Circolare numero 88 del 16-5-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti previdenziali delle misure di sanatoria fiscale previste dalla legge 289/2002, come modificata dal D.L. 282/2002 convertito nella legge 27/2003. In particolare distingue tra definizione automatica dei redditi ex art. 7, riservata ai lavoratori autonomi, e integrazione degli imponibili ex art. 8, applicabile sia ai lavoratori autonomi sia ai sostituti d’imposta per i lavoratori dipendenti e i collaboratori. Vengono indicati termini, modalità di versamento, codici tributo, esclusione di interessi, sanzioni e rateazione, nonché le procedure che le Sedi INPS devono seguire per l’attribuzione dei versamenti alle posizioni assicurative.
Sanatoria fiscale e previdenziale ex legge 289/2002: riflessi contributivi e adempimenti delle Sedi INPS
Sanatoria fiscale e previdenziale ex legge 289/2002: riflessi contributivi e adempimenti INPS
La circolare esamina gli effetti in materia di contribuzione previdenziale delle forme di sanatoria previste dalla legge 23 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal D.L. 282/2002 convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27. L’attenzione è rivolta sia alle modalità di regolarizzazione dei redditi e degli imponibili, sia agli adempimenti operativi che le Sedi INPS devono porre in essere per l’attribuzione delle somme versate alle posizioni assicurative.
Quadro normativo e richiamo alle precedenti istruzioni
La legge 289/2002, al capo II dedicato alle disposizioni in materia di concordato, introduce diverse forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie pregresse. L’Istituto richiama il precedente messaggio n. 37 del 20 marzo 2003, con cui erano già state fornite istruzioni operative e indicata come scadenza del pagamento la data del 16 aprile 2003, successivamente prorogata dal D.L. 7 aprile 2003, n. 59.
Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo ex art. 7
L’art. 7 consente la definizione automatica dei redditi conseguiti dai titolari di reddito di impresa, dagli esercenti arti e professioni e dai soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 20 giugno 2003, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati secondo i criteri e le metodologie fissati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2003.
Ai fini previdenziali, il comma 9 stabilisce che la definizione automatica rileva per le gestioni artigiani e commercianti nella misura del 60% della parte eccedente il minimale reddituale, oppure della parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale. I contributi vanno calcolati applicando le aliquote in vigore nel periodo interessato per la gestione di appartenenza.
Il versamento della contribuzione previdenziale avviene con modello F24, sezione Fisco, utilizzando il codice 8060. Su tali somme non sono dovuti interessi né sanzioni.
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi ex art. 8
L’art. 8 consente di rettificare in aumento le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2002 e, per i sostituti d’imposta, di integrare le ritenute relative ai periodi d’imposta dal 1997 al 2001. La regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa preclude, nei limiti del comma 6-bis, un futuro accertamento e comporta l’estinzione delle sanzioni civili e amministrative.
La circolare precisa che la dichiarazione può essere presentata in forma non riservata oppure in forma riservata, utilizzando i modelli predisposti dall’Amministrazione finanziaria e disponibili sui siti www.agenziaentrate.it e www.finanze.it.
Presentazione della dichiarazione e modalità di compilazione
Per la dichiarazione in forma non riservata, la contribuzione deve essere indicata nel quadro A in forma sintetica e nel quadro B in forma dettagliata. Nel quadro B, sezione I, va riportata la contribuzione riferita ai lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti, agricoli e liberi professionisti. Se la contribuzione dovuta riguarda anche i componenti dell’impresa coniugale o familiare, deve essere barrata la casella "posizioni plurime".
Nella sezione II del quadro B devono essere indicati i contributi determinati dal sostituto d’imposta. La circolare specifica che devono essere indicati soltanto i contributi relativi a retribuzioni omesse totalmente o parzialmente, cioè nei casi di lavoratori in nero o in grigio, per i quali il sostituto non abbia versato né effettuato trattenute.
Gli importi da versare vanno indicati nel quadro F, sezione I. Il pagamento si effettua con modello F24, sezione Fisco, causale tributo 8069. La denuncia deve essere trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria.
Forma riservata
Nel caso di dichiarazione riservata, il contribuente compila esclusivamente il quadro G, in modo da consentire alle banche la corretta imputazione delle somme versate. Dopo il pagamento dell’importo indicato nel campo G7, con causale contributo "L289", il modello deve essere inserito in una busta recante solo il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Dichiarazione riservata L. 289/2002", da presentare agli Uffici postali o alle banche convenzionate.
Il versamento della contribuzione previdenziale deve avvenire in unica soluzione. Non è ammesso il pagamento rateale. Inoltre, sulla contribuzione non sono dovute somme aggiuntive di alcun genere né sanzioni amministrative.
Effetti previdenziali della dichiarazione integrativa
La dichiarazione integrativa produce effetti previdenziali in due ipotesi principali: in relazione alla posizione individuale del contribuente, quando l’integrazione riguarda redditi soggetti a contribuzione, e in relazione alla posizione dei singoli lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, quando l’integrazione effettuata dal sostituto d’imposta riguarda redditi imputabili a percipienti da assoggettare a contribuzione previdenziale.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.
Adempimenti delle Sedi INPS
Una volta decorso il termine, l’Amministrazione finanziaria, ricevuto il pagamento dei tributi e dei contributi denunciati, trasferisce all’Istituto le somme di propria spettanza e i flussi telematici, distinti in due tipologie: dichiarazioni presentate in forma riservata e dichiarazioni presentate in forma non riservata.
