Corte di giustizia, Sentenza C-412/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023. — Dual Prod SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare. — Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della presunzione d’innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità. — Causa C-412/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due sospensioni successive dell’autorizzazione di un deposito fiscale nel settore delle accise, adottate in Romania nei confronti della Dual Prod SRL. Ha chiarito che la presunzione di innocenza impedisce di sospendere tale autorizzazione fino all’esito del processo penale solo perché la società è stata imputata, se la misura ha natura penale. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha precisato che il cumulo di due sanzioni penali per gli stessi fatti è possibile solo in presenza di rigorose condizioni legali, di coordinamento e di proporzionalità, da verificare dal giudice nazionale.
Accise: compatibilità con la Carta di una sospensione amministrativa dell’autorizzazione di deposito fiscale disposta in pendenza di procedimento penale e del cumulo di due sospensioni per gli stessi fatti.
La questione giuridica
Se l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, osti a una sospensione amministrativa dell’autorizzazione di deposito fiscale disposta fino all’esito del procedimento penale solo perché il titolare ha assunto lo status di imputato, e se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con la medesima disposizione della direttiva, osti al cumulo, per gli stessi fatti, di due sospensioni della stessa natura ma di durata diversa.
Principio di diritto
L’articolo 48, paragrafo 1, della Carta osta a che l’autorizzazione a operare come deposito fiscale sia sospesa, fino alla definizione del procedimento penale, solo perché il titolare è divenuto imputato, se e nella misura in cui la sospensione abbia natura penale. L’articolo 50 della Carta non vieta in assoluto il cumulo di due sanzioni penali per gli stessi fatti, purché il cumulo sia previsto dalla legge, riguardi procedimenti e sanzioni fondati su normative diverse e finalità complementari, sia disciplinato da regole chiare sul coordinamento e sulla prevedibilità, e rispetti il principio di proporzionalità, anche tenendo conto della prima sanzione irrogata; altrimenti, può ostare alla seconda sanzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 15, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 48, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 50, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sospensione dell’autorizzazione di deposito fiscale e cumulabilità di misure nel settore delle accise
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunalul Satu Mare, riguarda la compatibilità con la Carta di due provvedimenti amministrativi di sospensione dell’autorizzazione ad operare come deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa, adottati nei confronti della società Dual Prod SRL nell’ambito di un contesto anche penale. La Corte affronta, in particolare, la presunzione di innocenza e il principio del ne bis in idem nel quadro della direttiva 2008/118/CE.
Fatti e procedimento principale
La Dual Prod, società rumena operante nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche soggette ad accisa, è stata oggetto di perquisizione nei propri locali il 1o agosto 2018. A seguito di tale perquisizione è stato avviato un procedimento penale in rem per sospetti reati connessi alla normativa sulle accise.
L’autorità amministrativa competente ha poi sospeso l’autorizzazione di deposito fiscale della società in due momenti distinti:
- con decisione del 5 settembre 2018, per dodici mesi, sulla base dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario rumeno;
- successivamente, dopo che la società aveva acquisito lo status di imputato, fino all’esito definitivo del procedimento penale, sulla base dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del medesimo codice.
La sospensione iniziale è stata ridotta a otto mesi dal giudice nazionale adito dalla società. Contro la seconda sospensione è stato proposto il ricorso che ha dato origine al rinvio pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- il considerando 15, relativo alla necessità di controlli nei luoghi di produzione e detenzione;
- il considerando 16, sugli obblighi dei depositari autorizzati;
- l’articolo 15, paragrafo 2, che prevede che la fabbricazione, trasformazione e detenzione in regime di sospensione abbiano luogo in un deposito fiscale;
- l’articolo 16, paragrafo 1, che subordina apertura ed esercizio del deposito fiscale ad autorizzazione e consente alle autorità di stabilire condizioni per prevenire evasione e abusi.
Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte applica gli articoli 48, paragrafo 1, 50, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice rumeno chiede sostanzialmente:
- se la presunzione di innocenza impedisca di sospendere l’autorizzazione di deposito fiscale fino alla fine del processo penale solo perché il titolare è stato indagato o imputato;
- se il ne bis in idem osti a due sospensioni della stessa natura, irrogate per i medesimi fatti, ma con durata diversa.
Applicabilità della Carta
La Corte osserva che le misure contestate sono adottate nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2008/118/CE, la quale persegue anche obiettivi di prevenzione dell’evasione e degli abusi. Di conseguenza, lo Stato membro agisce nell’attuazione del diritto dell’Unione e deve rispettare la Carta.
