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Circolare

Circolare numero 85 del 12-5-2003

SOMMARIO: 1.Termini e modalità di versamento. 2 . Rateizzazione. 3. Compensazione. 4. Quadro "RR" del modello UNICO 2003.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le scadenze e le modalità di versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il 2003, distinguendo tra contributi sul minimale e quelli sulla quota di reddito eccedente il minimale. Indica inoltre la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40%, le regole per la rateizzazione e per la compensazione in F24 dei crediti risultanti dal quadro RR di UNICO 2003. Infine chiarisce gli obblighi di compilazione del quadro RR, con particolare attenzione alla gestione delle eccedenze, dei crediti e dei debiti.

Versamento contributi INPS artigiani e commercianti 2003, rateizzazione, compensazione e quadro RR UNICO 2003

Versamento dei contributi previdenziali artigiani e commercianti per il 2003

La circolare disciplina le scadenze, le modalità di pagamento e gli adempimenti connessi ai contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il corrente esercizio, con particolare riguardo alla distinzione tra contributi sul minimale e contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale. Vengono inoltre fornite istruzioni operative su rateizzazione, differimento del versamento, compensazione in F24 e compilazione del quadro RR di UNICO 2003.

Termini di versamento

Per i contributi dovuti sul minimale, la prima rata scade il 16 maggio; le rate successive devono essere corrisposte entro il 16 agosto, il 16 novembre 2003 e il 16 febbraio 2004.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il versamento segue le scadenze previste per le imposte sui redditi e, per il 2003, deve avvenire entro:

  • 20 giugno 2003, per il saldo 2002 e il primo acconto 2003;
  • 30 novembre 2003, per il secondo acconto 2003.

Differimento con maggiorazione dello 0,40%

Il saldo 2002 e il primo acconto 2003 possono essere versati entro il 21 luglio 2003, anziché entro il 20 giugno 2003, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Il differimento non riguarda altre somme eventualmente a debito.

La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando:

  • causale "API" per gli artigiani;
  • causale "CPI" per i commercianti;
  • la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.

Modalità di compilazione dei modelli F24

I modelli F24 predisposti dall’Istituto riportano importi arrotondati al centesimo di euro e sono accompagnati da un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti. La circolare rinvia, per ulteriori precisazioni, alla circolare n. 34 dell’11 febbraio 2003.

Nel caso di pagamento rateale, la circolare precisa che:

  • gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo i contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% quando la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 21 luglio, e la quota parte della maggiorazione deve essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli interessi sulle rate successive alla prima.

Rateizzazione

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; non è invece consentita per i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR del modello UNICO 2003 per mancato o parziale versamento.

Le regole principali sono le seguenti:

  • la prima rata va versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differito;
  • le altre rate scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti, le rate scadono entro la fine di ciascun mese;
  • il pagamento rateale deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre.

L’importo di ciascuna rata è determinato sommando la sorte capitale e l’eventuale maggiorazione dello 0,40%, dividendo il totale per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi relativi alla singola rata, calcolati al tasso dello 0,5 mensile.

Compensazione dei crediti risultanti dal quadro RR

L’eventuale importo a credito risultante dal quadro RR di UNICO 2003 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, purché sia stata compilata la casella/riga RX6 del quadro RX del modello UNICO 2003.

Per effettuare la compensazione devono essere indicati:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se viene compensata solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001; a tal fine è utilizzabile la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS. La compensazione è possibile fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Quadro RR di UNICO 2003

Per l’anno 2003, il quadro RR di UNICO 2003 persone fisiche deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2002:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti, nella sezione I;
  • dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nella sezione II.

Rispetto al quadro RR di UNICO 2002, il nuovo quadro richiede anche l’indicazione, da parte del titolare d’impresa, delle eccedenze, dei crediti e dei debiti riferiti a ciascun componente del nucleo iscritto alle gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Debiti da quadro RR e utilizzo della codeline

Se dal quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzarli tramite F24, deve essere utilizzata la codeline relativa a tali contributi sul minimale, cioè quella del titolare. Se gli importi sono diversi da quelli originari, la codeline va rideterminata secondo i criteri indicati per la compensazione.

Quando l’importo da corrispondere si riferisce a più di una rata, nel modello F24 deve essere indicato il numero rata "0".

Punti principali

Scadenze di versamento dei contributi

La prima rata dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per il corrente esercizio scade il 16 maggio. Le rate successive devono essere versate entro il 16 agosto, il 16 novembre 2003 e il 16 febbraio 2004. Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze coincidono con quelle delle imposte sui redditi: entro il 20 giugno 2003 per saldo 2002 e primo acconto 2003, ed entro il 30 novembre 2003 per il secondo acconto 2003.

Differimento del saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,40%

Il versamento del saldo 2002 e del primo acconto 2003 può essere effettuato entro il 21 luglio 2003, invece che entro il 20 giugno 2003, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, con causale API per gli artigiani o CPI per i commercianti e con la codeline INPS relativa al contributo interessato. Il differimento riguarda solo saldo e primo acconto, non altre somme eventualmente a debito.

Modalità F24 e arrotondamenti

I modelli F24 predisposti dall’Istituto riportano importi arrotondati al centesimo di euro. Essi sono accompagnati da un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti; per le relative precisazioni la circolare rinvia alla circolare n. 34 dell’11 febbraio 2003.

Regole sulla rateizzazione

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, e non per i contributi sul minimale, anche se esposti a debito nel quadro RR del modello UNICO 2003 perché non versati in tutto o in parte. La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differita; le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro novembre. L’importo di ciascuna rata si ottiene sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40%, dividendo il totale per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi della singola rata al tasso dello 0,5 mensile.

Compilazione F24 in caso di pagamento rateale

Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi. Le causali CP, CPR, AP e APR devono riferirsi solo ai contributi. La rateizzazione comprende sia i contributi dovuti sia la maggiorazione dello 0,40% quando la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 21 luglio; la quota parte della maggiorazione deve essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Compensazione dei crediti da UNICO 2003

L’importo a credito risultante dal quadro RR di UNICO 2003 può essere compensato, in tutto o in parte, nel modello F24, previa compilazione del rigo RX6 del quadro RX di UNICO 2003. Per la compensazione vanno indicati la causale contributo AP o AF per gli artigiani oppure CP o CF per i commercianti, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza, il periodo di riferimento e l’importo da compensare. Se viene compensata solo una parte della contribuzione originariamente versata sulle quattro rate del minimale, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001, anche tramite il servizio di calcolo disponibile sul sito INPS.

Termine per la compensazione

La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Quadro RR del modello UNICO 2003

Per il 2003 il quadro RR di UNICO 2003 persone fisiche deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2002, dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti nella sezione I e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 nella sezione II. Rispetto a UNICO 2002, il quadro richiede anche l’indicazione di eccedenze, crediti e debiti per ciascun componente del nucleo iscritto alle gestioni artigiani e commercianti.

Debiti da quadro RR e codeline

Se dal quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale e il contribuente intende regolarizzare tramite F24, deve utilizzare sempre la codeline relativa a tali contributi sul minimale, cioè quella del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati per la compensazione. Se l’importo corrisponde a più di una rata, nel modello va indicato il numero rata "0".

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