Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-640/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 marzo 2023. — PV contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Molestie psicologiche – Pareri medici – Assenze ingiustificate – Retribuzione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 bis – Conflitto di interessi – Articolo 21 bis – Ordine manifestamente illegale – Articolo 23 – Rispetto delle leggi e dei regolamenti di polizia – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca. — Causa C-640/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di PV contro la sentenza del Tribunale che aveva già rigettato i suoi ricorsi in materia di molestie psicologiche, assenze ingiustificate, trattenute stipendiali, revoca dalle funzioni e risarcimento danni. La pronuncia chiarisce i limiti dell’impugnazione, la nozione di atti impugnabili e la portata degli articoli 11 bis, 21 bis, 23 e 59 dello Statuto dei funzionari. Viene inoltre ribadito che il diritto nazionale può essere rilevante nel contenzioso del personale solo nei casi espressamente previsti dallo Statuto e che molte censure erano irricevibili perché nuove o dirette contro motivazioni sovrabbondanti.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: legittimità di decisioni su molestie psicologiche, assenze ingiustificate, trattenute sullo stipendio e revoca di un funzionario, nonché portata degli articoli 11 bis, 21 bis, 23 e 59 dello Statuto

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto, snaturamenti dei fatti o vizi di motivazione nel respingere i ricorsi di PV contro atti della Commissione relativi a molestie psicologiche, valutazioni mediche, assenze ingiustificate, sospensione dello stipendio, trattenute, revoca dalle funzioni, ritiro della revoca e nuovi procedimenti disciplinari; in particolare, se gli articoli 11 bis, 21 bis, 23 e 59 dello Statuto consentano di invocare il diritto penale nazionale, il principio di eccezione di inadempimento e il principio fraus omnia corrumpit, nonché se taluni atti intermedi medici siano impugnabili.

Principio di diritto

La Corte respinge l’impugnazione: conferma che gli atti interni o preparatori, come le note di mancata comparizione del medico di fiducia, non sono in sé impugnabili; che, nel rapporto di lavoro dei funzionari, il diritto nazionale può rilevare solo nei limiti in cui lo Statuto lo richiama espressamente, come avviene per gli articoli 21 bis e 23, ma tali norme non consentono di contestare decisioni che non conseguono a un rifiuto di eseguire un ordine; e che, in impugnazione, non possono essere introdotti nuovi argomenti o nuove censure né ottenuto un riesame del fatto, salvo snaturamento manifesto. Gli errori di diritto isolati nella motivazione del Tribunale restano inoperanti quando il dispositivo è comunque corretto per altre ragioni, sicché il rigetto dei ricorsi è confermato e PV è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 23 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 5, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 67, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 72 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione in materia di funzione pubblica: molestie psicologiche, assenze ingiustificate e revoca di un funzionario

La Corte di giustizia, Prima Sezione, statuisce su un’impugnazione proposta da PV contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto due ricorsi connessi relativi a numerosi atti della Commissione europea in materia disciplinare, retributiva e di assistenza per asserite molestie psicologiche. La controversia riguarda l’applicazione dello Statuto dei funzionari, in particolare degli articoli 11 bis, 12 bis, 21 bis, 23, 24, 25 e 59.

Fatti e procedimento principale

PV, funzionario della Commissione, aveva presentato varie domande di assistenza per lamentate molestie psicologiche e aveva contestato diversi pareri medici, note di mancata comparizione, trattenute sullo stipendio, sospensioni della retribuzione, decisioni di revoca dalle funzioni e atti connessi a procedimenti disciplinari. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, aveva respinto i ricorsi T‑786/16 e T‑224/18, dichiarando in parte irricevibili alcune domande e rigettando nel merito le altre, anche sul piano risarcitorio.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama, tra l’altro:

  • l’articolo 270 TFUE, sulla competenza della Corte nelle controversie tra Unione e agenti;
  • gli articoli 11 bis, 12 bis, 21 bis, 23, 24, 25 e 59 dello Statuto;
  • l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto;
  • l’articolo 6, paragrafo 5, dell’allegato IX dello Statuto;
  • gli articoli 41 e 15 della Carta;
  • gli articoli 256 e 263 TFUE, oltre agli articoli 58, 168 e 169 del regolamento di procedura della Corte.

Esame del primo motivo: diritto nazionale, atti istruttori e articoli 21 bis e 23 dello Statuto

PV sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso la rilevanza del diritto penale belga e avesse ignorato ordinanze istruttorie penali che, a suo dire, dimostravano molestie e falsi ideologici. La Corte precisa che l’articolo 270 TFUE non implica che il rapporto di lavoro sia disciplinato esclusivamente dallo Statuto; al contrario, alcune disposizioni statutarie richiamano il diritto nazionale, e l’articolo 23 impone ai funzionari di osservare anche le leggi e i regolamenti di polizia dello Stato membro di sede, incluso il diritto penale. Tuttavia, la censura è respinta perché l’articolo 21 bis consente il rifiuto di eseguire un ordine manifestamente illegale, ma nessuna delle decisioni contestate derivava da un rifiuto di obbedienza a un ordine. Inoltre, le ordinanze penali richiamate non costituivano di per sé prova definitiva dei fatti allegati. Le censure relative al principio fraus omnia corrumpit sono in parte irricevibili, perché nuove rispetto al primo grado, e in parte infondate o inoperanti.

