Circolare numero 93 del 26-5-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sul calcolo dell'indennità di maternità/paternità prevista dal D.M. 4/4/2002 per collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Il documento distingue le modalità di determinazione del reddito medio giornaliero in base all'anzianità assicurativa, pari o superiore a 12 mesi oppure inferiore a 12 mesi, e disciplina casi particolari come iscrizione antecedente alla percezione del reddito, corresponsione di emolumenti arretrati e cambiamento di posizione nel periodo di riferimento. Sono richiamati anche i limiti contributivi 2003 e viene ribadito che, nei casi di reddito superiore al massimale, il calcolo avviene entro tale limite.
Misura e calcolo dell'indennità di maternità/paternità per iscritti alla gestione separata: casi particolari
Misura e calcolo dell'indennità di maternità/paternità nella gestione separata
La circolare chiarisce le modalità di determinazione del reddito medio giornaliero da assumere a base del calcolo dell'indennità di maternità, paternità, adozione e affidamento prevista dal D.M. 4/4/2002 per i soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi. Le indicazioni riguardano in particolare i collaboratori coordinati e continuativi e i liberi professionisti, con attenzione ai casi particolari che incidono sul periodo di riferimento e sulla ripartizione del reddito.
Quadro normativo e destinatari
Il documento si colloca a integrazione della circ. n. 138 del 29 luglio 2002 e richiama la disciplina introdotta dal D.M. 4/4/2002. Il beneficio spetta ai soggetti iscritti alla gestione separata istituita dalla legge n. 335/1995, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati.
Anzianità assicurativa e periodo di riferimento
Il criterio di calcolo dipende dall'anzianità assicurativa:
- è pari o superiore a 12 mesi quando l'iscrizione risulta effettuata da almeno 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile;
- è inferiore a 12 mesi quando l'iscrizione è più recente.
In via generale, quando l'anzianità è almeno pari a 12 mesi, il periodo di riferimento coincide con i 12 mesi solari precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, salvo le particolarità richiamate dalla circolare per i casi in cui l'iscrizione decorra dopo gennaio dello stesso anno di inizio del periodo di riferimento. Se l'anzianità è inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento è ridotto e proporzionato alla data di decorrenza dell'iscrizione.
La circolare precisa inoltre che l'anzianità decorre dalla data di iscrizione alla gestione separata o, in assenza di iscrizione, dal primo versamento contributivo. La cancellazione intervenuta prima della fine del periodo di riferimento non modifica il numero dei mesi o dei giorni da considerare ai fini del calcolo.
Redditi rilevanti e limiti contributivi
Ai fini del calcolo devono essere considerati soltanto i redditi utili ai fini contributivi, entro i limiti del minimale e del massimale annuo. Per il 2003 sono indicati:
- minimale di reddito: euro 12.590,00;
- contributo annuo corrispondente: euro 1.762,60;
- contributo mensile: euro 146,88;
- massimale di reddito: euro 80.391,00;
- contributo annuo corrispondente: euro 11.254,74.
Il massimale non è frazionabile a mese e il contributo del 14%, comprensivo dell'aliquota dello 0,5%, si applica al reddito effettivamente percepito fino a concorrenza del massimale annuo. Se il reddito annuo supera il massimale, l'indennità si calcola comunque nei limiti di quest'ultimo, senza considerare le eccedenze.
Casi con anzianità pari o superiore a 12 mesi
Per i liberi professionisti, quando l'anzianità è almeno pari a 12 mesi e l'iscrizione decorre nello stesso anno di inizio del periodo di riferimento ma dopo gennaio, il reddito dell'anno di iscrizione non viene diviso per 12, ma per il numero di mesi compresi tra l'iscrizione e la fine dell'anno; tale importo va poi rapportato ai mesi del periodo di riferimento ricadenti in quell'anno. Il reddito dell'anno successivo va invece diviso per 12 e rapportato ai mesi residui del periodo di riferimento. Il totale così ottenuto si divide per 365 giorni e l'indennità giornaliera è pari all'80% del reddito medio giornaliero.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, in presenza di anzianità pari o superiore a 12 mesi, il reddito da assumere è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento, anche se l'iscrizione è successiva a gennaio nello stesso anno di avvio del periodo. Anche in questo caso il reddito totale si divide per 365 giorni e l'indennità giornaliera corrisponde all'80% del reddito medio giornaliero.
