Corte di giustizia, Sentenza C-662/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 marzo 2023. — Causa promossa da Booky.fi Oy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità. — Causa C-662/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l’obbligo finlandese di nuova classificazione ed etichettatura dei supporti audiovisivi venduti on-line come misura di effetto equivalente ex articolo 34 TFUE, ma ne ha ritenuto possibile la giustificazione alla luce della tutela dei minori ai sensi dell’articolo 36 TFUE. Ha precisato che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità quanto al livello di protezione e che non devono riconoscere automaticamente le classificazioni effettuate in altri Stati membri. La misura è compatibile con il diritto UE se, verificata dal giudice nazionale, risulta coerente, proporzionata e non eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito.
Libera circolazione delle merci e tutela dei minori: compatibilità con gli articoli 34 e 36 TFUE dell’obbligo finlandese di nuova classificazione ed etichettatura, per la vendita on-line, di supporti audiovisivi già classificati in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se gli articoli 34 e 36 TFUE ostino a una normativa nazionale che impone, per i programmi audiovisivi registrati su supporto fisico venduti in un negozio on-line, una preventiva procedura di controllo, classificazione per età ed etichettatura secondo il diritto nazionale anche quando i medesimi programmi siano già stati classificati ed etichettati in un altro Stato membro; e, in subordine, se rilevino la mancata previsione di deroghe per acquirenti maggiorenni e il fatto che la disciplina si applichi solo ad alcuni operatori collegati allo Stato membro.
Principio di diritto
Gli articoli 34 e 36 TFUE non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che imponga ai programmi audiovisivi su supporto fisico venduti on-line una nuova classificazione ed etichettatura secondo le regole dello Stato membro di commercializzazione, anche se già assoggettati a misure analoghe in un altro Stato membro, purché la misura sia idonea a garantire la tutela dei minori e non ecceda quanto necessario. Non è decisiva né l’assenza di deroghe per gli acquirenti maggiorenni né il fatto che parte delle vendite transfrontaliere resti fuori dall’ambito applicativo, se ciò non compromette l’obiettivo di tutela.
Norme richiamate
- Articoli 34 e 36 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 24, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2010/13/UE
- Articolo 17, lettera e), Convenzione sui diritti del fanciullo
Obbligo finlandese di nuova classificazione ed etichettatura dei programmi audiovisivi venduti on-line
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nell’ambito della controversia tra Booky.fi Oy e il Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). La questione verteva sulla compatibilità con gli articoli 34 e 36 TFUE della normativa finlandese che impone, per i programmi audiovisivi su supporto fisico commercializzati tramite negozio on-line, una nuova classificazione per età e un’etichettatura secondo il diritto finlandese, anche se il contenuto è già stato classificato in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Booky.fi vendeva on-line DVD e Blu-ray contenenti programmi audiovisivi. A seguito di un controllo, il KAVI aveva riscontrato che le informazioni obbligatorie sulla soglia d’età e sul contenuto non erano indicate secondo la legge finlandese e aveva ordinato di inserirle nelle informazioni di vendita. Il giudice di primo grado aveva confermato tale impostazione, ritenendo che la messa in vendita on-line costituisse "fornitura" di programmi audiovisivi ai sensi della legge nazionale.
Nel ricorso per cassazione amministrativa, Booky.fi sosteneva che l’obbligo di nuova classificazione ed etichettatura fosse una misura equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione, vietata dall’articolo 34 TFUE, soprattutto perché i supporti erano già stati classificati in un altro Stato membro. La società aggiungeva che la disciplina era sproporzionata e che sarebbe bastato applicarla solo ai supporti effettivamente importati in Finlandia.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:
- gli articoli 34 e 36 TFUE, in tema di libera circolazione delle merci e giustificazioni per motivi di tutela della salute e della vita delle persone, qui declinati nella tutela dei minori;
- l’articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- il considerando 59 e il considerando 104 della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi;
- l’articolo 17, lettera e), della Convenzione sui diritti del fanciullo.
