annullare senza rinvio
- In situazioni analoghe conviene documentare e computare con precisione le sospensioni del decorso prescrizionale e, ove possibile, sollevare tempestivamente la questione ai fini della estinzione del reato
- Nel caso di reati tentati, occorre combinare le norme sul tentativo con quelle sulla fattispecie sostanziale per determinare correttamente il termine prescrizionale
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