Tribunale, Sentenza T-377/24
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 3 September 2025. — Verband der Islamischen Kulturzentren eV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark TUNA – Absolute ground for refusal – Mark of such a nature as to deceive the public – Article 7(1)(g) of Regulation (EC) No 207/2009 – Article 63(3) of Regulation (EU) 2017/1001 – Authority of a final decision. — Case T-377/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio verbale TUNA per prodotti alimentari e servizi correlati. La parola "tuna" richiama il tonno, mentre i prodotti rivendicati erano espressamente esclusi da ogni riferimento al tonno: ciò basta a integrare un rischio sufficientemente serio di inganno del pubblico. Il Tribunale esclude anche che la precedente registrazione del marchio o le decisioni anteriori dell’EUIPO vincolassero la procedura di nullità.
Nullità del marchio UE verbale TUNA per carattere decettivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009: la denominazione richiama il tonno ma i prodotti e servizi rivendicati non lo contengono né vi si riferiscono.
La questione giuridica
Se il marchio verbale TUNA, registrato per una serie di prodotti alimentari e servizi di vendita al dettaglio/all'ingrosso esclusivamente "non in relazione al tonno", fosse nullo per essere di natura tale da ingannare il pubblico; se la precedente registrazione del marchio e le decisioni anteriori dell'EUIPO impedissero la declaratoria di nullità in forza dell'autorità di cosa giudicata ex articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001; e se il pubblico rilevante e la valutazione del rischio di inganno fossero stati correttamente individuati.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio UE è nullo quando, già al momento del deposito, il suo significato crea una contraddizione con le caratteristiche dei prodotti o servizi designati, inducendo il pubblico a credere che essi contengano o presentino una qualità che in realtà manca; non rilevano né l’assenza di intento doloso, né le modalità concrete di etichettatura o di commercializzazione successive, né il fatto che il titolare abbia usato il segno in modo non ingannevole. Inoltre, il solo fatto che il marchio sia stato registrato in precedenza non impedisce un successivo procedimento di nullità, perché registrazione e nullità hanno oggetto diverso e non sussiste autorità di cosa giudicata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7, paragrafo 1, lettera g), 7, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, 51, paragrafo 1, lettera c), 52, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 59, paragrafo 1, lettera a), 63, paragrafo 3, 123
- Nicchia di classificazione di Nizza
Nullità del marchio UE verbale TUNA per carattere decettivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE verbale TUNA per prodotti alimentari, beni per animali e servizi di vendita al dettaglio/all'ingrosso. Il caso concerne l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, ossia il divieto di registrazione per i segni "atti a ingannare il pubblico".
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2013 era stata depositata la domanda di registrazione del segno verbale TUNA, poi registrato nel 2016. La registrazione, a seguito di limitazioni intervenute nel corso della procedura, riguardava varie categorie di prodotti nelle classi 29, 30 e 31 e servizi nella classe 35, tutte descritte come beni e servizi che non avevano alcun rapporto con il tonno. Nel 2022 Inaba Shokuhin Co. Ltd. ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g).
La Divisione Annullamento ha accolto la domanda di nullità e la Commissione di ricorso ha confermato tale esito. Il titolare del marchio ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale.
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 5 luglio 2013, il merito della controversia è disciplinato dalle norme sostanziali del regolamento n. 207/2009. Le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Le censure del ricorrente formulate richiamando l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 vengono quindi lette come riferite all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Inammissibilità della limitazione successiva dei prodotti
Il ricorrente aveva chiesto all'EUIPO, nel luglio 2024, una limitazione del marchio in modo da riferirlo a prodotti preparati secondo il rito halal. Il Tribunale non tiene conto di tale limitazione, perché essa non si limita a sottrarre alcune categorie di prodotti, ma modifica la descrizione stessa dei prodotti, incidendo su un elemento idoneo a influenzare la valutazione del pubblico rilevante e della natura dei beni. In applicazione della giurisprudenza sul rispetto del contesto fattuale esaminato dalla Commissione di ricorso, la modifica non può essere presa in considerazione nel giudizio di legittimità.
