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Circolare

Circolare numero 92 del 26-5-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le imprese già coinvolte in contratti di riallineamento retributivo possono accedere alla procedura di emersione progressiva, nei casi previsti dall’art. 1-bis, comma 13, della legge n. 383/2001 come modificata dalla legge n. 266/2002. In tal modo vengono superate le conseguenze delle eventuali inosservanze agli obblighi del riallineamento, purché l’azienda rispetti le nuove scadenze fissate dagli accordi provinciali e recepite nel piano individuale di emersione approvato dal CLES. La circolare precisa anche come individuare la base retributiva di riferimento e l’applicazione delle agevolazioni contributive.

Emersione progressiva e compatibilità con i contratti di riallineamento ex legge n. 383/2001

Legge n. 383/2001, emersione progressiva e contratti di riallineamento

La circolare fornisce chiarimenti sulla compatibilità tra la disciplina dell’emersione progressiva e i contratti di riallineamento retributivo. Il tema nasce dalle richieste delle sedi INPS, con particolare riferimento al comma 13 dell’art. 1-bis della legge n. 383/2001, inserito dalla legge n. 266/2002, che consente in specifiche situazioni alle aziende già coinvolte in un programma di riallineamento di accedere alla procedura di emersione progressiva.

Quadro normativo richiamato

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del settore. In particolare ricorda che:

  • l’art. 63 della legge n. 488/1999 aveva prorogato al 31 dicembre 2000 la possibilità di stipulare e recepire contratti di riallineamento;
  • l’autorizzazione della Commissione europea aveva salvaguardato gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento adottati fino al 31.12.2000;
  • l’art. 116 della legge n. 388/2000 aveva riaperto, fino al 17/10/2001, la possibilità per le aziende di recepire contratti di riallineamento già stipulati;
  • la legge n. 383/2001 aveva previsto, all’art. 1, comma 6, la permanenza dei regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, in alternativa alle misure introdotte per favorire l’emersione.

Possibilità di accesso alla procedura di emersione progressiva

Il punto centrale della circolare è che le aziende interessate ai contratti di riallineamento, se rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 1-bis, comma 13, della legge n. 383/2001 come modificata dalla legge n. 266/2002, possono presentare un piano individuale di emersione progressiva. Le fattispecie considerate sono quelle in cui l’impresa:

  • in corso di applicazione del contratto di riallineamento non abbia rispettato gli obblighi assunti;
  • al termine del periodo di riallineamento non sia riuscita a corrispondere i minimi contrattuali nazionali.

La circolare collega tali ipotesi alle inadempienze già disciplinate nella circolare n. 59/2000, in particolare al punto 6.

Effetti sulle inadempienze pregresse

L’adesione all’emersione progressiva produce un effetto sostanziale di superamento delle conseguenze derivanti dalle inosservanze al programma di riallineamento. In particolare, la presentazione del piano di emersione e la dichiarazione di emersione neutralizzano le disposizioni sull’inosservanza richiamate nella circolare n. 59/2000, purché l’azienda rispetti le nuove scadenze fissate dagli accordi provinciali per il triennio 2002-2004 e recepite nel piano individuale approvato dal CLES.

Per le inadempienze già accertate dall’Istituto e ancora pendenti al momento della dichiarazione di emersione, la circolare ritiene che esse debbano intendersi superate, in quanto la nuova disciplina ha di fatto consentito di procrastinare nel triennio 2002-2004 il rispetto degli obblighi derivanti dal riallineamento.

Determinazione della base retributiva

La circolare precisa che l’adempimento delle modalità dell’emersione progressiva cristallizza la posizione del lavoratore alla data della prima inosservanza di uno degli obblighi connessi al contratto di riallineamento. Se la violazione consiste nella mancata corresponsione dei minimi contrattuali alla fine del programma, il riferimento è la data finale del riallineamento.

