Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9925/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione delle condanne per i reati previsti dagli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 74/2000: 1) contestazione della validità dell'accertamento induttivo e della mancanza di riscontro della effettiva disponibilità della merce da parte della società Metropolis S.r.l.; 2) deduzione che, rielaborati i calcoli, le imposte evase non superavano la soglia di punibilità; 3) per il reato di cui all'art. 10, contestazione che non vi fosse occultamento o distruzione delle scritture ma solo mancata emissione di fatture; 4) violazione per mancata traduzione in italiano di atti/documenti provenienti dall'Olanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provati gli acquisti documentati nella banca dati VIES da parte della Metropolis S.r.l. e il mancato rinvenimento in loco dei beni acquistati, con una perdita di tracciabilità tra fatture di acquisto e fatture di vendita; ha quantificato l'evasione IVA in euro 183.128,78 e l'imposta sui redditi in euro 228.909,47. I giudici hanno ritenuto ammissibile e adeguatamente motivato l'uso degli elementi induttivi desunti dagli accertamenti fiscali e dalle fatture olandesi per fondare la responsabilità penale, hanno escluso l'affermazione difensiva sui conteggi e ne hanno dichiarato l'inaffidabilità, e hanno ritenuto che il mancato rinvenimento delle copie in contabilità, pur essendo le fatture riscontrabili presso i fornitori, costituisca indice di occultamento o distruzione delle scritture contabili. Sulla mancata traduzione la Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale secondo cui l'obbligo di traduzione riguarda gli atti giudiziari e non i documenti amministrativi provenienti dall'estero. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 4

    Riconoscimento della responsabilità per le condotte di evasione fiscale desunte dalla perdita di tracciabilità tra fatture di acquisto e di vendita e dalla mancata disponibilità dei beni; l'accertamento induttivo fiscale è utilizzabile dal giudice penale se adeguatamente motivato e riscontrato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili in presenza di fatture riscontrate presso terzi (fornitori esteri) e mancanti nella contabilità dell'emittente, potendosi desumere che l'assenza sia dovuta a distruzione o occultamento.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato il principio dell'autonoma e libera valutazione della prova da parte del giudice penale; il giudice può prendere in considerazione gli elementi induttivi emersi in sede amministrativa purché motivi la loro utilizzazione e il peso assegnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sent. SS.UU. Espenhahn (n. 38343 del 24/04/2014)

    Applicata la regola secondo cui l'obbligo di traduzione riguarda gli atti giudiziari e non i documenti amministrativi o probatori provenienti dall'estero; pertanto la mancata traduzione dei documenti olandesi non ha compromesso il diritto di difesa.

Massime di principio

  • In materia tributaria il giudice penale può utilizzare accertamenti induttivi svolti dall'amministrazione finanziaria come elementi di prova, purché dia adeguata motivazione e verifichi eventuali riscontri diretti.
  • La riscontrabilità di fatture presso il fornitore ma la loro assenza nella contabilità dell'emittente può essere valutata come indice di distruzione o occultamento delle scritture contabili e integra il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
  • Le contestazioni meramente ricalcolatorie o rivalutative dei conteggi fiscali prospettate in sede di impugnazione sono difficilmente decisive se non affrontano e confutano puntualmente le critiche della consulenza tecnica della controparte o della corte territoriale.
  • L'obbligo di traduzione riguarda gli atti giudiziari: documenti amministrativi o fatture straniere utilizzati come prova non necessitano in via generale della traduzione, salvo che la loro comprensione effettiva sia pregiudicata ai fini del contraddittorio.
  • La mancanza di spiegazioni plausibili da parte dell'imputato sulla destinazione dei beni o dei valori contestati rafforza la valutazione indiziaria a carico e può condurre alla conferma della responsabilità penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.