Secondo motivo: assenza di autorità di cosa giudicata e precedenti decisioni dell'EUIPO
Il ricorrente sosteneva che la domanda di nullità fosse, in sostanza, inammissibile perché l'EUIPO aveva già esaminato in passato il medesimo motivo assoluto di rifiuto nel procedimento di registrazione e, avendo poi registrato il marchio, avrebbe "rinunciato" ad opporlo. Il Tribunale respinge l'argomento richiamando l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: per operare l'autorità di cosa giudicata servono identità di parti, oggetto e causa petendi. Qui manca l'identità dell'oggetto, perché il procedimento di registrazione mira a ottenere il marchio, mentre il procedimento di nullità mira a rimuoverlo dal registro e a riesaminare la validità della registrazione.
Il Tribunale aggiunge che la registrazione di un marchio non genera un legittimo affidamento sulla sorte di un successivo procedimento di nullità. Quanto ai principi di parità di trattamento e buona amministrazione, l'EUIPO deve certamente prendere in considerazione le proprie decisioni precedenti, ma solo in modo coerente con il principio di legalità e con l'esigenza di un esame completo e specifico del singolo caso. La Commissione di ricorso aveva esaminato i precedenti richiamati dal ricorrente e li aveva motivatamente ritenuti non decisivi; non era quindi ravvisabile alcuna violazione.
Primo motivo: valutazione del carattere decettivo del marchio
Il Tribunale ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 vieta la registrazione dei marchi idonei a ingannare il pubblico, anche solo in una parte dell'Unione. La norma presuppone un inganno effettivo o un rischio sufficientemente serio di inganno, e la valutazione deve essere effettuata in relazione ai prodotti o servizi considerati e alla percezione del pubblico pertinente.
Pubblico rilevante
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico anglofono dell'Unione, poiché il segno TUNA è una parola di uso comune in inglese. Per i prodotti delle classi 29, 30 e 31 e per i servizi di vendita al dettaglio della classe 35 il livello di attenzione è stato considerato medio; per i servizi all'ingrosso, elevato. Il ricorrente sosteneva che il pubblico fosse solo quello musulmano interessato a prodotti halal, ma il Tribunale respinge la tesi: la descrizione dei prodotti e servizi non richiama alcun metodo di preparazione halal e, quindi, i beni sono destinati al consumo generale, non a una sola comunità religiosa.
Contraddizione tra il segno e i prodotti/servizi
Il Tribunale ritiene decisivo che TUNA significa, per il pubblico anglofono, "tonno". I prodotti e servizi rivendicati erano però tutti formulati in modo da escludere espressamente ogni rapporto con il tonno. Ne deriva una contraddizione manifesta tra l'informazione comunicata dal marchio e le caratteristiche dei beni e servizi designati. Il pubblico può quindi essere indotto a credere che i prodotti contengano tonno, siano fatti di tonno o abbiano una relazione con tale ingrediente, quando ciò non è vero.
Irrilevanza dell'etichettatura, del posizionamento in vendita e dell'uso di mercato
Il ricorrente invocava l'etichettatura conforme al diritto dell'Unione, il posizionamento degli alimenti sugli scaffali e l'organizzazione dei punti vendita e dei siti internet, sostenendo che il consumatore non sarebbe tratto in inganno. Il Tribunale ritiene tali elementi irrilevanti: ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), si deve guardare alla natura intrinseca del segno e alla lista dei prodotti, non alle circostanze esterne del suo uso. Il fatto che il consumatore possa scoprire la composizione leggendo l'etichetta non elimina il rischio di inganno, perché il consumatore può affidarsi semplicemente alla parola TUNA al momento dell'acquisto, specie se rapido.
Irrilevanza dell'assenza di intento ingannevole
Il Tribunale precisa anche che non occorre dimostrare l'intenzione di ingannare: è sufficiente che il segno, per sé stesso, presenti un rischio di inganno. L'intento soggettivo del depositante e il suo scopo dichiarato di commercializzare prodotti halal non incidono sulla valutazione giuridica della nullità.
Decisione e dispositivo
Poiché entrambi i motivi di ricorso sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente l'azione. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza orale, che non si è svolta.
Principi desumibili
La sentenza conferma che, in materia di marchi UE, il carattere decettivo va apprezzato in modo oggettivo e alla data del deposito, confrontando il significato del segno con i beni e servizi rivendicati. Inoltre, il precedente esame nel procedimento di registrazione non impedisce un successivo giudizio di nullità, e le modalità concrete di commercializzazione non possono sanare un segno intrinsecamente idoneo a ingannare il pubblico.
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