Esame del secondo motivo: pretesa interferenza nei procedimenti penali e conflitto di interessi

PV lamentava un presunto sabotaggio dei procedimenti penali in Belgio da parte della Commissione, nonché un conflitto di interessi dei membri dell’APN. La Corte rileva che dinanzi al Tribunale tali censure erano state formulate in termini molto più limitati; pertanto, le nuove allegazioni sono irricevibili. Quanto al conflitto di interessi, la Corte osserva che il ragionamento del Tribunale riguardava un procedimento disciplinare dichiarato irricevibile e una decisione di revoca non oggetto delle conclusioni di primo grado, sicché la censura è inoperante.

Esame del terzo motivo: fraus omnia corrumpit e obbligo di motivazione

PV contestava al Tribunale di non aver applicato il principio fraus omnia corrumpit al procedimento disciplinare CMS 17/025 e ad altri atti stipendiali. La Corte respinge il motivo perché tale principio era stato dedotto in primo grado solo in relazione al procedimento disciplinare, che il Tribunale aveva già dichiarato irricevibile. Per il resto, la censura introduceva argomenti nuovi o contestava il mancato esame di questioni non più rilevanti nel giudizio di impugnazione.

Esame del quinto motivo: atti medici, impugnabilità e articolo 59 dello Statuto

La Corte conferma che le note di mancata comparizione del medico di fiducia sono atti intermedi, privi di effetti giuridici autonomi, e quindi non impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tali note possono essere contestate, se del caso, solo insieme alle decisioni finali adottate sulla loro base. Ne consegue che le censure fondate sull’articolo 59, paragrafo 1, quinto comma, dello Statuto sono inoperanti rispetto a tali note. Anche le ulteriori doglianze sul contenuto dei certificati medici, sull’assenza di elenco di medici indipendenti e sull’asserita istruzione data al medico di fiducia sono in parte irricevibili perché nuove, e in parte infondate perché mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

Esame del sesto motivo: eccezione di inadempimento di diritto belga

PV invocava il principio belga dell’eccezione di inadempimento per giustificare il proprio comportamento. La Corte conferma che tale principio, di origine civile nazionale, non si applica ai rapporti statutari tra funzionario e istituzione dell’Unione, salvo espresso richiamo del diritto dell’Unione, che qui non esiste. Gli eventuali errori del Tribunale sulla cronologia degli eventi sono comunque inoperanti, perché non incidono sulla soluzione di diritto.

Esame del settimo motivo: debiti, compensazione e motivazione

La Corte ritiene non manifestamente inesatta la constatazione del Tribunale sull’importo del debito indicato nella lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016, che menzionava EUR 42.704,74. Le contestazioni sul carattere fraudolento della tabella allegata e sulla violazione dei diritti della difesa erano nuove e quindi irricevibili. Anche qui il principio fraus omnia corrumpit è respinto per le ragioni già indicate.

Esame del quarto motivo: molestie psicologiche e diritti fondamentali

PV sosteneva che il Tribunale avesse snaturato numerosi elementi di fatto nel negare l’esistenza di molestie psicologiche. La Corte respinge i diversi profili di censura, osservando che alcune affermazioni miravano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove, altre erano troppo generiche, altre ancora riguardavano elementi di motivazione sovrabbondanti. Le doglianze fondate sugli articoli 1, 3, 4 e 31 della Carta, nonché sugli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto, sono dichiarate irricevibili perché non sufficientemente precise. Anche la censura relativa all’articolo 41 della Carta è nuova e quindi irricevibile.

Esame dell’ottavo e del nono motivo: ritiro della revoca e reintegrazione

La Corte conferma che il ritiro della decisione di revoca del 26 luglio 2016 fa venir meno i suoi effetti, sicché PV tornava a essere un funzionario a pieno titolo con i relativi diritti e obblighi. La circostanza che egli avesse nel frattempo un altro rapporto di lavoro non impediva, in diritto, la reintegrazione. Le censure sulla mancata menzione di un reclamo contro la successiva revoca del 21 ottobre 2019 sono irricevibili o infondate.

Esame del decimo motivo: divieto di statuire ultra petita

La Corte respinge la doglianza perché il Tribunale ha semplicemente rigettato i ricorsi; non ha dunque pronunciato alcun annullamento ultra petita. Le frasi contestate sono comunque parte di una motivazione sovrabbondante e non incidono sul dispositivo.

Decisione e principi affermati

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna PV alle spese della Commissione. La pronuncia ribadisce tre punti pratici di rilievo: il giudice dell’Unione non riesamina liberamente i fatti in impugnazione; gli atti intermedi privi di effetti giuridici autonomi non sono impugnabili; nel contenzioso del personale, il diritto nazionale può incidere solo nei limiti in cui lo Statuto lo richiama espressamente, mentre censure nuove o dirette contro motivazioni sovrabbondanti sono irricevibili o inoperanti.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeamolestie psicologichecontenzioso disciplinareretribuzione e assenze ingiustificateimpugnazione e ricevibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.