Tribunale, Sentenza T-410/24
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2025. — Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo VENERE – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. — Causa T-410/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio denominativo "VENERE" per vari prodotti a base di riso. Conferma che il segno era descrittivo, al momento rilevante, di una varietà di riso nero e quindi anche di un ingrediente dei prodotti interessati. Ritiene inoltre legittima l’ammissione in appello di prove supplementari prodotte dall’interveniente.
Nullità del marchio UE denominativo "VENERE" per carattere descrittivo e mancanza di distintività rispetto a prodotti a base di riso.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ammesso prove prodotte per la prima volta in appello e se abbia legittimamente dichiarato nullo il marchio denominativo "VENERE" per assenza di carattere distintivo e per carattere descrittivo, ai sensi degli articoli 52 e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che un marchio denominativo è nullo se, alla data di deposito della domanda, il pubblico di riferimento lo percepisce come designazione di una varietà di prodotto o di una sua caratteristica; nel caso di specie, "VENERE" era noto come varietà di riso nero e quindi descrittivo, per i prodotti a base di riso, anche dell’ingrediente. Inoltre, la commissione di ricorso poteva legittimamente prendere in considerazione prove supplementari prodotte per la prima volta in appello, poiché rilevanti, integrative e presentate per contestare le conclusioni dell’organo di primo grado. Accertato il carattere descrittivo, il motivo relativo alla mancanza di distintività era comunque inoperante, essendo sufficiente uno solo degli impedimenti assoluti alla registrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 52
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95, paragrafo 2
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27, paragrafo 4
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
Nullità del marchio UE denominativo "VENERE" per carattere descrittivo e carenza di distintività
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 settembre 2025 riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo.
Fatti e procedimento amministrativo
La controversia ha ad oggetto il marchio UE denominativo VENERE, registrato a seguito di domanda del 14 ottobre 2010. Riso Gallo SpA aveva presentato, il 23 agosto 2021, una domanda di dichiarazione di nullità per diversi prodotti delle classi 30, 31 e 33, fondandosi sui motivi assoluti di nullità corrispondenti agli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009.
La divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte, limitatamente al "riso non lavorato" della classe 31. Su ricorso di Riso Gallo SpA, la commissione di ricorso ha esteso la nullità ad altri prodotti, tra cui riso, farina di riso, riso sbramato, riso trattato, spuntini a base di riso, torte di riso, farina di riso [foraggio], riso (farina di -) [foraggio], alcool di riso e riso (alcool di -).
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 14 ottobre 2010, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, nella versione anteriore alle modifiche del regolamento 2015/2424. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Primo motivo: ammissione di prove nuove in sede di ricorso
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse violato l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, ammettendo documenti prodotti per la prima volta in appello.
Il Tribunale ricorda che la commissione di ricorso può prendere in considerazione fatti o prove tardivi solo se, a un primo esame, sono rilevanti per l’esito della controversia e integrano elementi già presentati tempestivamente, oppure se sono depositati per contestare le valutazioni dell’organo di primo grado. Nel caso concreto, le relazioni di ricerca Griffeshield, gli estratti di decreti nazionali, del regolamento tariffario e dei registri varietali, nonché la decisione dell’EUIPO richiamata dall’interveniente, erano pertinenti perché miravano a dimostrare che il termine "venere" era già usato, alla data rilevante, per indicare una varietà di riso nero e per contestare la conclusione della divisione di annullamento.
Il Tribunale osserva inoltre che alcuni documenti già prodotti dinanzi alla divisione di annullamento consentivano comunque di trarre conclusioni sulla situazione esistente alla data del deposito della domanda di registrazione, come l’estratto di Wikipedia sul riso venere, un articolo di Pagine Gialle e l’estratto del registro UCVV sulla varietà vegetale VENERE. Conclude pertanto che la commissione di ricorso non ha violato le norme sulla prova.
Terzo motivo: carattere descrittivo del segno "VENERE"
Sul merito, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il segno VENERE era descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, rispetto all’insieme dei prodotti interessati.
Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale ribadisce che un segno è descrittivo quando esiste una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica. Nel caso di specie, è pacifico che "venere" indica una varietà vegetale di riso nero protetta sin dal 1999. Le prove raccolte, compresi dizionari, libri, riviste, ricette, blog e risultati di ricerca, mostrano che l’espressione "riso venere" era già usata prima del 14 ottobre 2010 per designare una varietà di riso nero.
Per i prodotti costituiti da riso o derivati del riso, il pubblico avrebbe quindi percepito il segno come riferimento a una varietà di riso nero; per quelli che possono contenere riso venere come ingrediente, il segno sarebbe stato inteso come indicativo dell’ingrediente stesso. Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente relativi alla pretesa fantasia del nome, alla notorietà acquisita dal marchio, alla presunta irrilevanza delle fonti internet e all’esistenza di licenziatari del marchio, ritenendo che non scalfiscano la prova del significato descrittivo del segno alla data rilevante.
Secondo motivo: carenza di distintività
Quanto al motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale osserva che, essendo sufficiente uno solo degli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7 per escludere la registrazione o giustificare la nullità, l’accertamento del carattere descrittivo rende privo di utilità il censura sulla mancanza di distintività. Il motivo è quindi respinto senza esame autonomo nel merito.
Decisione e spese
Il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente, essendo risultata soccombente e essendosi tenuta l’udienza di discussione.
Principi affermati
Il Tribunale conferma che:
- un marchio è nullo se, alla data della domanda, il segno è percepito dal pubblico come descrizione di una varietà di prodotto o di una sua caratteristica;
- la descrittività può risultare anche da un uso consolidato del segno in ambito commerciale, gastronomico o editoriale, purché riferibile alla situazione esistente alla data rilevante;
- in sede di ricorso davanti alla commissione di ricorso dell’EUIPO possono essere ammessi elementi di prova nuovi se integrativi e pertinenti;
- quando è accertato il carattere descrittivo, non occorre esaminare separatamente la carenza di distintività, poiché basta un solo impedimento assoluto alla registrazione per fondare la nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-784/22
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-348/23
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-553/23
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-1024/23
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-1117/23
- Sentenza · 3 set 2025Tribunale, Sentenza T-1/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →