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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-365/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023. — Procedimento penale a carico di MR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Oberlandesgericht Bamberg. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio. — Causa C-365/21

Giurisprudenza europea62021CJ0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la validità dell’eccezione al ne bis in idem prevista dalla CAAS per i reati contro la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato membro. Ha poi chiarito che una dichiarazione nazionale può coprire anche la partecipazione a un’organizzazione criminale dedita solo a reati contro il patrimonio, ma solo se il procedimento mira davvero a reprimere un pregiudizio diretto alla sicurezza o ad altri interessi essenziali dello Stato.

Validità dell’eccezione al ne bis in idem prevista dall’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS e sua applicazione a una dichiarazione nazionale tedesca relativa all’organizzazione criminale.

La questione giuridica

Se l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS, che consente a uno Stato membro di derogare al principio del ne bis in idem per reati contro la sicurezza o altri interessi essenziali, sia valido alla luce dell’articolo 50 della Carta; e, in caso affermativo, se tale disposizione osti all’interpretazione della dichiarazione tedesca che include il reato di costituzione di un’organizzazione criminale anche quando l’organizzazione abbia commesso solo reati contro il patrimonio e non persegua finalità politiche, ideologiche, religiose o filosofiche.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS è valido alla luce dell’articolo 50 della Carta, poiché la deroga al ne bis in idem è prevista dalla legge, rispetta il contenuto essenziale del diritto, persegue un obiettivo di interesse generale e non eccede quanto necessario, in quanto circoscritta ai reati che ledono direttamente la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato membro e accompagnata dalle garanzie degli articoli 55, paragrafo 2, e 56 CAAS. Ha inoltre stabilito che tale disposizione non osta, in linea di principio, all’interpretazione della dichiarazione tedesca che include il reato di organizzazione criminale, anche se l’associazione commette solo reati contro il patrimonio, purché il nuovo procedimento sia effettivamente volto a reprimere pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi essenziali della Germania; spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, tali pregiudizi esistano e se i fatti siano realmente riconducibili alla stessa condotta già giudicata all’estero.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), articoli 54, 55 e 56
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione quadro 2008/841/GAI, articoli 2 e 3
  • Articolo 129 StGB
  • Articolo 129b StGB

Validità dell’eccezione al ne bis in idem per reati contro la sicurezza dello Stato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Bamberg in un procedimento penale a carico di MR, imputato in Germania per costituzione di un’organizzazione criminale e truffa in materia di investimenti finanziari. Il giudice tedesco chiedeva se l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS fosse valido alla luce dell’articolo 50 della Carta e come dovesse essere interpretata la dichiarazione tedesca resa al momento della ratifica della CAAS.

Contesto fattuale e procedimento principale

MR era già stato condannato definitivamente in Austria dal Landesgericht Wien per truffa aggravata nell’esercizio di un’attività commerciale e riciclaggio di denaro. Successivamente era stato colpito da un mandato d’arresto europeo emesso in Germania per condotte riconducibili a un sistema fraudolento transnazionale, nel quale avrebbe avuto un ruolo apicale. Il giudice del rinvio dubitava, da un lato, che il nuovo procedimento riguardasse fatti diversi da quelli già giudicati in Austria e, dall’altro, che potesse applicarsi l’eccezione tedesca al ne bis in idem per il reato di organizzazione criminale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 54 CAAS, che sancisce il principio del ne bis in idem;
  • l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS, che consente a una Parte contraente di dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali;
  • l’articolo 55, paragrafo 2, CAAS, che impone di precisare le categorie di reati;
  • l’articolo 56 CAAS, relativo al computo delle pene già scontate;
  • l’articolo 50 della Carta, che tutela il ne bis in idem;
  • l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sui limiti ai diritti fondamentali;
  • la decisione quadro 2008/841/GAI, in particolare gli articoli 2 e 3 sulla criminalità organizzata.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

In via preliminare, la Corte ricorda che l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 CAAS tutelano il principio del ne bis in idem, applicabile solo in presenza di una decisione definitiva anteriore e dell’identità dei fatti materiali. Precisa inoltre che la qualificazione giuridica nazionale e l’interesse giuridico tutelato non sono decisivi: conta l’identità delle circostanze concrete, inscindibilmente collegate nel tempo e nello spazio.

Sul piano della validità, la Corte afferma che la deroga dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS costituisce una limitazione del diritto dell’articolo 50 della Carta, ma essa è conforme all’articolo 52, paragrafo 1, perché:

  • è prevista dalla legge;
  • non incide sul contenuto essenziale del diritto, in quanto consente un nuovo procedimento solo per finalità diverse, cioè la repressione di pregiudizi diretti alla sicurezza o ad altri interessi essenziali dello Stato membro;
  • persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione;
  • è proporzionata, poiché è circoscritta a ipotesi limitate e accompagnata da garanzie ulteriori, tra cui la necessità di una dichiarazione specifica ex articolo 55, paragrafo 2, e il meccanismo di computo delle pene ex articolo 56.

Ne consegue che dall’esame della prima questione non emerge alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla dichiarazione tedesca che include il reato di cui all’articolo 129 StGB, la Corte chiarisce che i procedimenti instaurati in deroga al ne bis in idem possono avere come scopo soltanto la repressione di pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi essenziali dello Stato membro. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se la dichiarazione possa essere interpretata in modo conforme a tale requisito.

La Corte osserva che non solo i reati “tipicamente” diretti contro la sicurezza dello Stato, come lo spionaggio o il tradimento, possono rientrare nell’eccezione, ma anche altri reati, se le circostanze del caso dimostrano che il procedimento mira a reprimere un pregiudizio diretto allo Stato membro. Tuttavia, non tutte le organizzazioni criminali producono automaticamente un simile pregiudizio. Nel caso di un’associazione dedita esclusivamente a reati contro il patrimonio, è necessario verificare se, per gravità e caratteristiche, la sua attività abbia colpito direttamente lo Stato membro interessato.

Nel caso concreto, la Corte rileva che, pur essendo gravi i danni patrimoniali alle vittime, non appare che l’organizzazione abbia arrecato un pregiudizio diretto alla Repubblica federale di Germania; la verifica finale spetta comunque al giudice del rinvio. Pertanto, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS non osta, in astratto, all’interpretazione della dichiarazione tedesca, ma tale applicazione è ammessa solo se il procedimento mira effettivamente a sanzionare un pregiudizio alla sicurezza o ad altri interessi essenziali dello Stato membro.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS non è inficiata alla luce dell’articolo 50 della Carta;
  • la disposizione, letta insieme agli articoli 50 e 52, paragrafo 1, della Carta, non impedisce l’interpretazione della dichiarazione tedesca nel senso indicato, purché il procedimento persegua davvero la repressione di pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi essenziali della Germania.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che il ne bis in idem nello spazio Schengen non è assoluto: una dichiarazione nazionale ex articolo 55 CAAS può operare, ma solo entro un perimetro rigoroso e finalizzato alla tutela di interessi statali qualificati. In concreto, il giudice nazionale deve verificare sia l’identità dei fatti sia la funzione effettiva del nuovo procedimento, evitando un uso estensivo dell’eccezione per reati patrimoniali transnazionali non realmente incidenti sulla sicurezza o sugli interessi essenziali dello Stato.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalene bis in idemschengencriminalità organizzatamandato d’arresto europeo

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