Casi con anzianità inferiore a 12 mesi
Quando l'anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi, la circolare applica un criterio di riproporzionamento in relazione alla data di decorrenza dell'anzianità stessa. Per i liberi professionisti, il reddito dell'anno in cui inizia l'iscrizione è considerato in relazione ai mesi compresi tra il mese di iscrizione e la fine dell'anno, mentre il reddito dell'anno successivo è diviso per 12 e rapportato ai mesi del periodo di riferimento che cadono in quell'anno. Il reddito totale viene poi diviso per i giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento, in ogni caso inferiori a 365.
Il medesimo criterio, per analogia, si applica ai collaboratori coordinati e continuativi con anzianità inferiore a 12 mesi, fermo restando che il reddito del secondo anno segue il criterio proprio del D.M. 4/4/2002, cioè il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento ricadente in tale anno. Anche qui l'indennità giornaliera è pari all'80% del reddito medio giornaliero ottenuto dividendo il totale per i giorni di calendario compresi tra il mese di iscrizione e il termine del periodo di riferimento.
Iscrizione antecedente alla percezione del reddito
La circolare affronta il caso in cui il mese di iscrizione sia anteriore al mese di inizio della percezione del reddito. In tale situazione non si devono considerare soltanto i mesi o i giorni di effettiva percezione, ma tutti quelli decorrenti dall'iscrizione, cioè l'intera anzianità assicurativa rilevante.
Gli esempi riportati mostrano che:
- per i liberi professionisti, il reddito dell'anno di riferimento può essere considerato per intero o riproporzionato secondo la durata dell'anzianità, mentre l'anno successivo può risultare pari a zero se non vi è percezione di reddito;
- per i collaboratori, si considerano i redditi effettivamente percepiti nei mesi compresi nel periodo di riferimento, anche se l'attività retribuita è iniziata dopo l'iscrizione.
Emolumenti arretrati
Nel caso di corresponsione di emolumenti arretrati da parte del committente ai collaboratori coordinati e continuativi, la circolare stabilisce che si applichino analogicamente le stesse modalità di calcolo previste per i liberi professionisti dal comma 2 dell'art. 4 del D.M. 4/4/2002. Gli arretrati, se percepiti nell'anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento, vanno divisi per 12 mesi, ove l'anzianità sia almeno pari a 12 mesi, e riproporzionati ai mesi del periodo di riferimento che cadono nell'anno di percezione degli arretrati.
Cambiamento di posizione nel periodo di riferimento
Se l'assicurato cambia posizione nel corso del periodo di riferimento, ad esempio passando da libero professionista a collaboratore coordinato e continuativo o viceversa, i redditi derivanti dalle due attività devono essere determinati separatamente per la quota di competenza, applicando a ciascuna le regole previste per la rispettiva tipologia. I redditi così individuati si sommano poi per ottenere il reddito totale da dividere per 365 giorni e calcolare il reddito medio giornaliero.
Formula di calcolo ricorrente
Dagli esempi riportati emerge una logica costante:
- individuazione del reddito di competenza del periodo di riferimento secondo la tipologia di attività e l'anzianità assicurativa;
- divisione del reddito per il numero di mesi o giorni previsto nel caso concreto;
- ottenimento del reddito medio giornaliero;
- determinazione dell'indennità giornaliera nella misura dell'80% del reddito medio giornaliero;
- moltiplicazione dell'indennità giornaliera per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
La circolare, pertanto, fornisce criteri operativi puntuali per uniformare il calcolo nei casi non ordinari, con particolare attenzione alla corretta individuazione del periodo di riferimento e alla ripartizione del reddito in relazione alla storia assicurativa del soggetto.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro normativo
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circ. n. 138 del 29 luglio 2002 e si concentra sulla corretta determinazione del reddito medio giornaliero da assumere a base del calcolo dell'indennità di maternità, paternità, adozione e affidamento per gli iscritti alla gestione separata istituita dalla legge n. 335/1995, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati.
Anzianità assicurativa e periodo di riferimento
Il criterio di calcolo varia a seconda che l'anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi oppure inferiore a 12 mesi. In generale, il periodo di riferimento coincide con i 12 mesi solari precedenti l'inizio del periodo indennizzabile quando l'anzianità è almeno pari a 12 mesi; se l'anzianità è inferiore, il periodo di riferimento è proporzionalmente ridotto. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione alla gestione separata o, in mancanza di iscrizione, dal primo versamento contributivo.
Redditi rilevanti e limiti contributivi
I redditi da considerare sono solo quelli utili ai fini contributivi, entro i limiti del minimale e del massimale annuo. Per il 2003 il minimale è pari a euro 12.590,00, con contributo annuo di euro 1.762,60 e mensile di euro 146,88; il massimale è pari a euro 80.391,00, con contributo annuo di euro 11.254,74. Il massimale non è frazionabile mensilmente e il contributo del 14%, comprensivo dell'aliquota dello 0,5%, si applica fino a concorrenza del massimale contributivo annuo.
Calcolo per liberi professionisti con anzianità pari o superiore a 12 mesi
Se l'iscrizione decorre nello stesso anno di inizio del periodo di riferimento ma dopo gennaio, il reddito dell'anno di iscrizione non va comunque diviso per 12, bensì per il numero di mesi compresi tra iscrizione e fine dell'anno; il risultato va poi rapportato ai mesi del periodo di riferimento ricadenti in quell'anno. Il reddito dell'anno successivo va invece diviso per 12 e rapportato ai mesi residui del periodo di riferimento. Il totale così ottenuto si divide per 365 giorni e l'indennità giornaliera corrisponde all'80% del reddito medio giornaliero.
Calcolo per collaboratori coordinati e continuativi con anzianità pari o superiore a 12 mesi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, se l'anzianità è pari o superiore a 12 mesi, il reddito totale da assumere è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento, anche se l'iscrizione è successiva a gennaio nello stesso anno di inizio del periodo. Il reddito si divide per 365 giorni e l'indennità giornaliera è pari all'80% del reddito medio giornaliero.
Calcolo per anzianità inferiore a 12 mesi
Quando l'anzianità è inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento e i redditi vanno riproporzionati in relazione alla data di decorrenza dell'anzianità. Per i liberi professionisti, il reddito dell'anno di iscrizione è considerato in relazione ai mesi compresi tra il mese di iscrizione e la fine dell'anno, mentre il reddito dell'anno successivo va rapportato ai mesi del periodo di riferimento ricadenti in quell'anno. Per i collaboratori, tale criterio si applica in via analogica, e il reddito totale va diviso per il numero di giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento, sempre inferiore a 365 giorni.
Iscrizione antecedente alla percezione del reddito
Se l'iscrizione è anteriore al mese in cui inizia la percezione del reddito, non si considera soltanto il periodo di percezione, ma tutti i mesi e/o giorni decorrenti dall'iscrizione, cioè l'anzianità assicurativa effettiva. La circolare fornisce esempi sia per i liberi professionisti sia per i collaboratori coordinati e continuativi, con redditi di anni successivi eventualmente pari a zero.
Emolumenti arretrati
In caso di corresponsione di emolumenti arretrati ai collaboratori coordinati e continuativi, si applicano le stesse modalità di calcolo previste per i liberi professionisti, con divisione degli importi percepiti nell'anno di riferimento per 12 mesi, ove l'anzianità sia almeno pari a 12 mesi, e successiva ripartizione in base ai mesi del periodo di riferimento che cadono nell'anno di percezione degli arretrati.
Cambiamento di posizione nel periodo di riferimento
Se l'assicurato cambia posizione nel corso del periodo di riferimento, ad esempio passando da libero professionista a collaboratore coordinato e continuativo o viceversa, i redditi devono essere determinati separatamente per ciascun tratto di attività, secondo le regole proprie della rispettiva tipologia lavorativa, e poi sommati per il calcolo del reddito medio giornaliero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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