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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-303/24

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 3 September 2025. — OMV AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark OMV! BY VAGISIL – Earlier EU figurative marks OMV – Relative ground for refusal – Detriment to repute – Link between the marks at issue – Article 8(5) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-303/24

Giurisprudenza europea62024TJ0303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità del marchio OMV! BY VAGISIL. Ha ritenuto che i marchi anteriori OMV godessero in Austria di una rinomanza eccezionale e che, insieme all'elevata somiglianza dei segni e a una certa prossimità dei canali di distribuzione, ciò fosse sufficiente per configurare un nesso tra i segni. La commissione di ricorso aveva quindi errato nell'escludere il pregiudizio alla rinomanza e al carattere distintivo per il solo difetto di nesso.

Marchio UE OMV! BY VAGISIL: annullata la decisione EUIPO che negava la nullità per pregiudizio alla rinomanza dei marchi anteriori OMV

La questione giuridica

Se il marchio successivo OMV! BY VAGISIL dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 8(5), per effetto della rinomanza dei marchi anteriori OMV e del rischio di trarre indebito vantaggio o di recare pregiudizio al loro carattere distintivo o alla loro rinomanza; in particolare, se la commissione di ricorso avesse correttamente escluso l'esistenza di un nesso tra i segni e valutato la rinomanza, la distintività e la vicinanza dei prodotti/servizi.

Principio di diritto

Quando un marchio anteriore dell'Unione gode di una rinomanza eccezionale e presenta elevata distintività acquisita, il diniego di nullità del marchio successivo non può fondarsi sulla sola dissimilarità dei prodotti e servizi: occorre una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, compresa la somiglianza dei segni, l'eventuale sovrapposizione dei canali distributivi e del pubblico rilevante. Se i segni sono visivamente molto simili, foneticamente almeno mediamente simili e il marchio anteriore ha rinomanza eccezionale, il giudice può ravvisare un nesso tra i segni anche in assenza di similarità o complementarità tra i prodotti/servizi; il rigetto della nullità per mancanza di nesso e, di conseguenza, del rischio di pregiudizio o indebito vantaggio, è quindi erroneo. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata implicitamente all'EUIPO per il riesame delle ulteriori condizioni dell'articolo 8(5).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(5) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE OMV! BY VAGISIL: nullità e rinomanza dei marchi anteriori OMV

Si tratta di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio dell'Unione. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 8(5) del regolamento (UE) 2017/1001 e la tutela rafforzata dei marchi anteriori OMV, ritenuti dall'OMV AG notoriamente rinomati in Austria.

Fatti e procedimento amministrativo

OMV AG aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione OMV! BY VAGISIL, registrato su domanda di Combe International LLC, per prodotti delle classi 3 e 5. La domanda si fondava, da un lato, sull'articolo 8(1)(b) in combinato con l'articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001 e, dall'altro, sull'articolo 8(5) del medesimo regolamento, invocando la rinomanza dei marchi anteriori figurativi OMV registrati per prodotti e servizi nelle classi 1, 4, 37 e 40.

La divisione di annullamento aveva respinto integralmente la domanda. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che non vi fosse somiglianza tra prodotti e servizi, che non fosse configurabile un rischio di confusione e, soprattutto, che non potesse stabilirsi un nesso tra i segni nonostante la somiglianza dei marchi e la rinomanza dei segni anteriori.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva essenzialmente due censure:

  • erronea applicazione dell'articolo 8(5) in combinato con l'articolo 60(1)(a), per mancata valutazione globale dei fattori rilevanti ai fini dell'esistenza di un nesso tra i segni;
  • erronea applicazione dell'articolo 8(1)(b) in combinato con l'articolo 60(1)(a).

Il Tribunale ha concentrato l'analisi sulla prima censura, relativa alla tutela rafforzata dei marchi rinomati.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale richiama che, ai sensi dell'articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, un marchio dell'Unione può essere dichiarato nullo su domanda quando ricorrono le condizioni dell'articolo 8(5). Tale disposizione richiede cumulativamente:

  • che il marchio anteriore sia registrato;
  • che il marchio anteriore e quello contestato siano identici o simili;
  • che il marchio anteriore abbia rinomanza nell'Unione o nello Stato membro interessato;
  • che l'uso senza giusto motivo del marchio successivo comporti indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

Il Tribunale ribadisce inoltre che l'esistenza di un nesso tra i segni costituisce un presupposto essenziale della tutela ex articolo 8(5) e va accertata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi somiglianza dei segni, natura e vicinanza dei prodotti/servizi, pubblico rilevante, forza della rinomanza e distintività del marchio anteriore.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma che i segni sono altamente simili sul piano visivo e almeno mediamente simili sul piano fonetico. I marchi anteriori consistono nel solo elemento verbale OMV; il marchio contestato riproduce integralmente tale elemento nell'espressione OMV!, cui si aggiunge il segmento by vagisil, ritenuto secondario. L'esclamativo non modifica in modo apprezzabile la percezione del segno, mentre OMV! domina l'impressione complessiva del marchio contestato.

Rinomanza e distintività dei marchi anteriori

Il Tribunale accerta che i marchi OMV godevano in Austria di una rinomanza eccezionale, estesa oltre il pubblico pertinente per i prodotti e servizi registrati. La documentazione prodotta mostrava una notorietà trasversale molto elevata, con livelli di riconoscimento assistito vicini al 100% e riconoscimento spontaneo molto alto. Da ciò il Tribunale trae anche un rafforzamento del carattere distintivo dei marchi anteriori, acquisito attraverso l'uso.

Comparazione di prodotti, servizi e canali distributivi

Pur riconoscendo che i prodotti di igiene e cura personale delle classi 3 e 5 sono diversi e non complementari rispetto ai prodotti e servizi petroliferi, industriali e di estrazione delle classi 1, 4, 37 e 40, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non poteva fermarsi a tale constatazione. Esso rileva che può esservi almeno una parziale sovrapposizione dei canali di distribuzione, poiché non è escluso che le stazioni di servizio vendano anche prodotti per la cura personale, e che il pubblico rilevante coincide almeno in parte, essendo in entrambi i casi coinvolto il grande pubblico.

Nesso tra i segni e errore di valutazione

Alla luce della forte somiglianza dei segni, della rinomanza eccezionale dei marchi anteriori e della certa prossimità dei mercati e dei canali distributivi, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha errato nell'escludere l'esistenza di un nesso tra i segni. L'argomento secondo cui l'elemento by vagisil indicherebbe chiaramente l'origine dei prodotti non è sufficiente a escludere il richiamo mentale al marchio OMV, che è l'elemento dominante del segno contestato e coincide con l'unico elemento dei marchi anteriori.

Conseguenze sul pregiudizio e dispositivo

Poiché l'esistenza del nesso è un presupposto necessario per applicare l'articolo 8(5), l'errore della commissione di ricorso ha viziato anche la conclusione secondo cui non vi sarebbe stato rischio di indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata, senza esaminare nel merito per la prima volta gli ulteriori requisiti dell'articolo 8(5), che dovranno essere nuovamente valutati da EUIPO.

Spese

Poiché EUIPO è risultato soccombente, è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da OMV AG, ai sensi dell'articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europearinomanza del marchionullità del marchioconcorrenza e sfruttamento parasitariovalutazione del nesso tra segni

Testo integrale

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