La retribuzione raggiunta in quel momento costituisce l’importo-base da utilizzare per determinare l’incremento del costo del lavoro fino al livello previsto dai contratti collettivi nazionali. Ne consegue che la dichiarazione di emersione non può essere avviata da livelli retributivi inferiori a quelli già maturati al momento dell’inosservanza.

Contributi e aliquote sostitutive

Sull’importo differenziale tra la retribuzione raggiunta e il livello di riferimento sono dovuti i contributi secondo le aliquote sostitutive previste dalla legge n. 383/2001. La circolare evidenzia quindi il collegamento tra l’emersione progressiva e il regime contributivo agevolato applicabile alla parte di retribuzione incrementale.

Rapporti con retribuzioni già superiori agli accordi provinciali

Se la retribuzione raggiunta nel contratto di riallineamento risulta già superiore agli importi fissati dagli accordi provinciali per il triennio 2002/2004, tale livello deve essere mantenuto. In questo caso, le agevolazioni contributive della emersione progressiva possono essere fruite solo dal periodo di paga in cui si realizzi effettivamente una retribuzione superiore.

Lavoratori assunti durante il programma di riallineamento

La circolare richiama infine il fatto che il contratto di riallineamento poteva essere applicato anche ai lavoratori assunti successivamente all’avvio del programma. Se le inadempienze hanno riguardato lavoratori assunti durante il riallineamento con modalità contrattuali agevolate, come i contratti di formazione e lavoro, resta comunque possibile accedere alla procedura di emersione progressiva. La ragione è la natura derogatoria della procedura, attivata proprio in conseguenza dell’adesione a un programma di riallineamento.

Punti principali

Compatibilità tra emersione progressiva e riallineamento

L’INPS chiarisce che la procedura di emersione progressiva è compatibile con i contratti di riallineamento già stipulati. La previsione dell’art. 1-bis, comma 13, consente alle aziende che, durante l’applicazione del riallineamento, non abbiano rispettato gli obblighi assunti oppure non abbiano raggiunto i minimi contrattuali nazionali al termine del periodo di riallineamento, di accedere alla nuova procedura.

Superamento delle inosservanze pregresse

La presentazione del piano individuale di emersione progressiva e la successiva dichiarazione di emersione comportano il superamento delle conseguenze derivanti dalle inosservanze agli obblighi connessi al programma di riallineamento. Le inadempienze già accertate dall’Istituto e ancora pendenti si considerano superate, purché l’azienda rispetti le scadenze temporali previste dagli accordi provinciali per il triennio 2002-2004, recepite nel piano approvato dal CLES.

Effetti sulla posizione del lavoratore e base retributiva

L’adempimento delle modalità dell’emersione progressiva cristallizza la posizione del lavoratore alla data della prima inosservanza degli obblighi del riallineamento, oppure, se rileva la mancata corresponsione dei minimi contrattuali al termine del programma, alla data finale del riallineamento. La retribuzione raggiunta in quel momento costituisce la base di partenza per determinare l’incremento del costo del lavoro, fino alla concorrenza del costo previsto dai contratti collettivi nazionali; la dichiarazione di emersione non può quindi partire da livelli retributivi inferiori.

Contributi e agevolazioni economiche

Sulla differenza retributiva sono dovuti i contributi secondo le aliquote sostitutive previste dalla legge n. 383/2001. Se la retribuzione già raggiunta in sede di contratto di riallineamento è superiore agli importi fissati dagli accordi provinciali per il triennio 2002/2004, tale retribuzione deve essere mantenuta e le agevolazioni contributive della emersione progressiva possono operare solo dal periodo di paga in cui si realizzi una retribuzione superiore.

Lavoratori assunti nel corso del riallineamento

La circolare ricorda che il contratto di riallineamento poteva applicarsi anche ai lavoratori neoassunti. Se le ipotesi di inosservanza riguardano lavoratori assunti durante il programma con forme contrattuali agevolate, come i contratti di formazione e lavoro, è comunque possibile ricorrere alla procedura di emersione progressiva, in ragione della sua natura derogatoria e della sua attivazione in conseguenza dell’adesione a un programma di riallineamento.

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