La normativa finlandese impone, in linea di principio, classificazione ed etichettatura dei programmi audiovisivi in funzione dell’età, prevede alcune deroghe limitate per determinate categorie di contenuti e consente al KAVI di approvare la classificazione effettuata in altri Stati membri, ma solo nei casi previsti dal diritto nazionale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 34 e 36 TFUE ostino a una disciplina nazionale che:
- richiede una nuova classificazione ed etichettatura secondo il diritto finlandese di supporti audiovisivi già classificati in un altro Stato membro, quando siano messi in vendita in un negozio on-line;
- non prevede una deroga quando l’acquirente è certamente maggiorenne;
- si applica solo a una parte dei fornitori collegati alla Finlandia per stabilimento, cittadinanza, residenza o luogo della decisione commerciale.
In subordine, il giudice chiedeva se la proporzionalità della misura richiedesse una deroga per le vendite ad acquirenti maggiorenni e, in tal caso, quale grado di certezza sulla maggiore età fosse necessario.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 34 TFUE vieta le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative e che tale nozione comprende qualsiasi misura idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intra-UE. Una regola che renda più difficile e costosa l’importazione di supporti audiovisivi da altri Stati membri integra quindi, in linea di principio, una misura di effetto equivalente.
La Corte precisa tuttavia che una simile misura può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale o da una causa di giustificazione dell’articolo 36 TFUE, purché sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario. Nel caso di specie, la tutela dei minori contro contenuti audiovisivi potenzialmente nocivi è qualificata come obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci.
Quanto all’idoneità della misura, la Corte osserva che la classificazione e l’etichettatura in funzione dell’età consentono ai consumatori di conoscere la natura del contenuto e di verificare se il programma sia adatto ai minori di cui hanno la responsabilità. La misura è quindi, in astratto, idonea a perseguire l’obiettivo di tutela dei minori, purché sia applicata in modo coerente e sistematico.
La Corte affronta poi due profili specifici sollevati dal giudice nazionale:
- le deroghe previste dalla legge finlandese sono limitate e riguardano contenuti che, per loro natura o contesto, non presentano in linea di principio rischi analoghi; perciò non sembrano compromettere l’obiettivo di protezione;
- il fatto che la legge escluda dall’ambito applicativo talune vendite transfrontaliere non impedisce, di per sé, di considerare la disciplina compatibile con il diritto UE, a condizione che tale limitazione non pregiudichi la realizzazione dell’obiettivo perseguito.
Sulla questione del reciproco riconoscimento, la Corte afferma che uno Stato membro non è tenuto a rinunciare alla propria classificazione soltanto perché il programma è già stato classificato e etichettato in un altro Stato membro. Gli Stati membri possono infatti mantenere livelli di tutela diversi in materia di protezione dei minori, in assenza di armonizzazione piena, e possono fare affidamento su indicazioni di età coerenti con le proprie concezioni morali e culturali.
Analogamente, lo Stato membro non è tenuto a introdurre una deroga per il caso in cui l’acquirente sia maggiorenne. Secondo la Corte, se l’etichettatura è effettuata prima della spedizione ma solo dopo l’acquisto, i consumatori non disporrebbero delle informazioni necessarie per valutare se il contenuto sia adatto ai minori che possono accedere al supporto; ne deriverebbe un maggior rischio di esposizione dei minori a contenuti inadatti. Non è quindi imposto al legislatore nazionale di sostituire la classificazione preventiva con una verifica della maggiore età del singolo acquirente.
La Corte rinvia comunque al giudice nazionale la verifica concreta della proporzionalità, in particolare con riguardo all’effettiva accessibilità della procedura di classificazione, ai tempi ragionevoli e all’esistenza di rimedi giurisdizionali contro le decisioni del KAVI.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 34 e 36 TFUE non ostano alla normativa finlandese, nei limiti in cui essa sia idonea a garantire la tutela dei minori e non ecceda quanto necessario per conseguirla. Non assume carattere decisivo né l’esclusione di parte delle vendite transfrontaliere dall’ambito della legge, né l’assenza di deroghe per acquirenti maggiorenni, purché tali elementi non compromettano la realizzazione dell’obiettivo perseguito.
La seconda questione non viene esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla prima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-640/20
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-365/21
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-412/21
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-514/21
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-574/21
- Sentenza · 23 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-653/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →