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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-261/23

Order of the Court (Tenth Chamber) of 29 August 2025. — Tech-Fab Europe eV v Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE and Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE. — Taxation of costs. — Case C-261/23 P-DEP

Giurisprudenza europea62023CO0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita di una domanda di tassazione delle spese proposta da Tech-Fab Europe in relazione a un contenzioso antidumping, ha dichiarato inammissibile la parte relativa alle spese del primo grado, poiché il Tribunale aveva già statuito sulle spese e l’impugnazione era stata respinta. Per il solo giudizio d’appello, ha ritenuto eccessiva la somma richiesta e ha fissato equitativamente le spese recuperabili in EUR 9 000. Ha inoltre riconosciuto gli interessi di mora dalla notificazione dell’ordinanza.

Taxazione delle spese: inammissibilità della domanda relativa alle spese del primo grado e liquidazione equitativa delle spese d’appello in EUR 9 000 con interessi di mora

La questione giuridica

Se la domanda di liquidazione delle spese potesse riguardare anche i costi sostenuti da Tech-Fab Europe nel giudizio di primo grado, nonostante il dispositivo del giudizio di primo grado avesse già regolato le spese; e, limitatamente al giudizio di impugnazione, quale importo potesse essere qualificato come spese "necessariamente sostenute" ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

La Corte dichiara inammissibile la domanda di tassazione delle spese per il primo grado quando il Tribunale ha già deciso sulle spese in sentenza e l’impugnazione è stata respinta, sicché la Corte ha statuito solo sulle spese del grado di appello; quanto a queste ultime, liquida equitativamente le spese recuperabili in base alle sole spese necessariamente sostenute per la difesa in appello, riducendole a EUR 9 000, con interessi di mora dalla notificazione dell’ordinanza al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti.

Norme richiamate

  • Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 145 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 2, paragrafi 5, primo e secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036

Taxazione delle spese: Tech-Fab Europe eV contro Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, Tenth Chamber, resa nell’incidente di liquidazione delle spese ex articolo 145 del regolamento di procedura. La controversia origina da un ricorso per annullamento contro una regolamentazione antidumping e riguarda esclusivamente la determinazione delle spese recuperabili da Tech-Fab Europe nel procedimento di primo grado e in appello.

Fatti e svolgimento del procedimento

Hengshi e Jushi avevano impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, relativo ai dazi antidumping definitivi su taluni tessuti di fibre di vetro originari della Cina e dell’Egitto. Tech-Fab Europe era stata autorizzata a intervenire a sostegno della Commissione.

Il Tribunale, con sentenza del 1 marzo 2023, ha respinto il ricorso e ha posto le spese del primo grado a carico di Hengshi e Jushi nei confronti della Commissione, mentre Tech-Fab Europe è stata condannata a sopportare le proprie spese. In seguito, Hengshi e Jushi hanno proposto impugnazione; la Corte, con sentenza del 30 maggio 2024, ha respinto l’appello e ha condannato le ricorrenti in appello a rifondere le spese della Commissione e di Tech-Fab Europe relative al solo grado di impugnazione.

Tech-Fab Europe ha poi chiesto la liquidazione di EUR 73 288,79 per le spese sostenute complessivamente nei due gradi, sostenendo che il lavoro difensivo fosse complesso e che fosse giustificato il ricorso a più avvocati.

Eccezione di inammissibilità

Le convenute hanno eccepito l’inammissibilità della domanda, in particolare per la parte relativa al primo grado, osservando che il Tribunale aveva già statuito sulle spese con la propria sentenza. Hanno inoltre sostenuto che le fatture non sarebbero state emesse direttamente a Tech-Fab Europe ma ad alcuni suoi membri.

La Corte ha accolto parzialmente l’eccezione. Ha rilevato che, ai sensi degli articoli 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte e dell’articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale, la decisione sulle spese va contenuta nella pronuncia che chiude il procedimento. Poiché il Tribunale aveva già deciso sulle spese del primo grado e la Corte, respingendo l’impugnazione, aveva statuito soltanto sulle spese dell’appello, la domanda è stata dichiarata inammissibile nella parte relativa al procedimento T-301/20.

Quanto alla contestazione basata sulla intestazione delle fatture, la Corte ha invece ritenuto la domanda ammissibile per l’appello: dalle fatture e dagli atti risultava che i nominativi dei membri comparivano solo per ragioni di pagamento, secondo un criterio interno di riparto dei costi, e ciò non impediva a Tech-Fab Europe di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la propria difesa.

Normativa rilevante e criteri di liquidazione

Nel merito, la Corte ha richiamato l’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, secondo cui sono recuperabili le spese necessariamente sostenute per il procedimento, inclusi gli onorari degli avvocati. Ha ribadito che la Corte non tassa gli onorari dovuti al difensore secondo il diritto nazionale, ma determina l’importo da porre a carico della parte soccombente; in assenza di tariffe UE, la liquidazione avviene in via equitativa considerando:

  • oggetto e natura del procedimento;
  • importanza della controversia dal punto di vista del diritto dell’Unione;
  • difficoltà delle questioni;
  • lavoro effettivamente svolto;
  • interesse economico della controversia.

Ha inoltre precisato che possono essere presi in considerazione i costi sostenuti fino alla pronuncia sull’incidente di liquidazione, compresi quelli inerenti allo stesso procedimento di taxation of costs.

Valutazione della Corte sul quantum

Per il solo appello, l’importo richiesto da Tech-Fab Europe era pari a EUR 15 763,54. La Corte ha osservato che il giudizio era limitato a questioni di diritto, pur inserendosi in un contesto economico complesso e di rilievo significativo nel settore antidumping. Ha però ritenuto che la difficoltà giuridica non fosse eccezionale.

Ha riconosciuto che l’interesse economico era molto elevato per Tech-Fab Europe e per i produttori UE da essa rappresentati, poiché l’eventuale mancata conferma dei dazi avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’industria interessata. Tuttavia, ha osservato che i legali di Tech-Fab Europe avevano già seguito il fascicolo nelle fasi amministrative e nel primo grado, quindi disponevano di un approfondito conocimiento del caso che avrebbe ridotto il tempo necessario per l’appello.

Considerando anche che i professionisti fatturavano tariffe elevate e presumibilmente erano in grado di trattare la causa con efficienza, la Corte ha ritenuto che le 34,5 ore fatturate non fossero integralmente necessarie ai fini del procedimento. Ha quindi liquidato equitativamente le spese recuperabili in EUR 9 000.

Domanda sulle spese del presente incidente di liquidazione

Hengshi e Jushi avevano chiesto che Tech-Fab Europe sopportasse le spese del presente procedimento incidentale, quantificate in EUR 1 200. La Corte ha respinto tale richiesta, affermando che, nella liquidazione complessiva delle spese, essa tiene già conto di tutte le circostanze fino alla data dell’ordinanza senza dover statuire separatamente sulle spese dell’incidente.

Interessi di mora e dispositivo

La Corte ha accolto la richiesta di interessi di mora. Ha stabilito che essi decorrono dalla notificazione dell’ordinanza fino al pagamento, al tasso applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, secondo la formula costantemente adottata nella sua giurisprudenza in materia di spese.

Il dispositivo ha quindi:

  • dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle spese nella parte relativa al procedimento T-301/20;
  • fissato in EUR 9 000 l’importo complessivo dovuto da Hengshi e Jushi a Tech-Fab Europe per il solo procedimento C-261/23 P, oltre interessi di mora.

Come è indicizzato

Materiespese processualidiritto antidumpingcontenzioso in materia commercialeinteressi di mora

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