Corte di giustizia, Sentenza C-574/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 marzo 2023. — QT contro 02 Czech Republic a. s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Estinzione del contratto di agenzia – Diritto dell’agente commerciale a un’indennità – Presupposti per la concessione – Indennità equa – Valutazione – Nozione di “provvigioni che l’agente commerciale perde” – Provvigioni su operazioni future – Nuovi clienti che l’agente commerciale ha procurato – Clienti esistenti con i quali l’agente commerciale ha sensibilmente sviluppato gli affari – Provvigioni una tantum. — Causa C-574/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di "provvigioni che l’agente commerciale perde" ai fini dell’indennità di cessazione del contratto. Tali provvigioni comprendono anche quelle ipotetiche su affari che il preponente realizza dopo la risoluzione con la clientela acquisita o sviluppata dall’agente. La presenza di provvigioni una tantum non impedisce di includere tali importi nel calcolo dell’indennità, salvo verifica concreta del giudice nazionale sulla natura di tali remunerazioni.
Indennità dell’agente commerciale alla cessazione del contratto: nel calcolo vanno incluse anche le provvigioni ipotetiche su operazioni future con clientela procurata o sviluppata dall’agente, e le provvigioni una tantum non escludono tale diritto
La questione giuridica
Se l’espressione "provvigioni che l’agente commerciale perde" di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653 comprenda anche le provvigioni che l’agente avrebbe percepito se il contratto fosse proseguito, relative a operazioni concluse dopo la cessazione con nuovi clienti procurati o con clienti esistenti con cui ha sensibilmente sviluppato gli affari; e, in caso affermativo, se tale conclusione valga anche quando il contratto prevedeva provvigioni una tantum.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare l’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del contratto, si devono prendere in considerazione anche le provvigioni che egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito, quando tali provvigioni sarebbero derivate da operazioni concluse dopo la cessazione con i nuovi clienti procurati o con i clienti esistenti con i quali abbia sensibilmente sviluppato gli affari. Il fatto che l’agente sia stato remunerato mediante provvigioni una tantum non esclude tale considerazione né, di per sé, il diritto all’indennità, se tali remunerazioni forfettarie non coprono il plusvalore post-contrattuale generato dall’attività dell’agente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 86/653/CEE
- Articolo 1 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 6 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 7 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 8 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 17 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 18 della direttiva 86/653/CEE
- Articolo 19 della direttiva 86/653/CEE
Indennità dell’agente commerciale e provvigioni perse alla cessazione del contratto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE, in una controversia tra un agente commerciale e il preponente O2 Czech Republic a.s. Il nodo è il calcolo dell’indennità dovuta dopo la cessazione del contratto di agenzia, in particolare quando l’agente era remunerato con provvigioni una tantum.
Fatti e procedimento principale
QT aveva stipulato un contratto di agenzia commerciale con la società poi divenuta O2 Czech Republic a.s. Il rapporto, relativo all’offerta e vendita di servizi di telecomunicazioni e di prodotti collegati, è cessato il 31 marzo 2010. L’agente chiedeva un’indennità ex articolo 669, paragrafo 1, del codice di commercio ceco, norma di recepimento dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653.
I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo, in sostanza, che:
- non fosse dimostrato che il preponente continuasse a beneficiare di vantaggi sostanziali dopo la cessazione;
- le provvigioni una tantum già corrisposte all’agente esaurissero il rilievo economico dell’attività svolta;
- non vi fosse spazio per un’indennità equa ulteriormente dovuta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava se la nozione di "provvigioni che l’agente commerciale perde" ricomprenda anche le provvigioni che l’agente avrebbe incassato se il contratto fosse proseguito, relative ad affari conclusi dopo la cessazione con:
- nuovi clienti procurati al preponente prima della cessazione;
- clienti esistenti con i quali l’agente aveva sensibilmente sviluppato gli affari prima della cessazione.
Chiedeva inoltre se la risposta dovesse valere anche quando il contratto prevedeva provvigioni una tantum per ciascun contratto concluso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 86/653/CEE, soprattutto gli articoli 1, 6, 7, 8, 17, 18 e 19;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
La direttiva persegue l’armonizzazione dei rapporti tra agenti commerciali e preponenti e mira a tutelare l’agente, garantire la sicurezza delle operazioni commerciali e facilitare gli scambi tra Stati membri.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che l’articolo 17 della direttiva prevede un sistema di tutela post-contrattuale strutturato in tre fasi:
- accertamento dei vantaggi ancora in capo al preponente grazie alla clientela procurata o sviluppata dall’agente;
- verifica dell’equità dell’indennità, tenendo conto di tutte le circostanze, e in particolare delle provvigioni perse;
- applicazione del massimale annuale previsto dal paragrafo 2, lettera b).
Secondo la Corte, la formula "provvigioni che l’agente commerciale perde" non va limitata alle sole operazioni già concluse prima della cessazione. Essa include anche le provvigioni che l’agente avrebbe percepito se il contratto fosse continuato, per operazioni concluse dopo la cessazione con la clientela da lui acquisita o sviluppata. Tali provvigioni rappresentano infatti il riflesso economico dei vantaggi che il preponente continua a trarre dopo la cessazione dall’attività svolta dall’agente.
La Corte rafforza questa lettura con tre argomenti:
- il sistema dell’articolo 17 deve essere letto in coerenza con gli articoli 7 e 8, che disciplinano provvigioni maturate durante o subito dopo il contratto, mentre l’articolo 17 riguarda il plusvalore post-contrattuale;
- la relazione della Commissione sull’attuazione dell’articolo 17 conferma che l’indennità riflette il permanere dei vantaggi al preponente e il plusvalore generato dall’agente;
- l’obiettivo di tutela dell’agente e il carattere imperativo degli articoli 17-19 impongono un’interpretazione non restrittiva, evitando che il preponente conservi senza contropartita una parte rilevante dei risultati dell’attività dell’agente.
Quanto alle provvigioni una tantum, la Corte afferma che esse non escludono dal calcolo dell’indennità le provvigioni perse derivanti dagli affari post-cessazione con i clienti procurati o sviluppati dall’agente. Se tali remunerazioni forfettarie corrispondono al pagamento di ogni nuovo contratto concluso tramite l’intermediazione dell’agente, non coprono necessariamente il valore economico delle operazioni successive alla cessazione e non neutralizzano il diritto all’indennità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- le provvigioni ipotetiche che l’agente avrebbe percepito in caso di prosecuzione del contratto, relative ad affari conclusi dopo la cessazione con nuovi clienti procurati o con clienti sviluppati prima della cessazione, devono essere prese in considerazione nel calcolo dell’indennità ex articolo 17, paragrafo 2;
- il fatto che l’agente sia stato pagato con provvigioni una tantum non esclude tale presa in considerazione, quando tali provvigioni sono remunerazioni forfettarie per ciascun nuovo contratto concluso con tali clienti.
Principi affermati per la pratica
La sentenza conferma che l’indennità di cessazione del contratto di agenzia non si limita a compensare perdite provvigionali già maturate, ma deve includere anche il valore economico futuro generato dalla clientela procurata o sviluppata dall’agente. In pratica, il preponente non può sottrarsi all’indennità sostenendo di aver già pagato provvigioni una tantum, se il guadagno successivo deriva ancora dall’attività dell’agente e se il giudice nazionale accerta che tali remunerazioni non remuneravano integralmente quel plusvalore.
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