Sentenza n. 262/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale - Divisione I - Corpo di Polizia Penitenziaria, datato -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS-, notificato in data 23 aprile 2025, con cui è stato disposto il trasferimento definitivo dell'Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- dalla Casa Circondariale di -OMISSIS- alla Casa Circondariale di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove lesivo e per quanto di ragione, il parere della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamato nella nota del Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna e Marche prot. -OMISSIS-, qualora posto a fondamento del provvedimento impugnato e non adeguatamente motivato o viziato; e per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di trasferimento definitivo per incompatibilità ambientale da una casa circondariale a un'altra
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento definitivo disposto per incompatibilità ambientale, deducendo, in sostanza, la carenza e genericità della motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe indicato le concrete ragioni incompatibilità tali da impedire la sua permanenza nella sede originaria. Ha evidenziato anche la propria situazione di genitore affidatario esclusivo di due figli minori e ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento prevista dalla l. 86/2001. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il Ministero ha annullato d'ufficio il trasferimento originario e disposto il distacco provvisorio presso la sede richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, nonché l'adozione di un trasferimento definitivo e la corresponsione dell'indennità.
La decisione
Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, poiché l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il trasferimento impugnato e disposto una nuova assegnazione provvisoria. Ha dichiarato inammissibile la domanda di ordinare all'Amministrazione l'adozione di un trasferimento definitivo, in quanto proposta per la prima volta con memoria non notificata alla controparte: le memorie possono illustrare i motivi già ritualmente dedotti, ma non ampliare il thema decidendum introducendo nuove domande o censure. Ha respinto la domanda di indennità di trasferimento, ritenendo che tale emolumento presupponga un trasferimento definitivo. L'annullamento d'ufficio del trasferimento ha fatto venir meno l'effetto definitivo della movimentazione, risoltasi in un'assegnazione temporanea; pertanto, ricorrendone i presupposti, può spettare soltanto il trattamento economico di missione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'annullamento d'ufficio ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa relativa all'illegittimità del trasferimento.
Norme richiamate
l. 86/2001
L'indennità di trasferimento spetta soltanto quando il trasferimento abbia carattere definitivo; non è dovuta per una movimentazione temporanea o per un distacco provvisorio.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. non può introdurre nuove domande non notificate alla controparte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato e adotta una nuova determinazione incompatibile con la permanenza dell'interesse alla decisione sul provvedimento originario.
- Nel processo amministrativo, una domanda nuova proposta per la prima volta con memoria difensiva non notificata alla controparte è inammissibile, perché la memoria può soltanto illustrare i motivi già dedotti e non può ampliare il thema decidendum né eludere il termine decadenziale e il contraddittorio.
- L'indennità di trasferimento prevista dalla l. 86/2001 presuppone la definitività del trasferimento; quando l'atto di trasferimento è annullato e la movimentazione del dipendente si risolve in un'assegnazione temporanea o in un distacco provvisorio, tale indennità non è dovuta, ferma la possibile spettanza del trattamento economico di missione se ne ricorrono i presupposti.
- L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato può fondare la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando la condotta dell'Amministrazione evidenzi il riconoscimento della fondatezza della pretesa demolitoria.
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