Circolare numero 89 del 20-5-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica le modalità con cui le imprese industriali, edili e lapidee comunicano all’INPS il numero medio dei dipendenti rilevante per determinare l’aliquota contributiva dovuta per la CIG. Invece della dichiarazione annuale ripetitiva, l’adempimento va effettuato solo all’inizio dell’attività con dipendenti e quando intervengono variazioni della forza lavoro che incidono sulla contribuzione. In mancanza di comunicazioni, la Sede considera invariata la media occupazionale già nota.
Nuove modalità di comunicazione del numero medio dei dipendenti per l’aliquota CIG
Legge 20 maggio 1975, n. 164, articoli 12 e 13 – Dichiarazione di responsabilità per la determinazione dell’aliquota contributiva dovuta alla CIG
La circolare disciplina una semplificazione delle modalità di comunicazione del numero medio dei dipendenti rilevante ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. Il provvedimento si colloca nel quadro della legge 20 maggio 1975, n. 164, che prevede un contributo differenziato per le imprese industriali in relazione alla dimensione occupazionale.
Quadro normativo e finalità
La legge n. 164/1975, per il finanziamento degli interventi di integrazione salariale ordinaria, ha previsto un contributo a carico delle imprese industriali graduato in base al numero dei dipendenti complessivamente in forza all’azienda. L’articolo 13 stabilisce che tale consistenza sia determinata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della media dei dipendenti dell’anno precedente, risultante da un’apposita dichiarazione aziendale annuale da presentare all’Istituto.
La circolare osserva che la prassi della dichiarazione annuale ha comportato adempimenti ripetitivi e onerosi. In considerazione dell’elevato livello di informatizzazione e nell’ottica di semplificazione delle regole e degli atti amministrativi, l’INPS modifica quindi i criteri di comunicazione.
Ambito di applicazione
Le nuove modalità riguardano le imprese industriali, edili e lapidee. La circolare richiama, in nota, che per gli impiegati e quadri dei settori edile e lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell’1,90% e del 2,20% è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4.
Nuove modalità operative di comunicazione
Ai fini della determinazione dell’aliquota CIG, pari all’1,90% o al 2,20% a seconda della consistenza occupazionale, la dichiarazione del numero medio dei dipendenti deve essere inviata seguendo le modalità in uso soltanto nei seguenti casi:
- in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti; in questo caso si deve fare riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività;
- al verificarsi di eventi che modifichino la forza lavoro precedentemente comunicata e che incidano sulla contribuzione dovuta per la CIG.
La logica del nuovo sistema è quindi quella di sostituire l’adempimento annuale generalizzato con una comunicazione solo in presenza di fatti nuovi rilevanti ai fini contributivi.
Effetti in caso di mancata comunicazione
Quando non viene trasmessa alcuna nuova comunicazione, le Sedi INPS devono considerare invariata la media occupazionale aziendale precedentemente acquisita. Di conseguenza, l’aliquota contributiva resta determinata sulla base del dato già noto all’Istituto, salvo successive variazioni comunicate dall’impresa.
Sintesi operativa per le imprese
Dal contenuto della circolare emerge che il nuovo assetto mira a ridurre gli adempimenti formali, mantenendo però l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni che possano incidere sull’inquadramento contributivo CIG. Per le imprese interessate, la verifica del numero medio dei dipendenti resta dunque rilevante solo all’avvio dell’attività e in caso di mutamenti della forza lavoro con effetto sulla contribuzione.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare interviene in materia di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, richiamando la legge 20 maggio 1975, n. 164, articoli 12 e 13. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti delle imprese riguardanti la comunicazione del numero medio dei dipendenti utilizzato per determinare l’aliquota contributiva CIG.
Aliquota contributiva CIG e criterio dimensionale
Per le imprese industriali il contributo è differenziato in base al numero complessivo dei dipendenti in forza, distinguendo tra aziende fino a 50 unità e aziende con più di 50 unità. La circolare richiama le aliquote CIG dell’1,90% e del 2,20% e precisa che, per il settore edile e lapideo, tali aliquote sono applicate anche agli impiegati e quadri in base alla normativa richiamata nella nota.
Nuove modalità di comunicazione
La dichiarazione del numero medio dei dipendenti non deve più essere presentata ogni anno in modo automatico e ripetitivo. Le imprese industriali, edili e lapidee devono inviarla secondo le modalità in uso solo in due casi: all’inizio dell’attività con dipendenti e quando si verificano eventi che modificano la forza lavoro precedentemente comunicata e che incidono sulla contribuzione dovuta.
Criterio da adottare all’avvio dell’attività
In occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti, il riferimento deve essere il numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività. Questo dato sostituisce la comunicazione annuale ai fini della prima determinazione dell’aliquota CIG.
Effetti della mancata comunicazione
Se non viene inviata alcuna comunicazione successiva, le Sedi INPS considerano invariata la media occupazionale aziendale già comunicata. In tal modo, l’aliquota contributiva continua a essere determinata sulla base del dato precedentemente acquisito.
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