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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-653/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2023. — Syndicat Uniclima contro Ministre de l'Intérieur. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione – Direttiva 2006/42/CE – Direttiva 2014/35/UE – Direttiva 2014/68/UE – “Marcatura CE” – Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive – Presupposti – Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico. — Causa C-653/21

Giurisprudenza europea62021CJ0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha chiarito i limiti del potere degli Stati membri di introdurre regole nazionali supplementari in presenza di armonizzazione UE e marcatura CE. Ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2014/68/UE una norma francese che subordinava l’esenzione da prescrizioni antincendio per talune attrezzature a pressione all’essere ermeticamente sigillate. Il fatto che la misura fosse giustificata da esigenze di sicurezza nelle strutture aperte al pubblico e collegata agli obiettivi ambientali del regolamento sui gas fluorurati non ha mutato la soluzione.

La Corte stabilisce che uno Stato membro non può imporre, per la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione recanti marcatura CE, requisiti di sicurezza supplementari non previsti dalla direttiva 2014/68/UE, anche se giustificati da esigenze antincendio nei locali aperti al pubblico.

La questione giuridica

Se le direttive 2006/42/CE, 2014/35/UE e soprattutto 2014/68/UE consentano agli Stati membri di imporre requisiti di sicurezza ulteriori rispetto ai requisiti essenziali armonizzati per macchine, materiale elettrico e attrezzature a pressione recanti marcatura CE; in particolare, se sia legittimo subordinare l’esenzione da requisiti nazionali antincendio alla condizione che le attrezzature siano ermeticamente sigillate, e se il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati possa giustificare tale disciplina.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, e con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per ragioni di sicurezza antincendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti non previsti dai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva, quando tali prodotti recano la marcatura CE. Gli Stati membri possono disciplinare le condizioni d’uso solo se non impongono modifiche delle attrezzature e non compromettono l’effetto utile dell’armonizzazione; il richiamo al regolamento n. 517/2014 non consente di aggirare tale limite.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 34 e 36 TFUE
  • Direttiva 2006/42/CE
  • Direttiva 2014/35/UE
  • Direttiva 2014/68/UE
  • Regolamento (UE) n. 517/2014

Limiti ai requisiti nazionali su attrezzature a pressione con marcatura CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in una controversia tra Syndicat Uniclima e il ministro dell’interno francese. Oggetto del giudizio è la compatibilità con il diritto UE di una disposizione nazionale in materia di sicurezza antincendio applicabile alle strutture aperte al pubblico, nella parte in cui impone requisiti ulteriori alle attrezzature che utilizzano refrigeranti infiammabili e che recano la marcatura CE.

Fatti e procedimento principale

Il decreto francese del 25 giugno 1980, come modificato nel 2019, contiene prescrizioni di sicurezza per l’uso di refrigeranti infiammabili nelle strutture aperte al pubblico. L’articolo CH 35, paragrafo 3, primo comma, esclude l’applicazione di tali prescrizioni alle attrezzature ermeticamente sigillate recanti marcatura CE. Il Syndicat Uniclima ha impugnato la norma sostenendo che la condizione dell’ermeticità introducesse un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalle direttive di armonizzazione e ostacolasse anche la libera circolazione delle merci.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, che disciplina progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio. Sono richiamati l’articolo 2, punto 31, sulla marcatura CE, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e le procedure di salvaguardia agli articoli 40 e 41. Sono inoltre menzionate le direttive 2006/42/CE e 2014/35/UE, ma la Corte chiarisce che le tre direttive non si applicano cumulativamente quando un prodotto rientra specificamente in una di esse. È infine evocato il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che le tre direttive, adottate sulla base dell’articolo 114 TFUE, perseguono l’armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato e di messa in servizio dei prodotti recanti marcatura CE, con duplice finalità: libera circolazione e tutela elevata della salute e della sicurezza.

Per le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alla direttiva 2014/68/UE, la marcatura CE attesta la conformità ai requisiti applicabili della normativa di armonizzazione. Di conseguenza, gli Stati membri non possono imporre, ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio, requisiti ulteriori rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.

La Corte riconosce che l’articolo 3, paragrafo 2, consente agli Stati membri di prescrivere requisiti ritenuti necessari per la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori, in occasione dell’uso delle attrezzature. Tuttavia, tale facoltà non può tradursi nell’introduzione di modifiche non contemplate dalla direttiva né in ostacoli alla libera circolazione. Nel caso di specie, la condizione dell’ermeticità delle attrezzature recanti marcatura CE non figura tra i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva e costituisce quindi un requisito supplementare incompatibile con l’armonizzazione.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sulla procedura di salvaguardia degli articoli 40 e 41 della direttiva, perché si tratta di un meccanismo successivo alla messa sul mercato e non di una base per introdurre ex ante una disciplina generale come quella nazionale censurata. Né il regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati può giustificare la misura, poiché esso riguarda la riduzione delle emissioni e condizioni di immissione in commercio di taluni prodotti, ma non disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, e con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE osta a una normativa nazionale che imponga, per ragioni di sicurezza antincendio nelle strutture aperte al pubblico, requisiti non previsti dai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili e recano marcatura CE.

Principio affermato

La marcatura CE, nell’ambito di una direttiva di armonizzazione completa come la direttiva 2014/68/UE, preclude agli Stati membri di subordinare la commercializzazione o la messa in servizio di prodotti conformi a requisiti tecnici aggiuntivi non previsti dal diritto UE, salvo misure che disciplinino l’uso senza imporre modifiche al prodotto e senza compromettere l’effetto utile dell’armonizzazione.

Come è indicizzato

Materiemacchine e attrezzature industrialiattrezzature a pressionemarchio ce e armonizzazione tecnicalibera circolazione delle mercisicurezza antincendio

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