Natura delle sospensioni: possibile qualificazione penale
Prima di esaminare i diritti invocati, la Corte ricorda i criteri per stabilire se una misura abbia natura penale ai fini della Carta:
- qualificazione giuridica nel diritto nazionale;
- natura dell’infrazione;
- grado di severità della sanzione.
La Corte rileva che, nel caso di specie, le misure non sembrano qualificate come penali dal diritto rumeno; tuttavia, ciò non è decisivo. Occorre verificare se abbiano finalità repressiva oltre che preventiva e se presentino un grado di severità sufficiente.
In proposito, la Corte osserva che:
- le sospensioni si inseriscono in un regime speciale di autorizzazione per operatori di accise;
- esse colpiscono una categoria ristretta di operatori economici e non il pubblico in generale;
- potrebbero avere finalità prevalentemente preventiva o cautelare, specie la seconda sospensione, che dura sino alla fine del procedimento penale;
- gli effetti economici sfavorevoli, da soli, non bastano a conferire natura penale, se risultano coerenti con la funzione preventiva della misura.
Prima questione: presunzione di innocenza
La Corte afferma che l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta tutela ogni persona dal essere trattata come colpevole prima che la colpevolezza sia stata accertata.
Se il giudice nazionale dovesse qualificare la sospensione come sanzione penale, allora la presunzione di innocenza osterebbe a un provvedimento amministrativo che sospenda l’autorizzazione fino alla fine del processo penale solo perché il titolare è divenuto imputato, senza che vi sia una decisione definitiva di condanna.
La Corte conclude quindi che l’articolo 48, paragrafo 1, osta a una simile sospensione, qualora essa abbia natura penale.
Seconda questione: ne bis in idem
La Corte ribadisce che l’articolo 50 della Carta vieta il cumulo di procedimenti e sanzioni penali per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona.
Per verificare l’applicabilità del principio occorre accertare:
- l’esistenza di una decisione definitiva anteriore;
- l’identità dei fatti materiali.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che i due provvedimenti di sospensione siano legati ai medesimi fatti emersi durante la perquisizione. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se il primo provvedimento sia divenuto definitivo prima dell’adozione del secondo e se la prima decisione sia stata adottata dopo una valutazione nel merito.
La Corte aggiunge che, anche se vi è identità di fatti e una decisione definitiva anteriore, il cumulo potrebbe essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta solo se:
- è previsto dalla legge;
- non consente di perseguire e sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o per lo stesso obiettivo, ma solo nell’ambito di normative diverse;
- i procedimenti e le sanzioni perseguono finalità complementari;
- esistono regole chiare e precise sul coordinamento tra autorità, sulla prevedibilità del cumulo e sulla considerazione della prima sanzione;
- il complesso delle misure rispetta la proporzionalità.
La Corte sottolinea, inoltre, che nel fascicolo non emerge che l’autorità abbia tenuto conto della prima sospensione nel valutare la seconda. Ciò può incidere sulla proporzionalità della misura successiva.
Principio di proporzionalità
Anche nel caso in cui almeno una delle misure non avesse natura penale, la Corte ricorda che la seconda sospensione dovrebbe comunque rispettare il principio generale di proporzionalità. Una sospensione che continui a produrre effetti per tutto il procedimento penale, specie se quest’ultimo dura irragionevolmente a lungo, può incidere in modo sproporzionato sul diritto della persona giuridica di esercitare la propria attività economica.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta osta a che un’autorizzazione di deposito fiscale sia sospesa fino all’esito del procedimento penale solo perché il titolare è imputato, se la sospensione ha natura penale;
- l’articolo 50 della Carta non osta al cumulo di due sanzioni penali per gli stessi fatti solo a condizioni rigorose di legalità, complementarità, coordinamento e proporzionalità, che il giudice nazionale deve verificare.
Indicazioni operative per il professionista
Per gli operatori del settore accise, la sentenza segnala che le misure amministrative incidenti sull’autorizzazione possono entrare nell’orbita della Carta quando sono adottate in attuazione del diritto UE. In presenza di provvedimenti con effetti afflittivi assimilabili a sanzioni penali, occorre valutare con attenzione sia la presunzione di innocenza sia la possibilità di cumulo con altri procedimenti, soprattutto alla luce delle esigenze di coordinamento, prevedibilità e proporzionalità.
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