Corte di giustizia, Sentenza C-514/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023. — LU e PH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Violazione – Conseguenze. — Cause riunite C-514/21 e C-515/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei casi di mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena sospesa poi divenuta esecutiva, rileva ai fini dell'articolo 4 bis la seconda condanna penale in contumacia se essa è stata decisiva per l'emissione del mandato. La decisione che revoca la sospensione della pena non è invece una "decisione" ai sensi di tale disposizione. La Corte ha inoltre escluso che l'autorità di esecuzione possa rifiutare o subordinare la consegna per il solo fatto che la revoca della sospensione sia avvenuta in assenza dell'interessato.
Mandato d'arresto europeo: quando una condanna in contumacia collegata alla revoca della sospensione della pena integra la "decisione" rilevante ai fini dell'articolo 4 bis e se l'esecuzione possa essere rifiutata o subordinata a un nuovo processo.
La questione giuridica
Nei casi in cui una pena detentiva inizialmente sospesa divenga esecutiva per effetto di una successiva condanna penale pronunciata in contumacia, occorre stabilire: 1) se la seconda condanna o la decisione che revoca la sospensione rientrino nel "processo terminato con la decisione" di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584; 2) se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa verificare la conformità di quel procedimento all'articolo 6 CEDU e agli articoli 47 e 48 della Carta; 3) se, in caso di violazione, possa rifiutare la consegna o subordinarl a garanzia di nuovo processo/ricorso, e se serva una lesione del contenuto essenziale dei diritti di difesa.
Principio di diritto
Quando una pena sospesa viene poi resa esecutiva a seguito di una seconda condanna penale pronunciata in contumacia, è quest'ultima condanna, se determinante per l'emissione del mandato d'arresto europeo, a costituire la "decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1; invece, la decisione di revoca della sospensione non vi rientra. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna solo se, rispetto a quella seconda condanna, il mandato non indica una delle situazioni di tutela previste dall'articolo 4 bis, lettere da a) a d); non può invece rifiutare la consegna né imporre come condizione il diritto a un nuovo processo o a un appello per censurare la mera decisione di revoca della sospensione, salvo l'eccezionale controllo ex articolo 1, paragrafo 3, in presenza di un rischio reale di violazione sistemica del diritto a un equo processo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 CEDU
- Articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Mandato d'arresto europeo e revoca della sospensione per effetto di una seconda condanna in contumacia
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali della Court of Appeal irlandese nell'ambito dell'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi contro LU e PH per l'esecuzione di pene detentive nei rispettivi Stati membri emittenti. La Corte è chiamata a delimitare la nozione di "processo terminato con la decisione" di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nonché i poteri dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando la pena da eseguire diventa operativa in seguito a una decisione adottata in contumacia.
Fatti e procedimento principale
Nel caso LU, una prima condanna a pena detentiva sospesa era stata seguita da una seconda condanna per un ulteriore reato, pronunciata in contumacia; tale seconda condanna aveva condotto alla revoca della sospensione della prima pena e all'emissione di un secondo mandato d'arresto europeo. Nel caso PH, una pena detentiva sospesa condizionalmente era divenuta esecutiva dopo una seconda condanna, anch'essa pronunciata senza la presenza dell'interessato, e anche in quel caso era stato emesso un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione della pena originaria.
La Court of Appeal osservava che i procedimenti relativi alla seconda condanna sembravano essere stati svolti in violazione dell'articolo 6 CEDU e degli articoli 47 e 48 della Carta, e si chiedeva se ciò consentisse o imponesse di rifiutare la consegna, oppure di subordinare la consegna alla garanzia di un nuovo processo o di un ricorso in appello nello Stato emittente.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la seconda condanna in contumacia o la decisione di revoca della sospensione facciano parte del "processo terminato con la decisione" ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1;
- se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa controllare la conformità di quel procedimento all'articolo 6 CEDU e ai diritti della Carta;
- se, in caso di violazione, possa rifiutare la consegna o pretendere la garanzia di un nuovo processo o di un ricorso in appello;
- se sia necessario che la violazione incida sul contenuto essenziale dei diritti fondamentali invocati.
