Ordinanza n. 425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 609 del 2 luglio 2025, della quale è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a procedura universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante principale ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né il contenuto specifico della controversia originaria; dà atto soltanto della costituzione dell'Università e della proposizione di un ricorso incidentale da parte della controinteressata. La domanda cautelare è stata motivata dall'esigenza di evitare che l'esecutività della sentenza determinasse una concatenazione di attività amministrative potenzialmente pregiudizievoli per l'appellante e per l'interesse pubblico, prima della definizione del giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ex art. 98 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero gli approfondimenti propri della fase di merito e che l'immediata efficacia della sentenza potesse comportare attività amministrative inutili o gravemente pregiudizievoli qualora l'appello fosse successivamente accolto. Ha escluso, invece, un pregiudizio grave e irreparabile per la controinteressata, poiché, in caso di integrale accoglimento del suo ricorso di primo grado, sarebbe rimasto integro il diritto a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della l. n. 240/2010. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello; nel caso concreto la misura è stata accordata in ragione della necessità di approfondimenti nel merito, del rischio di attività amministrative pregiudizievoli o inutili e dell'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la controinteressata.
art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010
È richiamato quale fonte del diritto della controinteressata a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato, diritto ritenuto non compromesso dalla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta quando le questioni dedotte richiedano il più approfondito esame proprio della fase di merito e l'esecuzione immediata possa avviare una sequenza di attività amministrative suscettibili di risultare inutili o gravemente pregiudizievoli in caso di successiva riforma della sentenza.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile a carico della parte vittoriosa in primo grado può essere escluso quando la sospensione della sentenza non le precluda definitivamente la possibilità di conseguire, in caso di conferma o accoglimento della propria pretesa, lo svolgimento delle funzioni o il bene della vita controverso.
- La tutela cautelare in appello può essere accordata anche per preservare l'interesse pubblico a evitare l'inutile dispendio di attività amministrative conseguenti all'esecuzione di una sentenza ancora soggetta a verifica nel giudizio di merito.
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