Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Catania, deducendo violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto. Il motivo sostenuto era che la sola quantità di stupefacente (63 grammi di cocaina, idonea a predisporre circa 170 dosi) denoterebbe una "notevole potenzialità offensiva" e diffusibilità, sicché la qualificazione operata dal giudice (con la conseguente quantificazione della pena) sarebbe errata e meritevole di annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nel procedimento di patteggiamento, il ricorso per cassazione per "erronea qualificazione giuridica" è consentito solo se la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ossia quando sussista un errore manifesto. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata conteneva un apprezzamento sulle modalità della condotta e sul quantitativo di stupefacente che ha legittimato la riqualificazione operata dal Tribunale; pertanto la censura del Procuratore Generale richiedeva valutazioni fattuali e probatorie non immediatamente desumibili dal testo e doveva essere dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti: la Corte ha preso atto della qualificazione operata dal Tribunale (art. 73 comma 5) in relazione alla detenzione per lo spaccio, considerando la valutazione del quantitativo e delle modalità come supporto alla riqualificazione.

  • art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n.103/2017)

    Norma processuale che limita le ipotesi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi indicati (tra cui l'erronea qualificazione giuridica). La Corte ha interpretato e applicato la disposizione nel senso che il ricorso per cassazione per errata qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto e immediatamente riscontrabile dal testo della sentenza e dal capo di imputazione.

  • art. 444 comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di verificare la conformità tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice: la Corte richiama che la valutazione della conformità deve basarsi su capo di imputazione, motivazione succinta della sentenza e motivi del ricorso, escludendo censure che richiedano indagini probatorie non evincibili dal provvedimento.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione per "erronea qualificazione" è ammesso soltanto se la qualificazione in sentenza è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non sono ammesse censure che richiedano accertamenti probatori o valutazioni di fatto.
  • Se la motivazione della sentenza di patteggiamento contiene un apprezzamento sulle modalità della condotta e sugli elementi di fatto (es. quantità, modalità di detenzione), il ricorso che si fondi su diversa qualificazione giuridica è probabile che venga dichiarato inammissibile quando richieda una riconsiderazione di quei fatti.
  • La mera indicazione di un elemento (es. la quantità di droga) non garantisce automaticamente l'ammissibilità del ricorso: occorre dimostrare che la diversa qualificazione sia manifestamente incompatibile con il capo di imputazione e con la succinta motivazione del giudice.
  • Per contestare proficuamente in cassazione la qualificazione in una sentenza di patteggiamento è utile che la parte ricorrente evidenzi in modo immediato e documentabile (sul testo della sentenza e sul capo di imputazione) l'incongruenza manifesta; altrimenti la sede appropriata per contestazioni che richiedono valutazioni di fatto è la revoca in sede di esecuzione (art. 673 c.p.p.) o altri rimedi ove ammessi.
  • Nei casi di stupefacenti, la valutazione se la detenzione sia idonea a dimostrare finalità di spaccio dipende da più elementi (quantitativo, modalità di conservazione, eventuali strumenti per il frazionamento/lo spaccio, ecc.): un'accusa che si basi solo sulla quantità senza dimostrare l'incompatibilità manifesta con la qualificazione del giudice rischia l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.