Per le dichiarazioni riservate non è richiesto alcun adempimento immediato da parte delle Sedi. In assenza di una manifestazione di volontà del contribuente, l’importo resta accreditato su uno specifico conto accentrato, in attesa di futura imputazione. L’attribuzione alla posizione assicurativa avviene solo su richiesta dell’interessato, che deve esibire alla Sede competente la documentazione probatoria dell’avvenuta regolarizzazione. Le informazioni ricevute ai fini dell’attribuzione dei versamenti restano riservate ai sensi del comma 4.
Per le dichiarazioni non riservate, l’Amministrazione finanziaria trasmette all’Istituto, per ciascun contribuente che abbia usufruito della definizione automatica ex art. 7 o dell’integrazione ex art. 8, il codice fiscale, gli importi pagati a titolo di contribuzione previdenziale e i dati rilevati nei quadri pertinenti, ossia quadro A per i contributi previdenziali, quadro B e quadro F, campi F5 e F10. I dati sono messi a disposizione della Sede competente in base al codice fiscale del contribuente. La Sede deve quindi richiedere direttamente all’interessato le informazioni necessarie per la corretta attribuzione dei pagamenti, avvalendosi delle richieste standardizzate che saranno disponibili sull’intranet.
La circolare conclude segnalando che, nell’ambito delle ordinarie procedure di regolarizzazione, saranno successivamente indicati i criteri da seguire per la sistemazione delle posizioni contributive e le relative attività operative.
Punti principali
Ambito della sanatoria e richiamo alle istruzioni precedenti
La circolare si colloca nel quadro del capo II della legge 289/2002, che prevede varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie pregresse. Richiama il messaggio INPS n. 37 del 20 marzo 2003, che aveva già fornito prime istruzioni e indicato il 16 aprile 2003 come scadenza del pagamento, successivamente prorogata dal D.L. 7 aprile 2003, n. 59.
Definizione automatica dei redditi ex art. 7
L’art. 7 consente la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi, mediante autoliquidazione, per i titolari di reddito d’impresa, gli esercenti arti e professioni e i soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986. Il perfezionamento avviene con il pagamento entro il 20 giugno 2003 dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati secondo i criteri del decreto MEF 28 febbraio 2003. Ai fini INPS la definizione rileva per le gestioni artigiani e commercianti nella misura del 60% della parte eccedente il minimale reddituale, o della parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale; i contributi si calcolano con le aliquote vigenti nel periodo interessato. Il versamento va eseguito con modello F24, sezione Fisco, codice tributo 8060, senza interessi né sanzioni.
Integrazione degli imponibili ex art. 8
L’art. 8 consente ai contribuenti di rettificare in aumento le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2002 e ai sostituti d’imposta di integrare le ritenute relative ai periodi d’imposta dal 1997 al 2001. La regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa preclude, nei limiti indicati dal comma 6-bis, un futuro accertamento ed estingue le sanzioni civili e amministrative. La denuncia può essere presentata in forma non riservata o riservata, utilizzando i modelli predisposti dall’Amministrazione finanziaria disponibili sui siti www.agenziaentrate.it e www.finanze.it.
Modalità di compilazione e versamento nella forma non riservata
Per la dichiarazione non riservata la contribuzione deve essere indicata nel quadro A in forma sintetica e nel quadro B in forma analitica. Nel quadro B, sezione I, vanno indicati i contributi riferiti ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli e liberi professionisti); se sono coinvolti anche componenti dell’impresa coniugale o familiare va barrata la casella "posizioni plurime". Nella sezione II dello stesso quadro vanno indicati i contributi determinati dal sostituto d’imposta per retribuzioni omesse totalmente o parzialmente. Gli importi da versare si riportano nel quadro F, sezione I, e il pagamento avviene con F24, sezione Fisco, causale tributo 8069. La denuncia va trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria.
Modalità di versamento nella forma riservata
Chi sceglie la forma riservata compila esclusivamente il quadro G, per consentire alle banche la corretta imputazione delle somme versate. Il modello va inserito, dopo il pagamento dell’importo esposto nel campo G7 con causale contributo "L289", in una busta recante solo il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Dichiarazione riservata L. 289/2002", da presentare agli Uffici postali o alle banche convenzionate. Il versamento della contribuzione previdenziale deve avvenire in unica soluzione; non è ammessa la rateazione. Non sono dovute somme aggiuntive né sanzioni amministrative.
Effetti previdenziali della dichiarazione integrativa
La dichiarazione integrativa produce effetti previdenziali sia sulla posizione individuale del contribuente, quando l’integrazione riguarda redditi soggetti a contribuzione, sia sulla posizione dei singoli lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, quando il sostituto d’imposta integra redditi imputabili a percipienti soggetti a contribuzione. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.
Adempimenti delle Sedi INPS
Dopo la scadenza, l’Amministrazione finanziaria trasferisce all’Istituto le somme di propria spettanza e i flussi telematici, distinti tra dichiarazioni in forma riservata e non riservata. Per le dichiarazioni riservate non vi sono adempimenti immediati: gli importi restano accreditati su un conto accentrato e la loro imputazione alla posizione assicurativa avviene solo su richiesta dell’interessato, che deve esibire la documentazione probatoria della regolarizzazione. Le informazioni restano riservate ai sensi del comma 4. Per le dichiarazioni non riservate, invece, l’Amministrazione trasmette il codice fiscale del contribuente, gli importi versati e i dati dei quadri interessati; tali dati sono messi a disposizione della Sede competente, che deve richiedere direttamente al contribuente le informazioni necessarie per la corretta attribuzione dei pagamenti, utilizzando le richieste standardizzate disponibili sull’intranet. La circolare preannuncia ulteriori istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive nelle ordinarie procedure di regolarizzazione.
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