Circolare numero 90 del 20-5-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che, in attuazione dell’Ordinanza PCM n. 3279 del 16 aprile 2003, viene prorogata al 30 giugno 2003 la sospensione dei termini contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del Molise. L’agevolazione riguarda però solo i comuni della provincia di Campobasso espressamente individuati con decreto regionale. Sono inoltre confermate le modalità di recupero dei contributi sospesi, con avvio della riscossione dal 30 settembre 2003 e pagamento in 64 rate, prima rata il 16 ottobre 2003.
Ampliamento della sospensione contributiva per i comuni del Molise colpiti dal sisma dell'ottobre 2002
Eventi sismici in Molise e proroga della sospensione contributiva
La circolare interviene sugli effetti contributivi dei gravi eventi sismici verificatisi in Molise nell’ottobre 2002, richiamando l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 16 aprile 2003. L’obiettivo è chiarire l’estensione temporale della sospensione e individuare con precisione i comuni della provincia di Campobasso che possono beneficiarne.
Quadro normativo di riferimento
La Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003 ha pubblicato l’Ordinanza n. 3279, intitolata "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso". L’art. 8, comma 2, dispone che le sospensioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 245/2002, convertito in legge n. 286/2002, già in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.
Lo stesso art. 8, al comma 3, proroga fino al 30 giugno 2003 la sospensione dei termini di cui all’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza n. 3253/2002. La circolare ricorda che tali disposizioni erano già state illustrate nella circolare n. 41 del 26 febbraio 2003, alla quale si rinvia per il contenuto generale della disciplina.
Periodo oggetto di sospensione
La circolare evidenzia che l’ampliamento riguarda il periodo di sospensione contributiva, che risulta ora compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 30 giugno 2003. Si tratta del chiarimento centrale del documento, volto a definire l’ambito temporale della misura agevolativa per i soggetti interessati dal sisma.
Ambito territoriale e limiti dell’agevolazione
Pur richiamando norme che riguardano anche la provincia di Foggia e la provincia di Catania, la circolare sottolinea che l’Ordinanza n. 3279 si riferisce espressamente al territorio della provincia di Campobasso. Di conseguenza, l’ampliamento della sospensione contributiva viene ritenuto applicabile soltanto ai comuni di tale ambito amministrativo.
A supporto di questa individuazione, viene richiamato il decreto del Presidente della Regione Molise, Commissario delegato ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, n. 7 del 19 febbraio 2003, integrativo del decreto n. 5/2003, che elenca i comuni dichiarati terremotati e soggetti alle disposizioni dell’Ordinanza n. 3253/2002.
Comuni della provincia di Campobasso beneficiari
La circolare riporta l’elenco completo dei 82 comuni beneficiari dell’agevolazione. L’elenco comprende, tra gli altri, Campobasso, Termoli, Larino, Boiano, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Trivento e Vinchiaturo. Per tutti i comuni indicati si applicano le disposizioni di sospensione contributiva previste dalla normativa emergenziale richiamata.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
Resta ferma, in linea generale, la disciplina del recupero dei contributi sospesi. La circolare segnala tuttavia due modifiche operative: l’avvio della riscossione è fissato al 30 settembre 2003 e il piano di rateazione è ampliato da 48 a 64 rate.
La prima rata deve essere versata il 16 ottobre 2003. Per il resto, le modalità di recupero rimangono invariate rispetto a quelle già previste dalla normativa e dalle precedenti istruzioni amministrative.
Punti principali
Proroga della sospensione contributiva
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 16 aprile 2003 proroga fino al 30 giugno 2003 le sospensioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 245/2002, in scadenza il 31 marzo 2003, e la sospensione dei termini di cui all’art. 7, comma 1, dell’Ordinanza n. 3253/2002. La circolare evidenzia che il periodo di sospensione contributiva risulta così ampliato dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2003.
Ambito territoriale di applicazione
Sebbene le norme richiamate riguardino anche la provincia di Foggia e la provincia di Catania, la circolare precisa che l’Ordinanza n. 3279, per il suo titolo riferito esclusivamente al territorio della provincia di Campobasso, determina l’applicazione della proroga solo ai comuni appartenenti a tale provincia. I comuni beneficiari sono quelli dichiarati terremotati con decreto del Presidente della Regione Molise n. 7 del 19 febbraio 2003, integrativo del decreto n. 5/2003.
Elenco dei comuni beneficiari
La circolare riporta l’elenco dei comuni della provincia di Campobasso per i quali si applicano le disposizioni dell’Ordinanza n. 3253/2002 e la successiva proroga: Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalcifrano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmaltro, Castrofignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Gauardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Moline, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo Matese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi e Vinchiaturo.
Recupero dei contributi sospesi
Restano invariati i criteri di recupero dei contributi sospesi, salvo due modifiche: l’inizio della riscossione è fissato al 30 settembre 2003 e il numero delle rate passa da 48 a 64. La prima rata scade il 16 ottobre 2003.
Rinvio a precedenti istruzioni
Le disposizioni richiamate dall’ordinanza (D.L. n. 245/2002 convertito in legge n. 286/2002) erano già state illustrate nella circolare n. 41 del 26 febbraio 2003, alla quale la circolare n. 90 rinvia per il contenuto complessivo delle norme.
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