Normativa rilevante
La Corte richiama la decisione quadro 2002/584, in particolare:
- l'articolo 1, che sancisce il principio del riconoscimento reciproco e il rispetto dei diritti fondamentali;
- gli articoli 3, 4 e 5, che elencano tassativamente i motivi di non esecuzione e le condizioni di esecuzione;
- l'articolo 4 bis, paragrafo 1, relativo ai mandati emessi per l'esecuzione di pene pronunciate in assenza dell'interessato;
- l'articolo 8, sui requisiti di contenuto del mandato;
- l'articolo 15, sulle informazioni complementari. Sono richiamati inoltre la decisione quadro 2009/299, l'articolo 6 CEDU e gli articoli 47 e 48 della Carta.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "decisione"
La Corte ribadisce che l'articolo 4 bis va interpretato restrittivamente perché costituisce un'eccezione all'obbligo di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La nozione di "processo terminato con la decisione" designa il procedimento che ha portato alla decisione giudiziaria che ha definitivamente condannato la persona ricercata.
In linea con la giurisprudenza precedente, una decisione relativa alla mera esecuzione o applicazione della pena non rientra in tale nozione, salvo che incida sulla dichiarazione di colpevolezza o modifichi la natura o il quantum della pena, e purché l'autorità che la adotta disponga di un margine di discrezionalità in tal senso. La Corte precisa però che la revoca della sospensione per violazione di una condizione oggettiva, come la commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova, non rientra nell'articolo 4 bis perché non modifica la pena originaria.
La condanna in contumacia come elemento determinante del mandato
La Corte osserva che, nei casi di specie, la seconda condanna penale pronunciata in contumacia è stata determinante: senza di essa la sospensione della prima pena non sarebbe stata revocata e il mandato d'arresto europeo non sarebbe stato emesso. Per questo motivo, tale seconda condanna costituisce una "decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, letta alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta.
La Corte sottolinea che il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo è un elemento essenziale del diritto a un equo processo, ma richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui le procedure relative alle modalità di esecuzione della pena non rientrano, di regola, nell'articolo 6 CEDU, salvo che comportino una ridefinizione della pena inizialmente inflitta.
Conseguenze per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione
Quanto alla seconda e terza questione, la Corte afferma che, se il mandato d'arresto europeo contiene una delle indicazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), relative alle garanzie in caso di processo in absentia, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare la consegna con riferimento a quella condanna. Se invece tali indicazioni mancano, l'autorità può rifiutare l'esecuzione del mandato ai sensi dell'articolo 4 bis.
La Corte esclude però che l'autorità di esecuzione possa subordinare la consegna alla garanzia di un nuovo processo o di un ricorso in appello, perché tale condizione non figura tra quelle tassativamente previste dall'articolo 5 della decisione quadro. Resta ferma la possibilità per l'autorità di richiedere informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 15, al fine di verificare se lo Stato emittente assicuri una tutela conforme all'articolo 4 bis.
Decisione sulla revoca della sospensione
La Corte chiarisce infine che la decisione che revoca la sospensione dell'esecuzione della pena non rientra nell'ambito dell'articolo 4 bis. Di conseguenza, la sola circostanza che tale revoca sia stata adottata in contumacia non può fondare il rifiuto di consegna, né ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione quadro, né imponendo come condizione il diritto a un nuovo processo. Solo in via eccezionale potrebbe operare l'articolo 1, paragrafo 3, qualora il giudice di esecuzione accerti, sulla base di elementi concreti, un rischio reale di violazione sistemica del diritto a un equo processo nello Stato emittente.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la seconda condanna penale pronunciata in contumacia, se determinante per l'emissione del mandato d'arresto europeo, costituisce una "decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1;
- la decisione che revoca la sospensione della pena non costituisce una tale "decisione";
- l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna per la seconda condanna in absentia solo nei limiti dell'articolo 4 bis, se il mandato non contiene le indicazioni ivi previste;
- la decisione quadro osta a che la consegna sia rifiutata o subordinata alla garanzia di un nuovo processo o di un ricorso in appello per contestare la revoca della sospensione o la seconda condanna determinante per il mandato.
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