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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-598/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021. — Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) contro Diputación Foral de Guipúzcoa e Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 20 – Appalti riservati – Normativa nazionale che riserva ai centri speciali per l’impiego di iniziativa sociale il diritto di partecipare a talune procedure di appalto pubblico – Requisiti aggiuntivi non previsti dalla direttiva – Principi di parità di trattamento e di proporzionalità. — Causa C-598/19

Giurisprudenza europea62019CJ0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato la compatibilità con la direttiva 2014/24 di una normativa spagnola che riservava gli appalti pubblici solo ai centri speciali per l’impiego di iniziativa sociale e alle imprese di inserimento. Ha chiarito che l’articolo 20, paragrafo 1, consente agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi rispetto alla soglia minima del 30% di lavoratori disabili o svantaggiati. Tuttavia, tali requisiti devono essere giustificati e conformi ai principi di parità di trattamento e proporzionalità.

Appalti pubblici riservati: uno Stato membro può aggiungere requisiti ulteriori per limitare la platea dei soggetti ammessi, purché rispetti parità di trattamento e proporzionalità.

La questione giuridica

Se l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che impedisce a uno Stato membro di circoscrivere la riserva degli appalti pubblici a taluni operatori economici, escludendo soggetti che pur rispettano il requisito minimo del 30% di lavoratori disabili o svantaggiati e la finalità di integrazione sociale e professionale, ma non soddisfano ulteriori requisiti nazionali relativi alla costituzione, natura, finalità, attività o reinvestimento degli utili.

Principio di diritto

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non contiene un elenco tassativo dei soggetti ammessi agli appalti riservati: gli Stati membri possono introdurre condizioni supplementari per restringere la partecipazione di taluni operatori economici, anche escludendo quelli che soddisfano i requisiti minimi della direttiva, ma solo se tali condizioni rispettano i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e restano coerenti con l’obiettivo sociale della misura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 20 direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 18 direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punti 5 e 10, direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 19 direttiva 2004/18/CE
  • Considerando 1 direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 36 direttiva 2014/24/UE

Appalti pubblici riservati e requisiti aggiuntivi nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco in una controversia tra Conacee e la Diputación Foral de Gipuzkoa. Il giudice spagnolo chiedeva se l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 osti a una normativa nazionale che, nel disciplinare gli appalti riservati, restringe la partecipazione solo ad alcuni operatori economici, escludendone altri che pur soddisfano le condizioni minime previste dal diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

La Conacee, associazione nazionale di centri speciali per l’impiego, ha impugnato la decisione della Diputación Foral de Gipuzkoa che approvava istruzioni per le amministrazioni aggiudicatrici relative ad appalti riservati. Tali istruzioni recepivano la disciplina spagnola che limita la riserva ai centri speciali per l’impiego di iniziativa sociale e alle imprese di inserimento, escludendo i centri speciali per l’impiego di iniziativa imprenditoriale.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 20 della direttiva 2014/24, che consente agli Stati membri di riservare il diritto di partecipazione a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone disabili o svantaggiate, purché almeno il 30% del personale sia composto da tali persone. Sono richiamati anche l’articolo 18 della direttiva, sui principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, e il considerando 36, che valorizza il ruolo sociale dei laboratori protetti e di imprese analoghe. La Corte menziona inoltre la disciplina previgente dell’articolo 19 della direttiva 2004/18, più restrittiva.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 20, paragrafo 1, è formulato come una facoltà attribuita agli Stati membri e non come un diritto incondizionato di tutti gli operatori che soddisfano i requisiti minimi. La soglia del 30% è definita come requisito minimo, non come criterio esaustivo. Inoltre, l’uso dell’espressione "operatori economici" denota una certa elasticità nel determinare quali entità possano accedere agli appalti riservati.

Dal punto di vista teleologico, la norma persegue un obiettivo di politica sociale e occupazionale, lasciando agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione delle misure idonee a realizzarlo. La Corte ritiene quindi che l’articolo 20 non elenchi in modo tassativo le condizioni di accesso e che gli Stati membri possano introdurre requisiti supplementari, purché questi contribuiscano agli obiettivi sociali e occupazionali della disposizione.

La Corte richiama anche la genesi della norma: rispetto alla direttiva 2004/18, la direttiva 2014/24 ha ampliato la platea dei soggetti potenzialmente ammessi, ma senza voler imporre l’ingresso di tutti gli operatori che rispettano solo la soglia minima del 30%. Un’interpretazione troppo rigida, secondo la Corte, rischierebbe persino di incentivare una compressione della tutela occupazionale dei lavoratori disabili o svantaggiati.

Limiti alla facoltà degli Stati membri

La facoltà di introdurre condizioni ulteriori non è illimitata. La Corte sottolinea che tali requisiti devono rispettare i principi fondamentali del TFUE e, in particolare, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, richiamati anche dall’articolo 18 della direttiva 2014/24.

Quanto alla parità di trattamento, il giudice nazionale deve verificare se i centri speciali per l’impiego di iniziativa sociale e quelli di iniziativa imprenditoriale si trovino in situazioni comparabili rispetto all’obiettivo perseguito dalla riserva. La Corte rileva che entrambi hanno come finalità il lavoro retribuito per persone disabili e che il personale deve essere composto per almeno il 70% da persone disabili, ma lascia al giudice del rinvio il controllo concreto sulla eventuale giustificazione oggettiva di una differenza di trattamento.

Quanto alla proporzionalità, la Corte osserva che i requisiti spagnoli relativi alla partecipazione maggioritaria di enti senza scopo di lucro e al reinvestimento integrale degli utili possono essere idonei a garantire l’obiettivo sociale. Spetta però al giudice nazionale verificare se essi vadano oltre quanto necessario.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non osta a che uno Stato membro imponga condizioni supplementari rispetto a quelle previste dalla disposizione, escludendo così taluni operatori economici dagli appalti riservati, a condizione che siano rispettati i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciappalti riservatidiritto socialeparità di trattamentoproporzionalità

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